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stato fascista - LEGGE SUI CULTI AMMESSI, - - Coggle Diagram
stato fascista - LEGGE SUI CULTI AMMESSI
i patti lateranensi riguardano solo i rapporti fra stato e chiesa > però lo stato fascista si occupa di regolare la condizione di vita dei culti ammessi, tramite la
legge sui culti ammessi
e il conseguente regio decreto di attuazione
ammessi non più tollerati > sembra un passo avanti ma in realtà le condizioni per l'ammissione sono molto restrittive e si perde le disposizioni che ne parificano lo status con tutti gli altri culti (stato liberale )
condizione e non rapporti > perchè si tratta di una fonte unilaterale e non un accordo bilaterale
Art.1 prevede un
quadruplice ordine di limiti
per l'ammissione
oggetto > i riti e i principi
parametro > il buon costume e l'ord. pubblico
oggi sopravvivono solo riti e buon costume
ord. pubblico
> inteso come
ideal-politico
(quindi principi), lontano dalla moderna accezione di sicurezza pubblica
si traduce in
un ammisione dei soli culti che non hanno principi troppo diversi da quelli cattolici
mutuati dallo stato
crea problemi in ambito di propaganda non cattolica che si considerava attentasse all'ordine pubblico
i principi
> sono quelli del cattolicesimo, poichè lo stato etico.confessionista li ha mutuati
si traduce nel fatto che
solo i culti che professavano principi gradi allo stato erano ammessi
(quelli che oggi avrebbero l'intesa)
problematico in ottica di democrazia > un controllo sui principi farebbe venir meno la libertà di pensiero quindi il concetto stesso di garanzia
nonostante lo stampo liberticida e illiberale, prevedeva anche
diritti e libertà in capo ai culti ammessi
celebrare matrimoni riconosciuti agli effetti civili
> però a differenza del matrimonio concordatario, sono solo forme di celebrazione l'istituto rimane regolato dal diritto civile
non c'è riserva di giurisdizione
> le sentenze di nullità canoniche rimangono relegate al diritto canonico
procedura aggrava
> che necessitava di un autorizzazione per la nomina del ministro di culto
prevista l'apertura di templi e oratori
condizionata però ad un'autorizzazione discrezionale del governo, che valutava i bisogni della popolazione
art.5 unico aggancio vago alla libertà di religione (realmente riconosciuta solo ai cattolici)
la discussione in materia religiosa è libera
si intende solo la discussione sulla validità delle argomentazione da un pov teologico
tutto ciò che non è discussione è vilipendio generico della religione di stato ex. art.402 c.p. > quindi la propaganda era reato
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