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Cap. 76 la successione necessaria - Coggle Diagram
Cap. 76
la successione necessaria
Fondamento e natura
l'ordinamento consente al singolo di disporre dei suoi beni
per il periodo successivo alla sua morte
ammette anche che egli in vita faccia dono a chi vuole dei suoi beni
purchè non leda con tali disposizioni i diritti che la legge assicura ai coniugi più stretti
la legge stabilisce che
quando vi siano determinate categorie di successibili
una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita a tali successibili
la quota che riserva loro si chiama
quota legittima o di riserva
ne hanno diritto i legittimari o riservatari o successori necessari
mentre i
successori legittimi
sono coloro ai quali l'eredità viene devoluta per legge
qualora manchi il testamento
per
successione necessaria
si intende quella porzione dell'asse ereditario
nota come "quota di riserva"
che per legge deve andare ai parenti più stretti del defunto
detti legittimari
o eredi necessari
i principi sono ispirati alla
tutela dei più stretti vincoli famigliari
ed è per questo che tali norme
hanno in genere
carattere inderogabile
Categorie di legittimari
legittimari sono
il coniuge
la persona unita civilmente
i figli e gli ascendenti
la riserva a favore dei figli è variabile
a seconda del numero di figli
e all'esistenza o meno del coniuge
si parla perciò di
quota mobile
quando manca il coniuge la riserva a favore dei figli è di metà del patrimonio
se il genitore lascia un solo figlio
e di 2/3 se i figli sono di più
Ciascuno dei legittimari ha diritto alla propria quota di riserva
la riserva a favore degli ascendenti opera soltanto se il defunto non lascia figli
in tal caso è di 1/3
ma si riduce a 1/4 se con gli ascendenti concorre il coniuge
al
coniuge superstite
è riservata una quota di piena titolarità dell'eredità
che è metà in assenza di figli e ascendenti
in caso contrario varia
in presenza di
coniuge
ed
1 filgio
a ciascuno di essi spetat
1/3
dell'eredità
il
residuo terzo
è liberamente disponibile
in presenza di
coniuge
e
2 o più
figli
al
coniuge
spetta
1/4
ai
figli
complessivamente la
metà
il
residuo quarto
lilberamente disponibile
in presenza di
coniuge
e
ascendenti
al
coniuge
spetta
metà
del patrimonio
agli
ascendenti 1/4
il
residuo quarto
è liberamente disponibile
la
quota legittima
quando all'apertura della successione
ci sono dei
legittimari
il patrimonio ereditario si distingue in 2 parti
disponibile
della quale il testatore è libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto
legittima
o
riserva
della quale non poteva disporre a proprio piacimento
il legittimario ha diritto di ottenere la propria quota in natura
è ammesso che il testatore possa disporre il soddisfacimento della legittima mediante
denaro esistente nell'asse
o beni determinati
l'
intangibilità della legittima
deve intendersi in senso
quantitativo
il testatore per
evitare il frazionamento
del patrimonio
o per conservare i beni di famiglia
attribuisce al legittimatario un
legato
di somma
o di beni determinati
per un valore uguale o superiore all'importo della legittima
a condizione che esso rinunci ad ogni altra pretesa sull'eredità
il legittimario può
rinunciare al legato
e chiedere la legittima
a condizione che esso rinunci ad ogni altra pretesa sull'eredità
oppure
conseguire il legato
perdendo il diritto di chiedere un supplemento
se il valore di legato sia inferiore a quello della legititma
e non acquista la facoltà di erede
anche il
legato in sostituzione di legittima
si acquista al momento di apertura della successione
senza bisogno di accettazione
con il
legato in sostituzione di legittima
il testatore intende escludere il legittimario da ogni partecipazione alla divisione dell'eredità
con il
legato in conto di legittima
il testatore fa al legittimario un'attribuzione che deve essere calcolata ai fini della legittima
con la conseguenza che il legittimario può chiedere supplemento
se i beni attribuiti non raggiungono l'entità della legittima
il
lascito di un legato
a favore di un legittimario
può ritenersi fatto in
sostituzione di legittima
soltanto se ciò risulta da una chiara ed univoca manifestazione di volontà del testatore
in difetto di tale manifestazione va considerato in conto di legittima
ci può essere il caso in cui il
legittimatario
che abbia ricevuto donazione o legati
decida di rinunciare all'eredità
nel caso in cui
non operi la rappresentazione
egli può ricevere legati e trattenere le donazioni che gli siano state fatte
che vengono imputate alla quota disponibile
ha diritto ad una quota di eredità
ma non è stato contemplato nel testamento
può accadere che sia necessario
ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni
in questo caso
rimangono salve le assegnazioni fatte dal testatore
che non sarebbero soggette a riduzioni se il legittimario accettasse l'eredità
e si riducono le disposizioni a favore di quest'ultimo
perchè se accettasse, le attribuzioni a suo favore graverebbero sulla quota di riserva
La riunione fittizia
per stabilire se il
testatore abbia leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari
occorre
calcolare l'entità del suo patrimonio all'epoca dell'apertura della successione
questa opera è contabile e viene detta
riunione fittizia
si calcola il
valore dei beni
che appartenevano al defunto al momento della successione
e dalla somma si
detraggono i debiti
così si ha l'effettiva misura dell'
attivo ereditario
al risultato così ottenuto
si
aggiungono beni
di cui il testatore abbia eventualmente disposto in vita a
titolo di donazione
secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione
sull'asse determinato all'esito dei conteggi
si calcola la quota di cui il testatore poteva disporre
per stabilire se vi sia stata
lesione legittima
occorre tener conto
anche dei legati
e delle donazioni fatte al legittimario
poichè la
rappresentazione
fa subentrare il rappresentante nel luogo e nel grado dell'ascendente
vale la regola secondo la quale il
legittimario
che succede per rappresentazione deve anche
imputare le donazioni e legati
fatti senza espressa assegnazione al suo ascendente
L'azione di riduzione
(art 553 e seguenti)
il legittimario può rifiutare il legato e chiedere la legittima
se mediante i calcoli indicati
risulta che le disposizioni testamentarie e le donazioni
eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre
ciascun legittimario può agire per la riduzione con un'
azione di riduzione
può chiedere di diventare erede per la quota che la legge gli riserva
è
irrinunciabile
dai legittimari
finchè il donante è in vita
è invece
rinunciabile
dopo la morte del donante
rendere inefficaci gli atti lesivi compiuti dal defunto
se il legittimario agisce contro estranei per la riduzione di donazione o di legati
la legge stabilisce un onere per il promovimento dell'azione:
l'accettazione con beneficio d'inventario da parte del legittimario leso
Avviene spesso che il de cuius per nascondere la donazione
abbia posto un atto a titolo oneroso
in tal caso per
ottenere la riduzione
è necessario prima agire con la
dichiarazione di simulazione
dimostrata la natura gratuita dell'atto
si può conseguire una riduzione
sono colpite le prime disposizioni testamentarie
che vengono diminuite proporzionalmente
salvo che il testatore abbia diversamente disposto
se la
riduzione delle disposizioni testamentarie
non
è sufficiente ad integrare la legittima
si procede alla
riduzione delle donazioni
si comincia dall'ultima in ordine di tempo e via via si risale a quelle anteriori
se l'azione di riduzione è accolta
il donatario o il beneficiario della disposizione
deve restituire in tutto o in parte il bene
determina la
risoluzione dell'acquisto
compito dai beneficiari del testamento o al donatario
ed ha carattere personale
la
domanda di riduzione
se ha per oggetto beni immobili o mobili registrati
è soggetta a
trascrizione
è soggetta a
prescrizione ordinaria decennale
in caso di disposizioni testamentarie lesive della legittima
il temine decorre dalla data di accettazione di colui che è stato chiamato all'eredità
nel caso in cui la lesione sia stata commessa mediante
donazioni
il termine decorre dall'apertura della successione
L'azione di restituzione contro gli aventi causa dei donatari
se un bene donato con disposizione lesiva della legittima
è stato donato dal donatario a terzi
il legittimario che abbia esperito con successo l'azione nei confronti del donatario
deve escludere i beni del donatario
per ottenere il rimborso del valore del bene
se la
domanda giudiziale volta ad esercitare l'azione di riduzione
è trascritta nei registri immobiliari dopo 10 anni dall'apertura della successione
sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi a titolo oneroso
in forza di atti trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda
per quanto riguarda
gli
immobili
si è previsto che l'
azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente del bene donato
non possa essere preposta dopo il decorso di 20 anni
dalla trascrizione della donazione oggetto di riduzione
i
mobili
l'azione non può essere proposta dopo il decorso del termine 20ennale
fatti salvi gli effetti del possesso in buona fede
anche se l'acquirente potrà avvalersi del principio
possesso vale titolo
recenti normative
consentono di
notificare e trascrivere
al coniuge
ed ai parenti in linea retta del donante
un atto di
opposizione alla donazione
che ha l'effetto di sospendere nei loro confronti il decorso del termine ventennale
è consentito ai legittimari di arrestare il corso del termine con un atto unilaterale
che deve essere reso pubblico mediante trascrizione nei registri immobiliari
in modo che i potenziali acquirenti ne siano avvertiti
il
diritto dell'opponente
precisa la norma
è
personale
ed
irrinunciabile
il
terzo acquirente
nei cui confronti sia stata proposta l'
azione i restituzione
ha la facoltà di pagare in denaro l'equivalente di beni
Il patto di famiglia
si propone di consentire a colui che sia titolare di un'attività economica di dare
essendo ancora in vita
una destinazione stabile all'impresa a favore dei propri discendenti
prevenendo eventuali dispute successorie che potrebbero condurre
ad una frammentazione del complesso aziendale
o una crisi dell'impresa a causa di una gestione litigiosa da parte dei contitolari
è un
contratto
con il quale l'imprenditore trasferisce
in tutto o in parte
l'azienda o le partecipazioni societarie delle quali è titolare ad uno o più discendenti
gli
assegnatari
del complesso produttivo possono essere soltanto i discendenti dell'imprenditore
sono perciò esclusi gli estranei
il
contratto
deve essere
redatto
per
atto pubblico
a
pena di nullità
l'accordo perfezionato
senza la partecipazione di tutte le parti necessarie
è perciò reputato dell'interpretazione prevalente nullo
i legittimari non destinatari possono
in una prima ipotesi
radicalmente rinunciare ai loro diritti relativi all'azienda
qualora
non vi rinuncino
i partecipanti al patto non assegnatari hanno diritto ad essere liquidati dagli assegnatari
con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste
per i
beneficiari
devono intendersi non solo gli assegnatari dell'azienda
ma anche gli altri partecipanti al patto
che abbiano ricevuto la liquidazione
al fine di rafforzare la stabilità del patto
è ammessa l'impugnazione per i vizi del consenso
il termine di prescrizione dell'azione di annullamento è ridotto ad un anno
il patto può essere anche sciolto per un successivo contratto
concluso dalle medesime persone che hanno partecipato al patto di famiglia
o per effetto di recesso che deve essere espressamente previsto dal contratto stesso