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Cap. 55 (3) - Coggle Diagram
Cap. 55 (3)
la
responsabilità per danno da prodotto difettoso
il codice del consumo prevede una disciplina particolare per il risarcimento del danno da prodotto difettoso
per
prodotto
si intende
ogni bene mobile, purchè messo in circolazione
difettoso
è il prodotto che
non
offre la sicurezza che ci si può aspettare
tenendo conto delle circostanze
legittimata attivamente
ad invocare il regime della
responsabilità del produttore
è la
persona fisica
che si sia trovata esposta al rischio derivante dal prodotto difettoso
per ottenere il risarcimento la vittima deve provare
il danno sofferto
l difetto del prodotto
la connessione tra difetto e danno
del
danno* ne risponde il
produttore**
se egli non è individuato
la
responsabilità cade sul fornitore
che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale
a meno che egli non comunichi
identità e domicilio del produttore
o della persona che gli ha fornito il prodotto
se il produttore opera al di fuori dei paesi dell'UE
la responsabilità ricade sull'importatore
il
produttore può esonerarsi dalla responsabilità oggettiva
solamente
fornendo prova di una delle circostanze
Non
ha messo il prodotto in circolazione
Il difetto non esisteva al momento dell'effettiva messa in circolazione
Non ha fabbricato il prodotto per la vendita
Il difetto è dovuto alla conformità con una norma giuridica imperativa
o un provvedimento vincolante
Lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in circolazione
non permetteva di considerare il prodotto come difettoso
il risarcimento
non è dovuto
se il danneggiato era a conoscenza del difetto e si è esposto volontariamente
Il concorso del danneggiato nella causazione del danno --> non elimina la responsabilità del produttore
se il
danno è imputabile a più persone
esse sono obbligate in solido al risarcimento
chi ha risarcito ha poi
diritto di regresso
nei confronti degli altri
nella misura delle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno
in caso di dubbio --> la ripartizione avviene in parti uguali
non è considerato difettoso
se al momento della messa in circolazione
lo stato delle conoscenze specifiche e tecniche
non permettono di considerarlo tale
(rischio di sviluppo)
il
diritto di risarcimento
dei danni è soggetto ad un termine di
prescrizione
di 3 anni
decorrenti dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, difetto
e dell'indennità del responsabile
deve essere azionato entro 10 anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore
hanno messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno
la
responsabilità per danno ambientale
la legge (codice dell'ambiente) prevede una disciplina particolare per il risarcimento del
danno ambientale
ovvero qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto e indiretto
di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima
si intende un
danno arrecato ad un interesse collettivo
l'unico
soggetto legittimato ad agire
per la
riparazione del danno ambientale
e il
ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
il
danneggiante
è obbligato al
risarcimento in forma specifica
quindi all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione,
o in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa
se queste misure siano impossibili o onerose
il danneggiante è obbligato al
risarcimento per equivalente patrimoniale
allo Stato
in alternativa all'azione giudiziale
il ministro può emettere un'ordinanza esecutiva in forza della quale
obbliga i responsabili del danno al risarcimento in forma specifica
entro un termine fissato
tale obbligo è valido
sia verso i responsabili
sia verso coloro che ne abbiano tratto vantaggio
in caso di
inosservanza
il ministro emanerà un'altra ordinanza in cui prevede, entro 60 giorni
il pagamento del risarcimento per equivalente pecuniario
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
la
responsabilità contrattuale
sanziona l'inadempimento di un'obbligazione esistente
qualunque sia la fonte
la
responsabilità extracontrattuale
sanziona un fatto illecito dannoso
dando vita ad un'obbligazione che trova la propria fonte
le 2 responsabilità differiscono anche per quanto riguarda la disciplina
Responsabilità contrattuale
Non presuppone la capacità di intendere o di volere dell'obbligato, né la capacità di agire
Importa la risarcibilità del solo danno prevedibile nel tempo in cui è sorta l'obbligazione
salvo che in ipotesi di dolo del debitore-danneggiante
è soggetta all'ordinaria prescrizione di 10 anni
Responsabilità extracontrattuale
Richiede la capacità di intendere e di volere dell'autore dell'illecito dannoso
Importa la risarcibilità sia di danni prevedibili che non prevedibili nel momento in cui è sorta l'obbligazione
è soggetta a prescrizione breve di 5 anni
la
differenza di regime
tra i 2 tipi di responsabilità
impongono di risolvere, se ricorra
un'ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale con riferimento
Contrattuale
obblighi di protezione
accessori all'obbligazione principale volti alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti dal creditore
ritenuti dalla giurisprudenza facenti parte della responsabilità contrattuale
rapporti contrattuali di fatto
che si atteggiano come rapporti contrattuali
senza che vi sia un contratto vero e proprio
ritenuti facenti parti della responsabilità contrattuale
poichè sorge un contratto sociale tra le parti
(si creano le stesse obbligazioni come se ci fosse)
Extracontrattuale
responsabilità extracontrattuale ritenuta dalla giurisprudenza facente parte della responsabilità extracontrattuael
poichè non sono ancora sorte obbligazioni contrattuali
rapporti di cortesia
dove l'obbligazione è eseguita per motivi di amicizia o mera cortesia
senza alcun obbligo di effettuarla
ritenuti parte della responsabilità extarcontrattuael
Risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica
La
scelta è rimessa al danneggiato
se chiede il risarcimento
in forma specifica
il giudice può negarglielo
disponendo che possa attuarsi solo per equivalente
in caso in cui la reintegrazione risulti
impossibile o eccessivamente onerosa per il debitore<
diversa invece è la
tutela ripristinatoria del diritto o dell'interesse leso
che mira solamente ad eliminare la situazione antigiuridica determinatasi con l'illecito
a prescindere che da questo siano o meno derivanti danni
se l'
atto illecito
provoca danno alla vittima
esso potrà richiedere in aggiunta --> il risarcimento del danno sofferto
Il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Uno stesso fatto può costituire allo stesso tempo
sia inadempimento di un'obbligazione
che atto illecito dannoso
in caso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
il danneggiato può scegliere attraverso quale via agire
la scelta dell'una non esclude l'altra, se la prima è negata
in nessun caso però, il danneggiato potrà conseguire un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto
La prescrizione
la
prescrizione al diritto al risarcimento del danno
derivante da illecito extracontrattuale
è più breve di quella ordinaria (in genere 5 anni)
in particolare
se il danno è prodotto da circolazione di veicoli di ogni specie
il termine è di 2 anni
la decorrenza del termine prescrizionale si ha dal momento in cui si manifestano all'esterno, divenendo percepibili e conoscibili
la condotta dell'agente
ed il danno conseguente
2 ipotesi
1)
Illecito Istantaneo
caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito
la
prescrizione
inizia a decorrere dal
momento
in cui è
percepibile
la prima
manifestazione del danno
da parte della vittima
si collocano in un arco temporale più ampio
in cui la vittima ha percepito che il danno sofferto è causato da un determinato comportamento doloso o colposo di un terzo
2)
Illecito permanente
caratterizzato dal fatto che la condotta dell'agente si protrae nel tempo
la prescrizione decorre ogni giorno successivo a quello in cui il danno si manifesta
può essere risarcito solamente il danno prodottosi nei 5 anni anteriori alla data in cui il diritto al risarcimento è fatto valere
prescrizione civile
10 anni
se il fatto è considerato dalla legge come reato
si applica anche all'azione civile
una prescrizione più larga
se il reato è estinto per una causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta una sentenza penale irrevocabile
il diritto al risarcimento si prescrive a decorrere dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza penale