Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
stato fascista - TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO, - - Coggle Diagram
stato fascista - TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO
il fenomeno religioso era strumento per prende e mantenere il governo, per questo il codice rocco prevedeva in materie molte specifiche disposizioni a tutela della religione di stato (cattolica) e i culti ammessi
sia religione di stato che culti ammessi sono beni degni di tutela, ma lo sono in maniera diversa
il diritto penale nasce come extrema ratio > il legislatore dovrebbe quindi usarlo solo per punire le condotte che considera maggiormente deplorevoli
in quanto è lo strumento più forte e lesivo a disposizione > viola il diritto fondamentale di libertà del cittadino
questo lo rende ottimo strumento per comprendere l'approccio che ha uno stato verso le religioni
più forte è la tutela penale maggior è l'importanza che il legislatore dà al bene tutelato
importante corpus di norme
dall'art. 402 all'art. 406 - delitti
contravvenzioni art. 726 > punisce la bestemmia/blasfemia
seppure solo contro Dio, simboli e persone della religione di stato lo fa più in ottica di tutela del buon costume (contro la maleducazione) che per tutela della religione di stato
da noi è stato declassato ad illecito amministrativo
Art. 402 - esclusivo per la religione di stato > punisce il vilipendio generico
(qualsiasi offesa in qualsiasi modalità)
con sanzioni molto alte
avrà forte uso in relazione alla libertà di propagando dei culti ammessi (vi rientra tutto ciò che non è discussione dotta )
usato in maniera liberticida > qualsiasi critica vi poteva rientrare
artt seguenti trattano dei
vilipendi qualificarti
contro oggetti legati alla confessione di stato
contro persone legate alla religione di stato
attraverso il turbamento o impedimento della funzione religiosa
art. 406 a chiusura del sistema
>
le norme precedenti, salvo il 402, valgono anche per i culti ammessi --> ma con sanzioni più tenue
-