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CONVENZIONE ONU DEI DIRITTI DEI DISABILI - Coggle Diagram
CONVENZIONE ONU DEI DIRITTI DEI DISABILI
ART 1
SCOPO: promuovere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuoverne il rispetto per la loro intrinseca dignità.
DEFINIZIONE DISABILI: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
ART 12
le persone con disabilità hanno diritto alla personalità giuridica e gli stati adottano misure adeguate per garantire loro il sostegno di cui hanno bisogno per esercitare tale capacità
ART 10
DIRITTO ALLA VITA: è connaturato alla persona umana e gli Stati fanno di tutto per garantirne il godimento anche alle persone con disabilità
ART 4
OBBLIGHI:
applicare tutte le norme
eliminare norme discriminanti
applicare anche nel diritto privato
promuovere ricerca e servizi per inclusione
formare all'inclusione
coinvolgere i disabili nelle azioni di inclusione
divieti di leggi in deroga rispetto alla convenzione
ART 5
UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE:
tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed è vietata ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità
ART 3
PRINCIPI GENERALI:
dignità
autonomia e indipendenza
sviluppo capacità e indennità minori
no discriminazioni
inclusione e accessibilità
rispetto per la diversità
pari opportunità
ART 2
ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE: non impongano onore sproporzionato o eccessivo
ART DA 6 A 9
donne e ragazze più esposte
minori: tutela autodeterminazione
bisogno di formare ad una cultura inclusiva a tutti i livelli
garantire una vita indipendente e partecipata eliminando barriere e promuovendo facilitatori
ART 11
gli stati adottano tutte le misure per garantire la protezione delle persone con disabilità soprattutto nelle situazioni di pericolo
ART 13
Le persone con disabilità hanno diritto ad accedere alla giustizia attraverso idonei accomodamenti e secondo il principio di uguaglianza; deve essere favorita la loro partecipazione effettiva diretta e indiretta ai processi.
ART 14:
libertà personale che non può essere limitata se non per legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria
ART 15
Diritto di non essere sottoposto a tortura a pene o a trattamenti crudeli, inumano o degradanti
ART 16
diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
ART 17
protezione dell'integrità della persona
ART 18
libertà di movimento e cittadinanza: pieno diritto ad acquisire o mutare cittadinanza, entrare ed uscire dal proprio Paese
ART 19
vita indipendente ed inclusione nella società
ART 20
mobilità personale
ART 21
libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione
ART 22
rispetto alla vita privata. Piena tutela della privacy
ART 23:
Rispetto del domicilio e famiglia
ART 24:
educazione
diritto all'istruzione inclusivo per tutta la vita garantendo uguaglianza, accomodamento ragionevole e sviluppo delle potenzialità.
ART 25:
diritto di godere del migliore stato di salute possibile
ART 26
diritto di abilitazione e riabilitazione
ART 27
LAVORO
uguaglianza remunerativa
tutela molestie
promozione imprenditorialità e lavoro autonomo
impiego nel pubblico e nel privato
garanzia di accomodamenti ragionevoli
programmi orientamento e riabilitazione professionale
pari condizioni, reclutamento, avanzamento carriera
ART 28:
adeguati livelli di vita e protezione sociale
ART 30
partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e sport
ART 31
Statistiche e raccolta dati
ART 32:
cooperazione internazionale
ART 33:
Applicazione a livello nazionale e monitoraggio
ART 34:
istituzione di un comitato
ART 40
conferenza degli stati parti
ART 41
segretario dell'Onu è depositario della convenzione
ART 42:
la convenzione è aperta a tutti gli stati ed alle organizzazioni d'integrazione regionale
ART 43:
sottoposta a RATIFICA degli stati membri + ogni Stato o Organizzazione regionale può aderire