Sovranità: potere assoluto, perpetuo, indivisibile (Bodin, 1576).
La titolarità della sovranità spetta alla Corona.
Corona: organo dello Stato che presenta le caratteristiche dell'impersonalità e della continuità (rigorose leggi di successione impediscono vacanza del treno).
Il sovrano è legibus solutus (="sciolto dalle leggi"), tranne che per le leggi di successione dinastica, le leggi naturali e le leggi divine.
Il potere è accentrato nelle mani del Monarca, ma non con la stessa rigidità dei regimi autocratici contemporanei. Continuano ad esistere gli ordinamenti autonomi e di tipo corporativi tipici della società feudale, con la differenza che sono assoggettati al principio di autorità.
Principio di autorità: superiorità gerarchica dell'ordinamento statale su tutti gli ordinamenti particolari operanti al suo interno.
Il potere del re è di origine divina e trasmesso per via ereditaria.
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Le assemblee rappresentative di origine medievale sono ridotte ad un ruolo consultivo (non hanno potere legislativo).
La rappresentanza si configura come un rapporto di diritto privato: il rappresentante agisce come mandatario legato a vincoli e direttive da aperte dei rappresentanti.
Non è rappresentanza "del potere" ma "di fronte al potere" (l'unico titolare è il Monarca).
Non è uno Stato di tipo pluralistico: si manifesta una pluralità di tipo economico-sociale basata sulla coesistenza tra aristocrazia e borghesia ma il potere politico è sempre e comunque esercitato da un organo monocratico e resta espressione di un'unica classe.