"Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quantoattiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. Inambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esitoo ai risultati dell’intervento professionale" (art. 23, C.D.P.)
"Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata" (art. 24, C.D.P.)