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Cap. 38 La rescissione e la risoluzione del contratto - Coggle Diagram
Cap. 38
La rescissione e la risoluzione del contratto
Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo
l'ordinamento appresta un
rimedio relativo
in cui l'
accordo
sia
perfezionato
a condizioni inique
a causa della sussistenza di una situazione di pericolo qualificata
nota all'altra parte, in cui uno dei contraenti si viene a trovare
art. 1447 contempla 2 requisiti ricorrenti
lo
stato di pericolo
in cui si trova una persona di uno dei 2 contraenti
vale a dire la situazione dalla quale ci si vuole togliere concludendo il contratto
differenza tra e stato di necessità
stato di pericolo
non rileva il fatto che la parte abbia effettivamente cagionato la situazione pericolosa
ovvero che essa fosse in qualche modo evitabile
attiene alla probabilità di un grave danno alla persona
stato di necessità
(o lesione)
è applicabile il metodo della
rescissione
una situazione di difficoltà economica
da cui l'altra parte trae vantaggio
l'altra parte ne deve essere a conoscenza
l'
iniquità delle condizioni alle quali viene concluso il contratto
il giudice nel pronunciare la rescissione
possa assegnare un equo compenso alla parte che ha comunque prestato alla propria opera
risarcimento dell'opera prestata
L'azione generale di rescissione per lesione
l'art 1448 dice che devono concorrere i requisiti
Un elemento oggettivo
consiste nella sussistenza di una sproporzione qualificata tra le prestazioni dedotte nel contratto
tale che una di esse possieda un valore
da stimarsi al tempo del perfezionamento del contratto
inferiore alla metà rispetto all'altra
l'
attribuzione traslativa
riconducibile alla parte danneggiata
possiede un valore che eccede del doppio il valore della controprestazione
(valore pagato dall'acquirente)
la
lesione
deve permanere al tempo della proposizione della domanda
Un elemento che ha come riferimento un soggetto leso
consistente nello stato di bisogno del contraente danneggiato
il terzo perde l'immobile se la domanda giudiziale è stata fatta prima
Un ulteriore elemento soggettivo
ha come punto di riferimento il
contraente
che
trae vantaggio
dalla lesione
esso consiste nell'approfittarsi dello stato di bisogno dell'altra parte del contratto
il
contratto rescindibile NON
è
suscettibile di convalida
il contraente contro quale viene proposta l'azione di rescissione
tuttavia può evitarla offrendo di
eliminare l'equità tra prestazioni
l'
efficacia
della pronunzia e
retroattiva soltanto tra le parti
non potendo pregiudicare i diritti acquistati da terzi
il termine
prescrizionale
è di solito 1 anno
l'
azione di risoluzione per inadempimento
la
risoluzione del contratto
ossia, lo scioglimento del vincolo contrattuale e la cessazione degli effetti da esso derivanti per inadempimento
è applicabile solo ai contratti a prestazioni corrispettive
nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione (vincolo
sinallagmatico
)
nella controprestazione che deve essere eseguita dall'altra
in caso di
inadempimento
da parte di uno dei contraenti
il legislatore ammette che l'altro possa porre nel nulla l'intero rapporto contrattuale
al contraente
non inadempiente
è lasciata facoltà di scegliere tra
insistere per l'adempimento degli accordi
oltre all'esecuzione della prestazione il contraente può richiedere
anche il risarcimento per il danno derivante dall'aver avuto in ritardo l'adempimento
o di esercitare il
diritto potestativo
di
richiesta della risoluzione del contratto
vedrà sostituirsi e non aggiungersi il risarcimento al diritto di ottenere la prestazione promessa
in entrambi i casi ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti
il
rapporto
tra
azione di mantenimento
e
di risoluzione
è regolato così
se viene proposta l'
azione di adempimento
la parte non si preclude al diritto di cambiare idea e di chiedere successivamente la risoluzione del contratto
viceversa, una volta chiesta la
risoluzione
non
si può più chiedere l'
adempimento
per ottenere la
risoluzione
occorre proporre una
domanda giudiziale
e spetterà al giudice accertare se veramente vi sia stato inadempimento del contratto
e se di tale adempimento sia responsabile il convenuto
la
sentenza di risoluzione
accoglie che la
domanda è costitutiva
determina un
effetto giuridico particolare
cioè lo svolgimento del vincolo che il contratto aveva prodotto
nonchè la
rimozione di eventuali effetti traslativi
la
prova dell'inadempimento
il
principio
secondo il quale il
creditore
è tenuto a fornire
prova
del
proprio diritto
(il contratto)
mentre al
debitore
spetta l'onere di provare il
fatto estintivo
della pretesa del creditore (avere adempiuto)
ha
efficacia retroattiva
non soltanto il
contratto risolto non produce più effetti
e le parti sono liberate dalle loro obbligazioni
ma ne sono anche rimossi gli
effetti traslativi ed obbligatori
già prodottosi
sicchè le prestazioni eseguite devono essere restituite dalle parti
salvi i diritti di terzi che devono aver trascritto il suo acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione
la retroattività non opera
in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica
relativamente alle prestazioni già eseguite
la
risoluzione di diritto
la
risoluzione del contratto
può intervenire in conseguenza di una pronunzia giudiziale
ma anche automaticamente (le parti possono inserire delle clausole) di diritto
opera in modo
autonomo
solo che si sia verificata la situazione prevista dalla fattispecie
l'
eventuale pronunzia giudiziale
che intervenisse in caso di contestazione circa l'intervenuta verificazione della risoluzione
avrebbe natura dichiarativa
il
giudice
deve valutare ai fini del giudizio sulla condotta della parte inadempiente
soltanto il comportamento antecedente alla domanda giudiziale
le ipotesi previste dalla legge sono
Diffida ad adempiere
io comunicherò alla sotto parte che se non adempie entro 15gg
il contratto è sciolto
consente di sanare la clausola
risolutiva espressa
mentre per quanto riguarda l'avvocato, egli deve avere un mandato
Termine essenziale
clausola dalla quale scaturisce la risoluzione di diritto
ed è affermata espressamente del contratto
se oltrepassa il termine essenziale, sono legittimato a non volerlo più
clausola risolutiva espressa
individuo prestazioni nel contratto che se non vengono adempiute
è meglio chiedere lo scioglimento del contratto
io adempiente comunico alla parte inadempiente
che voglio avvalermi della clausola risolutiva espressa
Eccezione di inadempimento
ciascuna parte può, nei contratti bilaterali
ricusare di adempiere la sua obbligazione (art 2460 forme di autotutla)
se l'altra non adempie o non offre di adempiere la propria
questa facoltà viene a
salvaguardare l'equilibrio contrattuale
nei termini oggettivi risultanti nel contratto
in modo da evitare che una parte soffra dello scompenso di avere da parte propria adempiuta
(se controparte non può o non esegue la prestazione, mi posso autotutelare)
il
rimedio non è praticabile quando una prestazione deve essere effettuata prima di un'altra
costituisce una forma di autotutela predisposta dalla legge
in tema di contratti a prestazioni corrispettive
è importante
distinguere
i
limiti dell'interdipendenza delle prestazioni
che deve sussistere ai fini della fruibilità del rimedio in esame
interdipendenza
non intesa in senso assoluto
potrebbe sia sostanziarsi nel nesso che si pone tra un'obbligazione collaterale ed una principale
sia discendere dalla volontà delle parti
le ipotesi in cui il rimedio risulta applicabile
è necessario che colui che si avvalga del
rimedio
dell'
eccezione di inadempimento
non lo faccia contrariamente a buona fede
l'
equilibrio contrattuale
si dovrebbe considerare come
l'
esatta esecuzione del contenuto del contratto secondo buona fede
nei
contratti a prestazioni corrispettive
quando una parte giustifichi la mancata esecuzione della propria prestazione con l'inadempimento
occorre procedere con una
valutazione comparativa
del comportamento dei contraenti
il tutto con riferimento all'elemento cronologico
delle rispettive inadempienze
ma anche ai rapporti di casualità e proporzionalità delle stesse
rispetto alla funzione economico - sociale del contratto
Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti
la
tutela
di chi ha
concluso un contratto a prestazioni corrispettive
si estrinseca anche nel
rendere legittima la sospensione dell'esecuzione della prestazione
quando vi sia semplice pericolo di inadempimento dell'altra parte
(1461cc)
l'
eccezione di inadempimento
riguarderebbe i contratti deducenti prestazione da effettuarsi ad una medesima scadenza
mentre la
cautela
si riferirebbe
ai contratti deducenti prestazioni che devono essere effettuate a scadenze diverse
(es. venditore può astenersi dal consegnare la cose se le condizioni patrimoniali del compratore
siano divenute tali da porre evidentemente pericolo il conseguimento del prezzo)
si tratta di
prevenire
la possibiltà che
una volta effettuata la prestazione
l'altra parte a causa della propria situazione patrimoniale
non sia in grado di ricambiare altrettanta condotta
Esso può venir praticato anche quando la prestazione di chi intende avvalersene debba essere eseguita
in modo anteriore rispetto alla controprestazione
nell'ipotesi in cui venga prestata idonea garanzia dall'altro contraente
esso cessa di essere legittimamente praticabile
cessa il pericolo che la prestazione non sia conseguita e la sospensione non ha alcuna giustificazione
La
clausola solve et repete
(contratto di locazione)
è una pattuizione con cui le parti rafforzano il
vincolo contrattuale
stabilendo che una di esse non possa opporre eccezione nel ritardare la prestazione dovuta
clausola limitativa delle proponibilità di eccezione
La
clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni
al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta
non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto
Nei
casi in cui la clausola è efficace
il giudice se riconosce che concorrono gravi motivi
può sospendere la condanna imponendo una cauzione
la parte a carico della quale sarà posta
sarà obbligata al pagamento o alla dazione di quanto dovuto (solve)
e solo in un secondo momento potrà opporsi
chiedendo indietro quanto in prima battuta dato e versato (repete)
se il giudice accerta gravi motivi
può sospendere l'obbligazione all'adempimento della prestazione che deriva dalla clausola citata
la
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta
nel rapporto obbligatorio l'impossibilità di effettuare la prestazione per causa non imputabile dalla parte
produce l'estinzione dell'obbligazione e la correlativa liberazione del debitore
se la prestazione è dedotta nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive
il venir meno di essa è causa di caducazione del nesso sinallagmatico
determinato un assoluto difetto di giustificazione che possa supportare l'altra prestazione
2 ipotesi di
Impossibilità
sia
parziale
in tal caso concede all'altro contraente l'opzione tra l'eventuale riduzione della propria controprestazione
e il recesso dal contratto qualora non residui l'interesse ad un parziale adempimento
sia
totale
in tal caso produce la
risoluzione del contratto
la
risoliuzione per eccessiva onerosità
Nei contratti ad
esecuzione periodica
continua o differita
la parte che dovrà eseguire la prestazione può richiedere la risoluzione del contratto
poichè divenuto eccessivamente oneroso
se la parte non accetterà di pagare il nuovo prezzo
il fornitore chiederà la risoluzione per eccessiva onerosità
le regole fondamentali per l'istituto sono
La
risoluzione può aversi
solo
nei contratti
ad esecuzione
periodica, continuata o differita
una delle
prestazioni
deve essere divenuta
eccessivamente onerosa
deve essere staordinario o imprevedibile
la
risoluzione
ha
effetto solo per le prestazioni da eseguire
non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nel normale rischio contrattuale
se le parti hanno stipulato un contratto aleatorio
non si potrà richiedere la risoluzione del contratto
perchè tali si basano sull'alea che possa porsi a vantaggio di uno o dell'altro contraente
in caso di eccessiva onerosità dell'unica obbligazione
la parte obbligata potrà chiedere
una riduzione della sua prestazione
oppure delle diverse modalità di esecuzione tali da ricondurla ad equità
La presupposzione
ricorre il caso allorquando da un'interpretazione in buona fede della volontà negoziale
risulta che le parti hanno entrambe considerato pacifica e come determinante
la
conclusione dell'affare una data situazione di fatto attuale o futuro
se il presupposto di conclusione viene dedotto formalmente nel contratto
l'accordo ne risulta condizionato
e se la condizione non si verifica
il contratto è inefficace
(es. si può pensare alla compravendita di un terreno che le parti presupponevano edificabile
mentre poi risulta non esserlo)
Ruolo della buona fede
il problema si pone se la situazione presupposta muta o l'evento non si verifica
a tal proposito la dottrina e la giurisprudenza sono incerte
da un lato vale il principio della
irrilevanza dei motivi non dichiarati
e sono assenti norme che attribuiscono importanza alla presupposizione
dall'altro lato
il rispetto della buona fede esige di accordare tutela alla parte il cui consenso era condizionato ad un presupposto noto
per questi motivi ha prevalso l'orientamento favorevole a
concedere tutela
alla parte che ha visto
vanificati i presupposti
dell'accordo
considerando la
presupposizione
come una condizione inespressa
purchè sia determinante, comune ed esterna ai contratti