Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
le obbligazioni - Coggle Diagram
le obbligazioni
la responsabilità del debitore
prestazione di fare, in prestazioni di mezzi: permette al debitore di liberarsi. (cantante)
le prestazioni di fare, nel realizzare un risultato:
l'impossibilita soggettiva se deriva da problemi di liquidità dell'imprenditore (è responsabile)
l'impossibilità oggettiva (non responsabile es alluvione)
prestazione di dare una cosa di specie: permettono al debitore di liberarisi (quadro) può diventare oggettivamente impossibile.
le prestazioni di non fare: ogni fatto compiuto in violazione dell'obbligazione negativa è un fatto volontario (responsabile)
prestazione di dare una cosa di genere: il debitore è sempre responsadile (denaro)
causa non imputabile al debitore:bisogna dimostrare di essersi comportato con diligenza del buon padre e non a lui imputabile. ci sono diverse prestazioni:
le altre cause di estinzione delle obbligazioni
la remissione del debito: è la rinuncia volontaria del creditore a esigere la prestazione, essa può essere: espressa o tacita.
la confusione: quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona (es parenti)
la novazione: si attua quando il debitore e il creditire sostituiscono una nuova obbligazione a quella originaria. la prima non può essere richiesta
la compensazione: quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. può essere legale, giudiziale o volontaria.
l'estinzione dell'obbligazione avviene in 2 modi: con l'adempimento o con l'impossibilità sopravvenuta. esistono altre cause di estinzione dell'obbligazione
la prescerizione: il mancato esercizio del diritto da parte del creditore determina la perdita del credito, liberando il debitore dall'obbligo do adempiere
la mora del debitore e del creditore
gli effetti della mora sono: l'aggravamento del rischio del debitore e il rischio dei danni
la mora del creditore: anche il creditore si deve comportare correttamente, il creditre deve cooperare all'adempimento. infatti il creditore potrebbe ostacolare il debitore.
la mora del debitore è il ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta (inadempimento). perchè il debitore sia in mora occorre un atto formale (costituzione in mora) cioè l'intimazione ad adempiere rivolta al debitore.
gli effetti della mora del creditore sono: l'eventuale impossibilità sopravvenuta della prescrizione per causa non imputabile al debitore.
il risarcimento del danno
l'inadempimento doloso consiste nella consapevolezza e nella volontà di violare un obbligo. colposo consiste nel commettere la stessa violazione, ma per negligenza, distrazione o imprudenza.
il risarcimento in forma specifica: in alcuni casi se il creditore vi abbia ancora interesse, il giudice può obbligare il debitore a eseguire la prestazione.
la valutazione equativa del danno: l'art 1226 stabilisce che se non è possibili stabilire il danno, è liquidato dal giudice con valutazione equativa
la determinazione: stabilisce l'art 1223 che il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita dal creditore. bisogna risarcise il danno guardando: la perdita subita e il mancato guadagno.
l'inadempimento delle obbligazioni
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione: deve trattarsi di un'impossibilità oggettiva, la prestazione deve essere impossibile per tutti i debitori, e non personali.
la nozione di inadempimento: 2 princi fondamentali: 1. è un fatto oggettivo (no pagamento o inesatta esecuzione) 2. l'inadempimento derivia da una causa a lui non imputabile.