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Rappresentanza e Rappresentatività sindacale, Le Rappresentanze Sindacali…
Rappresentanza e Rappresentatività sindacale
Il rapporto tra l'associazione e i destinatari è a “rappresentanza volontaria” e l'associazione sindacale pone come suo interesse quello collettivo (ovvero una sintesi di quelli individuali)
Il fondamento del potere negoziale del sindacato si trova nel mandato con rappresentanza sindacale, che ogni associato conferisce al sindacato nel momento dell'iscrizione.
A partire dagli anni ’70 il potere viene considerato come proprio del sindacato, autonomo e non fondato sul mandato degli iscritti; l'interesse collettivo esprime una mediazione di diversi interessi non necessariamente quelli dei suoi scritti e la rappresentanza è concepita come "rappresentanza tendenzialmente generale".
Si parla quindi di
rappresentatività
Si dice
rappresentativo
il sindacato capace di dare effettiva tutela degli interessi collettivi che assume di rappresentare.
Il concetto giuridico di rappresentatività acquista maggior rilievo con l'entrata in vigore dello
statuto dei lavoratori nel 1970
, dove la maggior rappresentatività era data
dall'art.19:
prevedeva che le “rappresentanze sindacali aziendali” (RSA) fossero costituite nell’ambito delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
Vengono introdotti poi strumenti che rendono “misurabile” la rappresentatività mediante il calcolo del peso effettivo della rappresentanza, calcolata mediante la ponderazione tra i
dati associativi
(n°. iscritti) e i
dati elettorali
(n°. voti raccolti nelle elezioni di rappresentanza sindacale unitarie)
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie
è un organo di rappresentanza sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, siano essi pubblici o privati.
L’RSU viene eletta da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dall'iscrizione ad una sigla sindacale
L’Accordo Interconfederale del 1993
prevedeva una struttura sindacale aziendale unitaria a composizione mista:
2/3 erano eletti a suffragio universale dei lavoratori dell’unità produttiva;
1/3 era eletto o designato dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto
L’AI del 2013
ha sancito la composizione totalmente elettiva della RSU. I componenti durano in carica per tre anni e alla scadenza decadono automaticamente
Dal momento che l’RSU viene eletta da tutti i lavoratori, ha la rappresentanza generale di questi e partecipa alla contrattazione aziendale.
Sostituisce nella maggior parte dei casi le RSA
Coloro i quali vengono eletti all’interno delle RSU non appartengono ad una specifica sigla sindacale, ma sono dei lavoratori che rappresentano le esigenze degli altri lavoratori
Le
RSU
vengono
elette da tutti i lavoratori
presenti in azienda, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un sindacato.
Invece, le
RSA
sono
elette dagli iscritti
ad un particolare
sindacato
.
Le
RSU
hanno la
rappresentanza generale
dei lavoratori e
partecipano alla contrattazione aziendale
.
Invece le
RSA tutelano i soli iscritti al sindacato
e
non partecipano alla contrattazione aziendale
.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali
L’art.14 dello Statuto dei lavoratori garantisce a tutti i lavoratori di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro. A tale garanzia di libertà e attività sindacale l’art. 19 delimitava la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali solo nell'ambito:
delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano aziendale;
delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, firmatarie di contratti collettivi nazionali.
In questo modo però i lavoratori aderenti all'organizzazione sindacale non firmataria, non hanno la possibilità di costituire la propria RSA, creandosi un problema di conformità con il principio di libertà dell'organizzazione sindacale dell'articolo 39.
Con un
referendum
del
1995
, l’art. 19 venne modificato e così la costituzione delle RSA poteva avvenire nell'ambito di qualunque associazione sindacale, purché firmatarie del contratto collettivo applicato all’unità produttiva
Nel
2013
la
Corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità dell'articolo 19 “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, seppure non firmatarie dei contratti collettivi, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti”.
In ogni caso la RSA
non
è un
organo
del
sindacato
, ma una struttura dotata di una propria autonomia soggettiva, giuridica e distinta da quella dell’associazione.