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Art. 6 Costituzione, art 9, art 7, art 8, art 11, art 10, sto geo - Coggle…
Art. 6 Costituzione
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🧑🏫 Garantisce il diritto di usare la propria lingua in vari ambiti (scuola, uffici, segnaletica…)
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art 9
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🏞️ Protegge il paesaggio italiano (natura, territori, ambiente)
🏛️ Difende il patrimonio storico e artistico (monumenti, opere d’arte, tradizioni)
🌱 Tutela l’ambiente e la biodiversità, anche per chi verrà dopo di noi
👶 Pensa alle future generazioni, mettendo la sostenibilità tra i valori della Repubblica
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
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art 7
🏛️ Separa lo Stato e la Chiesa: ognuno ha il proprio ambito (lo Stato per le leggi civili, la Chiesa per la religione)
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✍️ Dice che i Patti si possono modificare, ma basta l’accordo tra Stato e Chiesa (non serve cambiare la Costituzione)
✝️ Riconosce il ruolo storico della Chiesa cattolica in Italia, ma nel rispetto della laicità dello Stato
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
art 8
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🤝 Stabilisce che i rapporti con lo Stato avvengano tramite intese (accordi tra lo Stato e ogni religione)
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
art 11
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L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
art 10
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L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici
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