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Cap. 55 (2) - Coggle Diagram
Cap. 55 (2)
Il danno
il
danno
è l'elemento essenziale per il sorgere dell'
obbligo risarcitorio
Danno evento
lesione
non iure
di un interesse tutelato dall'ordinamento
(connotato dall'illeceità del fatto)
Danno conseguenza
pregiudizi concretamente sofferti dalla vittima in conseguenza del verificarsi del danno evento
è oggetto di risarcimento (se manca non vi è risarcimento)
si intende qualsiasi
alterazione negativa
della
situazione del soggetto
rispetto a quella che sarebbe stata senza il verificarsi del fatto illecito
ne fa parte anche la nozione di
perdita di chance
quindi la perdita di un'occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato utile
(serve che abbia presentato un'elevata probabilità di avveramento da elementi precisi e obiettivi)
si ritiene
risarcibile
sia il danno
prevedibile
che
imprevedibile
secondo un sistema bipolare, il danno può essere
Patrimoniale
lesione di interessi economici del danneggiato
Non patrimoniale
lesione di interessi non economici del danneggiato
La
lesione di un medesimo interesse tutelato
dall'ordinamento giuridico (il medesimo danno evento)
può comportare un danno sia
patrimoniale
che
non patrimoniale
il
medesimo fatto illecito
può causare
danno a soggetti diversi
, si parla
di
danno riflesso
(o danno di rimbalzo)
oppure di
illecito plurioffensivo
l'evento dannoso che colpisce la
vittima primaria
dell'illecito
propaga i suoi effetti alla sfera giuridica di terzi
sono
risarcibili
solo i
danni
che siano
conseguenza immediata
o
diretta
del fatto illecito
secondo il criterio della
causalità giuridica
il risarcimento del danno (che deve essere risarcito integralmente) può avvenire
Per equivalente
attribuzione al danneggiato di una somma tale da compensarlo del pregiudizio sofferto
e costituisce un
"debito di valore"
In forma specifica
consente nella rimozione diretta del pregiudizio verificatosi
il danno
può essere risarcito anche in parte
in forma specifica
e
in parte
per equivalente
non è consentito
che il danneggiato ottenga una prestazione superiore
rispetto a quella necessaria per la riparazione del danno sofferto
(non è consentita quindi una prestazione ultracompensativa)
nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa
la persona offesa può richiedere il risarcimento del danno come riparazione
sia una somma in relazione alla gravità dell'offesa
Il nesso di casualità
altro pressupposto purchè si abbia respnsabilità contrattuale
è il
nesso di casualità
per addossare ad un soggetto l'obbligo risarcitorio
è necessario verificare che la sua
condotta sia la causa dell'evento
serve quindi il
nesso di casualità
tra
fatto
ed
evento lesivo
ogni
evento lesivo
è il
risultato
di una
pluralità di cause
quindi tutte quelle condotte senza il cui l'evento non si sarebbe prodotto
costituiscono la
causalità materiale
(o di fatto)
per verificare la sussistenza del nesso di casualità materiale
è necessario capire se l'evento dannoso si sarebbe verificato senza una determinata condotta
l'
obbligo di risarcimento
non sempre grava su tutti i soggetti che hanno posto in essere un antecedente necessario all'evento dannoso
ma vengono individuate le condotte che sono la causa giuridicamente rilevante
si fa ricorso al
criterio della causalità adeguata
(o dalla regolarità causale)
secondo cui una data condotta si considera causa in senso giuridico di un determinato evento
se detto evento ne risultava la conseguenza prevedibile ed evitabile
(secondo i criteri della prevedibilità obiettiva, sulla base di conoscenze statistiche e scientifiche)
tra una determinata condotta e l'evento stesso si interrompe se il danno verificatosi
ne costituisce una conseguenza del tutto atipica ed inverosimile
il
danno cagionato da più soggetti
uno stesso danno può essere cagionato da condotte illecite di vari soggetti
che possono essere
consapevolmente coorditate
ma anche autonome e temporaneamente distinte
per
agevolare
la posizione del
danneggiato
la legge può richiedere l'intero risarcimento a ciascuno dei responsabili
i quali sono, tutti obbligati in solido al risarcimento del danno
l'unico limite del danneggiato è quello di non poter conseguire complessivamente più dell'entità globale che gli compete
una volta
rimborsato il danneggiato
colui che ha effettuato il risarcimento
può esercitare verso gli altri l'azione di regresso
quindi deve richiedere agli altri il rimborso della quota rispettiva
in base alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze
nel dubbio le singole colpe si presumono uguali
diverso è il caso in cui il medesimo
evento dannoso
risulti
cagionato
dal concorso di cause umane e naturali
difatti, secondo la giurisprudenza
Se il
fattore naturale
è sufficiente a determinare l'evento dannoso indipendentemente dalla condotta dell'agente
quest'ultimo non risponde per nulla al danno
Se il
fattore naturale
non è sufficiente a dar luogo al danno
ma è necessaria la
condotta dell'agente
egli è
responsabile per intero delle conseguenze
Il danno non patrimoniale
è
risarcibile
solo nei casi determinati dalla legge
ed è quindi connotato dalla
tipicità
ammessa solo nei casi previsti dalla legge
ne fanno parte
Danno morale soggettivo
risarcibile in caso vengano lesi i diritti fondamentali della persona umana
inteso come turbamento della sfera psichica-emotiva
ovvero
alla salute ed integrità psico-fisica
diritto a non venir esposti a fattori di rischio per la salute
diritto all'autodeterminazione del paziente in merito alle decisioni relative
ai trattamenti sanitari cui sottoporti o interruzione di una gravidanza
all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà nell'ambito della famiglia
risarcibilità del danno non patrimoniale sofferto alla morte di un congiunto
diritto all'integrità e alla serenità del nucleo famigliare
alle relazioni del rapporto genitori-figli
risarcibilità del danno non patrimoniale sofferto dai genitori a seguito di una lesione dell'integrità fisica del figlio
che lo condanna definitivamente ad uno stato di vita vegetativa
Diritto alla fedeltà derivante dal vincolo coniugale
Diritto al sepolcro
Diritto alla libera espressione della propria identità
Diritto al rispetto del vincolo affetto che si dimostra sussistere tra coniugi
anche separati
Diritto all'onore e alla reputazione
Diritto al lavoro
Danno biologico
lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica
della persona suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito
se la menomazione comporta anche una riduzione delle capacità reddituali
essa dovrà essere risarcita autonomamente
a titolo di risarcimento per danno da lucro cessante
il legislatore ha predisposto delle tabelle
in base alle quali procedere alla quantificazione monetaria delle menomazioni dell'integrità psico-fisica
ha dettato anche la quantificazione dei danni micropermanenti
derivanti da sinistri e dall'esercizio della professione medica
Danno esistenziale
compromissione della dimensione esistenziale di una persona
che deriva dalla necessità di cambiare abitudini e stili di vita
Danno a favore di enti e persone giuridiche
non
si ritiene in
re ipsa
ma debitamente provato e allegato
devono inoltre ricorrere 2 presupposti, affinchè il danno patrimoniale possa essere risarcito
che la lesione inferta al danneggiato (cioè il danno evento) sia grave
che il danno non sia futile
la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa alla valutazione equitativa del giudice
Il concorso del fatto colposo del danneggiato
la responsabilità del danneggiante diminuisce se il danneggiato
con la sua condotta colposa concorre a causare il danno
può capitare che a provocare l'evento dannoso sia il danneggiato stesso (
concorso di colpa del danneggiato
)
in questo caso il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate
l'onere della prova del concorso del fatto del danneggiato grava sul danneggiante
se il danno è stato provocato dal danneggiato --> la responsabilità del danneggiante si esclude
DIversa è l'ipotesi di
concorso del danneggiante nell'aggravametno del danno
in quanto il
danneggiato è obbligato
a ridurre il danno conseguente al fatto del danneggiante
l'onere di provare ceh il danno sarebbe potuto essere dal danneggiato
evitato in tutto o in parte, con l'ordinaria diligenza, grarva sul danneggiante
La responasbilità per fatto altrui
spesso il codice obbliga a
risarcire un soggetto per un danno causato da altri
solitamente la responsabilità
indiretta del terzo
si aggiunge a quella diretta all'autore dell'illecito
in modo di consentire al danneggiato
in garanzia del proprio credito risarcitorio
di far conto su entrambi patrimoni
casi di responsabilità per fatto altrui (indiretti) sono
a)
Responsabilità di chi ha la sorveglianza dell'incapace di intendere e volere
SI presuppone che esistano un
soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace
e un
fatto obiettivamente illecito
che ha cagionato danno ad altri
il
dovere di sorveglianza
grava
riguardo al minore --> sui genitori
mentre per l'interdetto --> sul tutore
b)
Responsabilità di genitori o del tutore
del
danno cagionato sul fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone sottoposte a tutela
figli e tutelati devono comunque essere in grado di intendere e volere
presupposto è la **convivenza dell'illecito con l'autoreoo
spetta al
danneggiato decidere a chi rivolgersi per chiedere il risarcimento
c)
Responsabilità dei precettori e maestri d'arte
del danno cagionato da allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza
e solo se gli allievi sono capaci di intendere e di volere
con particolare riferimento a
danni causati a terzi da alunni di una scuola statale
in ipotesi di carente o assente vigilanza del personale
la vittima dell'illecito può rivolgersi direttamente allo Stato
d)
Responsabilità di padroni e committenti del danno cagionato da fatto illecito commesso da domestici e commessi
è un
rapporto di preposizione
di un soggetto preponente che si appropria
delle utilità derivanti dall'attività di un preposto senza autonomia gestionale
che sta sotto il potere di direzione e sorveglianza del preponente
poichè il preponente risponda del fatto illecito del preposto servono tali presupposti
Compimento di un atto illecito che cagioni altrui danno
(il preponente è tenuto a rispondere solo di quei danni di cui il preposto deve rispondere in via diretta)
Compimento dell'atto illecito nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito il preposto
(è essenziale che il nesso tra esercizio di incombenze ed illecito dannoso non sia anomala e causale)
al preponente la responsabilità viene accollata oggettivamente
ed egli non può fornire prova liberatoria
la responsabilità del preponente si aggiunge a quella del preposto
una volta risarcito il danneggiato
il preponente avrà azione di regresso verso il preposto per l'intera somma sborsata
se non abbia concorso alla determinazione dell'evento dannoso
e)
Responsabilità del proprietario per vizi di costruzione dell'immobile
risponde chi ne è proprietario al momento della rovina
Se il difetto fosse imputabile a coloro che hanno progettato o eseguito i valori
il proprietario che avrà risarcito il terzo danneggiato, avrà diritto di
rivalsa
su di essi
f)
Responsabilità del proprietario e conducente per vizi di costruzione di veicoli senza guida di rotaie
risponde anche il
costruttore
secondo la disciplina del codice di consumo
sia al
proprietario
che al
conducente
compete
azione di regresso
verso il costruttore
g)
Responsabilità del proprietario per la circolazione di veicoli
in solido con il conducente
presupposto della
responsabilità indiretta
del
proprietario
è la
responsabilità diretta
del
conducente
al
proprietario
è concessa la
prova liberatoria
che può avere ad oggetto solo la circostanza che al circolazione sia avvenuta contro la sua volontà
attraverso la prova che erano state concretamente adottate tutte le misure idonee ad impedire la circolazione del veicolo
una volta risarcita la vittima, il
proprietario
ha diritto all'
azione di regresso verso il conducente
Il danno patrimoniale
è caratterizzato dal criterio della atipicità
consente in una
alterazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto leso
rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza del fatto illecito
comprende
Danno emergente
diminuzione del patrimonio del danneggiato
Lucro cessante
guadagno che la vittima avrebbe presumibilmente conseguito
e che
non
ha conseguito a
causa dell'illecito sofferto
la
risarcibilità
Il risarcimento
ha ad
oggetto
sia il
danno già sofferto
al momento della liquidazione
sia il danno futuro
è caratterizzata dal connotato dell'atipicità
potendo conseguire alle lesioni di qualsiasi interesse giuridicamente tutelato
La valutazione equitativa è rimessa al giudice
mentre la sussistenza del lucro cessante deve essere provata dal danneggiato
secondo il codice delle assicurazioni private
se viene compromessa la capacità lavorativa di una persona
si ha un'ipotesi di
lucro cessante
valutato secondo i termini stabiliti
che variano a seconda che il danneggiato fosse lavoratore dipendente o autonomo
in caso di persone
prive di reddito da lavoro
la quantificazione va considerata in base alla pensione sociale
in caso di
minore
il suo reddito futuro va valutato secondo gli strumenti intrapresi o portati a termine
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