Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Cap. 51 Le promesse unilaterali - Coggle Diagram
Cap. 51
Le promesse unilaterali
A)
Tipicità delle promesse unilaterali
Nozioni generali
la
promessa unilaterale
rivolta da un soggetto all'altro
per assicurare a quest'ultimo un certo comportamento futuro del promittente
è sufficiente a far sorgere un vincolo giuridico a carico del promittente
se la condizione è inserita in un contratto e questo abbia valida causa
il nostro ordinamento esclude per principio
che una promessa unilaterale produca effetti obbligatori
salvo che nei casi ammessi dalla legge
le promesse unilaterali vincolanti sono tipiche
in quanto, ove rientrino nei casi previsti dalla legge
potranno al massimo far sorgere una obbligazione naturale
B)
promessa di pagamento e ricognizione di debito
Nozione
al riconoscimento di debito, l'art 1988 cc
equipara una promessa di pagamento in quanto è implicito
nel concetto di pagamento
l'esistenza di un debito da assolvere
Naturalmente, ove il presunto debitore intenda contestare il riconoscimento o la promessa di un pagamento
invocati contro di lui in giudizio dal creditore
la situazione sarà più agevole se il riconoscimento o la promessa sono titolati
ossia
non
menzionino la causa o fonte del debito riconosciuto
C)
La promessa la pubblico
Natura
per
promessa al pubblico
s'intende la promessa di una prestazione fatta a favore
di chi
si trovi in una determinata situazione
abbia compiuto una determinata azione
la
promessa
appunto perchè è un contratto unilaterale
acquista efficacia vincolante non appena è resa pubblica
ed è revocabile solo per giusta causa
la
revoca
non ha alcun effetto se la situazione prevista nella promessa
si è già verificata
o se l'azione è già stata compiuta
se alla promessa non è stato apposto un termine
il vincolo di questa cessa qualora entro l'anno dalla promessa
se non gli sia stato comunicato
l'avveramento della situazione
o il compimento dell'azione prevista nella promessa
D)
I titoli di credito
Natura
i
titoli di credito
costituiscono una categoria ricavata
per generalizzazione dall'esperienza di figure antiche (cambiali e assegni)
caratterizzate dal rilievo attribuito ad un documento contente una
promessa unilaterale di pagamento
o un
ordine di pagamento di una somma in denaro
nella categoria a favore di chi lo presenterà al debitore
confluiscono ora i
titoli di Stato
(o del debito pubblico)
le azioni e obbligazioni emesse da SPA
l'emissione di titoli atipici
lo scopo è quello di far
circolare i beni
Il documento non costituisce solo una prova del rapporto
in quanto esso è necessario a far valere il diritto documentato dal titolo
il debitore o emittente non può pagare validamente a chi non gli esibisca il documento
e il portatore del titolo ha diritto alla prestazione da esso indicata
può essere legittimato a pretendere la prestazione anche chi non sia titolare del diritto
difatti il debitore
che senza dolo o colpa grave adempia la prestazione
nei confronti del possessore
è liberato anche se questi non è titolare del diritto
dai titoli di credito vanno
distinti
e
i
documenti di legittimazione
servono all'identificazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione
i
titoli impropri
consentono il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione
non
si può parlare di
titoli di credito
perchè
non
si verifica il fenomeno della
incorporazione del diritto
nel documento
difatti, in
caso di smarrimento
di questo, il
titolare
potrà egualmente
pretendere la prestazione
dovutagli offrendo in altro modo la prova della sua titolarità
e non avrà necessità di ricorrere alla procedura di ammortamento solitamente utilizzata per i titoli di credito
Titoli al portatore, all'ordine e nominativi
il requisito del possesso è indispensabile per l'esercizio del diritto in esso contenuto
in relazione ad alcuni titoli di credito è richiesto un ulteriore elemento
sotto questo aspetto i titoli di cred. si dividono in 3 categorie
a)
titoli al portatore
sufficiente attribuire il diritto alla prestazione
la consegna del titolo
b)
titoli all'ordine
che si trasferiscono mediante la consegna del titolo e la girata
c)
titoli nominativi
il titolo è intestato a favore di una determinata persona
inoltre questa indicazione è contenuta al tempo stesso nel registro dell'emittente
ossia del debitore che ha emesso il titolo
la
dematerializzazione dei titoli di credito
per titoli di massa (emessi in serie, non operazioni individuali)
la crescente rapidità della circolazione mobiliare crea problemi per la necessità di un continuo maneggio di documenti di rilevante valore
soggetti a rischi di furti, smarrimenti e distruzioni
da qui nasce l'esigenza di sostituire ai normali meccanismi di trasferimento cartolare
semplici operazioni di trasferimenti scritturali
2 presupposti
la
fungibilità dei titoli
che rende irrilevante la consegna materiale del documento essendo sufficiente la registrazione contabile del trasferimento
e la gestione nelle mani di un soggetto affidabile
che si incarica di operare tutte le registrazioni di cui sia fatta legittima richiesta
può svolgersi a 2 livelli
primo
di
mero accertamento dei titoli coinvolti
comporta la conservazione del documento
che viene però custodito presso un gestore senza poi circolare fisicamente
secondo
si realizza una
dematerializzazione integrale
cosicchè venga eliminato qualsiasi certificato
sostituito per intero da una intestazione solo contabile da parte del gestore
che poi provvede alla registrazione di ogni trasferimento sempre e soltanto in via scritturale
è stata resa obbligatoria per tutti i titoli negoziati
o destinati alla negoziazione su regolamentati
può attuarsi anche in via facoltativa
Titoli rappresentativi, titoli di partecipazione
i
titoli rappresentativi
sono documenti che incorporano il diritto alla consegna delle merci in esso specificate
(es. fede di deposito, rilasciata dai magazzini generali al depositante)
Questi titoli attribuiscono al possessore non solo il diritto ad ottenere la consegna delle merci dall'emittente
ma pure il potere di disporne mediante trasferimento del titolo
i
titoli di partecipazione
(es. azioni emesse da spa)
invece, attribuiscono al possessore
oltre al potere di disposizione sul titolo stesso
anche i diritti corporativi e associativi
ovvero il diritto di riscuotere dividendi e di prendere parte alle assemblee sociali
Caratteristiche dei titoli di credito
a)
letteralità
rispettare ciò che è scritto
che determina la quantità, la qualità e le modalità del diritto attribuito al possessore legittimo del documento
serve a proteggere il terzo in buona fede
che ha fatto affidamento sul tenore del documento
il creditore può esigere la prestazione scritta
non una diversa
b) l'
autonomia
serve anch'essa a tutelare l'affidamento del terzo a cui il diritto venga trasferito
titoli astratti sono
quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato nel titolo
ed è irrilevante nei confronti del terzo possessore in buona fede
il quale ha diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non sussista
Eccezioni opponibili dal debitore
le eccezioni opponibili al debitore si distinguono in
eccezioni reali
(o assolute)
che si possono opporre a qualunque possessore
sono
a) le
eccezioni di forma
la legge esige anche requisiti di forma
perchè il documento possa considerarsi titolo di credito
b) le
eccezioni fondate sul contesto del titolo
(letteralità)
c) le
eccezioni di falsità
di firma, di difetto di capacità o di rappresentanza
la falsità della firma esclude che colui che appare come debitore abbia sottoscritto il documento
il difetto di capacità rende invalida l'obbligazione dell'incapace
d) la
mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione
eccezioni personali
(o relative)
che si possono opporre solo ad un possessore determinato
sono quelle che derivano dai rapporti che non risultano dal titolo
esse sono opponibili solo a colui con il quale il rapporto si è svolto
possono essere opposte ad un possessore successivo
quando il possessore medesimo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore
l'
ammortamento dei titoli di credito all'ordine e nominativi
con il
procedimento di ammortamento
si mira a
distruggere l'efficacia
del titolo smarrito o sottratto o distrutto
ed a procurare a chi ha perduto il possesso del titolo un documento che di questo faccia le veci
(c.d. ricostituzione della elgittimazizone)
a tal fine
non
basta la denuncia
fatta dal possessore del titolo al debitore
dell'avvenuto smarrimento o sottrazione
ma occorre presentare un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo dovrebbe essere pagato
indicando nel ricorso i requisiti essenziali del titolo e i fatti che ne hanno provocato lo smarrimento
la distruzione o la sottrazione
il
presidente del tribunale
premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti esposti dal ricorrente
pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo alla scadenza
o, ove il titolo sia già scaduto, dopo 30gg dalla pubblicazione sulla GAzz. UFF
non
è
ammessa
per i titoli al portatore
denunciando all'emittente lo smarrimento o la sottrazione e fornendone prova
che lo ha smarrito può ottenere la prestazione soltanto se nessuno si presenta a chiedere il pagamento
entro il limite stabilito dalla legge per la prescrizione