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art. 8.2 - Accordo dell'82, - - Coggle Diagram
art. 8.2 - Accordo dell'82
si occupa della parte destruens, ovvero il riconoscimento della sentenza di nullità canoniche > riprende quanto detto dalla 18/82 ma non solo
istanza di parte
diviene necessaria > il processo non è più ufficioso o automatico
se una delle parti è contraria si apre un vero e proprio contenzioso
anomalia > se davvero è un istituto regolato dal diritto canonico a cui lo stato si limita a riconoscere gli effetti civili, è difficili immaginare una situa in cui per la chiesa è nullo ma per lo stato no
inizia a venir meno l'idea che sia un atto unico e il principio di uniformità degli status
le nullità canoniche sono molte più rispetto a quelle previste dal codice (sono anche di radice di versa) quindi i casi di nullità canonica sono esponenzialmente maggiori rispetto a quelle civili
la conseguenza è che per il coniuge debole economicamente con la nullità, piuttosto che lo scioglimento del vincolo, vengono meno tutte le garanzie (anche di carattere patrimoniale) previste dallo stato
riprende la sentenza 18/82 ma in maniera particolare > realizza un
richiamo materiale
alla disciplina che allora si occupava del riconoscimento delle sentenze estere
tuttavia questi artt. vengono abrogati... > ora le sentenze estere sono riconosciute in automatico, salvo opposizione di parte --> ci si chiede se lo stesso debba valere per le sentenze canoniche
la corte si esprime in negativo, poichè il richiamo non è al procedimento in generale ma a quegli articoli in particolare
quindi la corte d'appello deve fare una serie di controlli prima della derivazione, ma di natura sostanziale fondamentalmente 2 (quelli individuati in precedenza dalla corte cost.)
controllo sui contenuti della sentenza - nel rispetto del limite dell'ordine pubblico
il contenuto dell'ordine pubblico è letto come da definizione data dalla corte (via di mezzo) a tutela della sovranità
bisogna controllare che lo spirito del matrimonio canonico non confligga con i principi fondamentali del matrimonio ita
le cause di nullità canoniche sono molto più ampie delle nostre e riguardano concetti diversi > la corte di cassazione individua 2 problemi diversi
il ruolo di purezza che riveste il consenso
> quindi le riserve mentali e la simulazione
il consenso non riguarda solo lo sposarsi ma anche il farlo con quel matrimonio che ha quelle caratteristiche: bono fidei, bono prolis e bonus sacramenti (indissolubile, procreativo e fedele)
se una delle parti ha delle riserve mentali nel momento del consenso su uno degli aspetti del matrimonio allora quel matrimonio è nullo
viene risolto nell'ottica del
affidamento del coniuge incolpevole
> è convinto di starsi sposando validamente
quindi non può essere dichiarata la nullità del matrimonio per riserva mentale unilaterale salvo 3 ipotesi
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problematico perchè rende disponibile un principio di ordine pubblico, quindi posto a tutela della sovranità
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l'imprescrittibilità delle nullità canoniche
> non possono mai essere sanate (più problematica)
inizialmente la prescrivibilità era considerata discplina di dettaglio (quindi non rientrava nel contenuto dell'ord. pubblico) quindi il coniuge che non voleva la nullità poteva ricorrere solo al principio di affidamento
2014 - si individua nell'ord. pubblico il principio della
convivenza effettiva
> permette di sanare il vizio del consenso
la durata si individua ricorrendo alle norme sull'adozione > che individuano i
3 anni
di convivenza effettiva come soglia per riconoscere la stabilità della famiglia
però la cassazione afferma che deve essere usato come
eccezione di merito
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controllo sul processo canonico - nel rispetto del diritto di difesa
usato raramente > non ci si può aspettare una completa sovrapposizione
ma solo il rispetto del diritto nella sua essenza
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