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LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, TASSO DI INTERESSE DI MERCATO, Le…
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Le partecipazioni sono investimenti nel capitale di altre imprese e, a seconda de regame
partecipativo, si distinguono in partecipazioni in società controllate, in società collegate. Esse costituiscono immobilizzazioni quando sono destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società. Ciò accade quando sono detenute con finalità strategiche ossia quando l'impresa vuole instaurare con altre società legami durevoli di controllo.
L'acquisizione di partecipazioni puo avvenire mediante sottoscrizione di titoli di nuova emissione in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale dell'emittente, mediante acquisto di titoli sul mercato secondario oppure mediante scorporazione di un ramo aziendale al quale viene data autonomia giuridica.
In ogni caso, il costo originario della partecipazione acquisita si rileva in P.D. in un conto economico di reddito acceso ai costi sospesi del tipo Partecipazioni in controllate, Partecipazioni in collegate
e così via.
La presenza in portafoglio di titoli azionari comporta la riscossione di dividendi, che concorrono alla formazione del reddito d'esercizio come proventi finanziari.
Essi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione, vale a dire quando la società partecipata delibera la distribuzione dell'utile.
L'acquisizione di titoli di debito pluriennali destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si rileva nel conto economico acceso ai costi sospesi Titoli immobilizzati.
ATTUALIZZAZIONE
Procedimento della matematica finanziaria che consente, mediante l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore alla data d'inizio di un'operazione (valore attuale) di flussi finanziari che saranno incassati o pagati in date future.
Questo procedimento si applica per tener conto del fattore temporale.
Il valore di rilevazione iniziale di un credito attualizzato è il suo valore attuale.
La differenza fra valore nominale e valore attuale costituisce un onere finanziario.
Per concedere un credito di origine finanziaria spesso la società sostiene costi quali commissioni, tasse, consulenze,
(cosiddetti costi di transazione).
QUANDO SI APPLICA
Quando il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è significativamente diverso dal tasso d'interesse di mercato e ciò accade per i finanziamenti dei soci, i finanziamenti infra-gruppo, i finanziamenti agevolati erogati ai dipendenti.
COSTO AMMORTIZZATO
È pari al valore a cui l'attività o la passività è stata rilevata inizialmente, dedotti eventuali rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo delle differenze tra valore iniziale e valore alla scadenza, al netto di eventuali svalutazioni, calcolato
utilizzando il tasso d'interesse effettivo.
Questo criterio si caratterizza per il fatto che i costi di transazione vengono sommati al valore originario del credito cui si riferiscono e ne costituiscono quindi parte integrante.
Quando si applica questo criterio, il credito è inizialmente rilevato e successivamente iscritto in bilancio a un valore che è denominato costo ammortizzato. La differenza tra valore nominale e costo ammortizzato costituisce un componente finanziario di reddito.
QUANDO SI APPLICA
solo quando ha effetti rilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell'impresa e ciò implica che:
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese possono applicare i criteri tradizionali anziché il criterio del costo ammortizzato
l'obbligo sussiste solo per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria quando sono presenti costi di transazione rilevanti e i crediti hanno durata superiore ai 12 mesi;
SOCIETA' CONTROLLATA
Società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o su cui si può esercitare un'influenza dominante.
SOCIETA' COLLEGATA
Società su cui si esercita un'influenza notevole, comunque presunta quando nell'assemblea ordinaria si dispone di ¼ dei voti ovvero di ¼ se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati.