Le situazioni di difficoltà sono riconducibili ai diversi stadi dell’esistenza umana e sono prestazioni sociali dirette alla loro rimozione e superamento quelle rivolte a favore di minori (inclusi i minori a rischio di attività criminose), di giovani, di anziani, di famiglie, di portatori di handicap, di non vedenti, di audiolesi, di tossicodipendenti ed alcooldipendenti, di invalidi civili, di cui è proponibile una ricostruzione in termini di servizi alla persona, di contributi economici e di buoni servizio (d.lgs. n.112 del 1998, art. 132; l. n. 328 del 2000, artt. 22 e ss.). I primi costituiscono il fondamento tradizionale delle prestazioni sociali, in quanto servizi di sostegno volti a porre rimedio a specifiche difficoltà della persona o del nucleo familiare. Sono forme di aiuto e assistenza domiciliare ed educativa, quali prestazioni di aiuto per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l’accesso ai servizi territoriali, nonché per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà; pasti a domicilio; telesoccorso; informa giovani; edilizia popolare. I contributi economici sono costituiti da sussidi e sovvenzioni, come tali subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di corresponsione, la cui effettiva osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti dispositivi (l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12). Ne sono esempio i contributi di sostegno al canone di locazione; i contributi o sgravi per il pagamento di utenze; i contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche; la compartecipazione per il pagamento di rette di istituti. Se per i servizi alla persona o i contributi economici non vi è in genere possibilità di scelta da parte del destinatario in ordine alla tipologia di prestazione cui avere accesso, né in ordine all’erogatore,che è previamente individuato all’atto dell’istituzione del servizio nell’ente locale titolare del servizio, ovvero in un ente strumentale od, ancora, in un soggetto privato affidatario del servizio (v. Ud. 2-5), i buoni servizio, spesso indicati anche come vouchers, costituiscono invece titolo per l’acquisto di servizi sociali rilasciati dagli enti titolari su richiesta dell’interessato (per i servizi sociali: l. n. 328 del 2000, art. 17). Il buono servizio, nella prassi corrente, è un titolo economico, erogato da amministrazioni (ad esempio aziende sanitarie o comuni) che lo abbiano espressamente previsto nella programmazione dei propri servizi e permette di acquistare servizi sociosanitari e socioassistenziali esclusivamente dai soggetti erogatori, accreditati presso le pubbliche amministrazioni, che devono garantire determinati standard di qualità. I vouchers costituiscono uno strumento integrativo ed aggiuntivo rispetto al sistema generale, a carattere programmatorio, fondato sul modello delle tariffe, che sono corrisposte ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate nell’ambito della programmazione sociale regionale e locale.