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capitolo 3, LE ORGANIZZAZIONI, LE PERSONE FISICHE, I SOGGETTI DEL …
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LE ORGANIZZAZIONI
associazioni
organizzazioni formate da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune, diverso dal profitto.
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SE l’associazione aspira ad ottenere la personalità giuridica. l’atto costitutivo sia fatto per atto pubblico, cioè davanti ad un notaio.
Le associazioni ottengono la personalità giuridica attraverso il riconoscimento dell’autorità amministrativa (art.12)
lo accorda dopo avere controllato la liceità del fine perseguito e la congruità dei mezzi di cui l’associazione dispone.
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l’associazione non può agire se non attraverso l’azione di persone fisiche, che operano come suoi organi.
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patrimonio
I mezzi economici dell’associazione, formati dai contributi degli associati e da altri proventi,
appartiene all’associazione e NON ai singoli associati: per questo i creditori personali dei singoli associati non possono aggredirlo.
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fondazioni
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fondazioni e associazioni sono accomunate dall’essere entrambe organizzazioni con scopo non di profitto.
l’associazione persegue scopi e interessi che sono propri dei singoli associati che l’hanno creata, ed è in sostanza uno strumento al loro servizio
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La fondazione (come l’associazione) si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, oppure si verificano le cause di estinzione previste dall’atto costitutivo.
Quando la fondazione si estingue, si applicano le stesse procedure di liquidazione previste per le associazioni.
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comitati
sono organizzazioni create per raccogliere presso il pubblico fondi da destinare a finalità di interesse collettivo
soccorrere la popolazione di una certa zona, colpita da terremoto, o la raccolta di firme per un referendum.
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Quando lo scopo non è attuabile, e quando dopo l’attuazione dello scopo residuano dei fondi
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organi
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le organizzazioni hanno bisogno di essere identificate, e collegate con un determinato ordinamento e con un determinato luogo.
denominazione
le organizzazioni ricevono nel momento in cui vengono costituite, ed ha la stessa funzione del nome delle persone fisiche.
nazionalità
si attribuisce alle organizzazioni corrisponde a quella che per le persone fisiche è la cittadinanza.
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capacità giuridica delle organizzazioni non può coprire tutte le situazioni e i rapporti a cui si estende la capacità delle persone fisiche
rimangono necessariamente esclusi i rapporti e le situazioni che presuppongono la qualità di individuo umano
legge contenuta nell’art. 11 della legge n. 300/2000, il d.lgs n. 231/2001 prevede che le organizzazioni rispondano per i reati commessi dai loro rappresentanti o dipendenti.
solo pene pecuniarie o interdittive (ad esempio, la sospensione dall’esercizio di una certa attività).
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gli individui umani, sono soggetti del diritto anche le organizzazioni formate dagli uomini.
LE PERSONE FISICHE
LA DEFINIZIONE LEGALE DELLE INCAPACITA’ DI AGIRE, E LO SCOPO DELLA DISCIPLINA
La capacità di agire
presuppone l’attitudine naturale del soggetto a valutare e curare convenientemente i propri interessi.
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L’incapacità del minore, dell’interdetto e dell’inabilitato si definisce incapacità legale
la sua caratteristica è quella di risultare in modo ufficiale, di poter essere accertata in modo oggettivo e in equivoco da chiunque sia interessato alle condizioni del soggetto.
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l’incapacità naturale
la condizione d’incapacità di intendere e di volere in cui di fatto venga a trovarsi il soggetto che non sia un incapace legale.
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morte
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certi casi
naufragio, terremoto
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se non si riesce a fornire la prova dell’effettivo ordine cronologico delle morti,
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, la persona può trovarsi in altre condizioni – diverse dalla morte
la legge vi provvede con gli istituti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta.
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scomparsa
la situazione della persona allontanatasi dal suo ultimo domicilio o residenza, senza che se ne abbiano più notizie.
morte presunta
dichiarata dal tribunale, quando sono trascorsi 10 anni dall’ultima notizia di lui art 58
nel caso in cui lo scomparso sia rimasto coinvolto in operazioni belliche o in incidenti(art.60)sia trascorso un periodo più breve (due/tre anni)
i successori vengono immessi nei suoi beni, con facoltà di disporne liberamente (art.63); inoltre il coniuge può risposarsi (art.65).
il soggetto ritorna, o c’è la prova che è vivo
tali effetti vengono meno, in quanto egli “recupera i beni nello stato in cui si trovano” e l’eventuale nuovo matrimonio del coniuge è cancellato (art. 68, c. 1).
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I SOGGETTI DEL DIRITTO
I soggetti del diritto sono coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche,e che le movimentano compiendo atti giuridici.
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capacità giuridica
l’idoneità, riconosciuta dall’ordinamento, a essere titolari di situazioni giuridiche; cioè ad avere diritti, poteri, doveri, obblighi, soggezioni.
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