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art.8.1 > accordo del '84, - - Coggle Diagram
art.8.1 > accordo del '84
si occupa della parte costruens dell'istituto > la trascrizione del matrimonio canonico trascritto
trascrizione tempestiva
> vi era una concatenazione di eventi che se compiuti nel giusto ordine e nei giusti tempi palesavano la volontà dei coniugi
i novelli chiedevano all'ufficiale di stato civili le
pubblicazioni alla casa comunale
validità di 180gg per la celebrazione del matrimonio, altrimenti devono essere richiesti
fondamentale, ai fini degli effetti civili, che
durante la celebrazione
:
il ministro di culto legga alle parti
gli obblighi e diritti dei coniugi ex c.c.
che ci fossero
2 atti originali
> uno destinato allo stato per la trascrizione
se nessuno solleva opposizione (non ci sono quindi impedimenti sul momento) l'ufficiale di stato civili
rilascia il nulla osta
garantisce la trascrizione del matrimonio
se vengono a galla degli impedimenti sono causa di nullità successiva
il ministro di culto ha 5gg per inviare l'atto in originale all'ufficiale di stato
termine perentorio > altrimenti viene meno l'attualità della volontà delle parti
trascrizione tardiva
> controverso, rimane come retaggio del vecchio concordato ma con delle differenze
non poneva problemi nel vecchio sistema a causa del officiosità del processo e l'irrilevanza delle volontà delle parti > ora non è più compatibile col nostro assetto
la differenza più rilevante riguarda la
volontà delle parti
> posto che debba essere attuale, si richiede una volontà espressa
di almeno uno ma con la conoscenza e non opposizione dell'altro > quindi entrambi
limita, se non esclude, la
trascrizione post-mortem
> fatta per le conseguenze economiche-patrimoniali
non ci può essere una volontà espressa attuale
se ne fa ricorso prettamente per questi casi:
non più legittimo (perche ora solo casi limite) > chi non voleva agli inizi il riconoscimento degli effetti civili
per sanare gli impedimenti
> vi era prima un impedimento che non permetteva la trascrizione che poi con il tempo viene meno
problematico perchè avendo effetto retroattivo oltre che presupporre la libertà di stato può creare pregiudizi a terzi (crea un vincolo che prima non esisteva)
"verranno riconosciuti gli effetti civili al matrimonio contratto
secondo le norme del diritto canonico
"
viene meno la parola "sacramento" > quindi la volontà del leg.ita di 'ridonare dignità al matrimonio cattolico'
sembra che sia ancora regolato, perlomeno nei suoi requisiti di forma, dal diritto canonico > ma vedremo, anche nel co.2, che non è proprio così
atto a cui lo stato riconnette gli effetti civili, tramite l'istituto della
trascrizione
, di competenza dello stato
ha natura
costitutiva > non prende meramente atto del matrimonio, ma senza di essa non valido
retroattiva > la produzione degli effetti non si ha dalla trascrizione ma retroattivamente al momento della celebrazione
differenze col concordato
del '29
è necessaria la volontà delle parti (attuale) non è più automatismo
però è presunta dal compimento di tutti gli step previsti per la trascrizione, nell'ordine corretto
cambia la disicplina della non trascrivibilità > la minor età e tutti gli impedimenti inderogabili previsti dal codice civile
rimane aperta la questione degli impedimenti derigabili
sarebbe una notevole differenza rispetto ai matrimoni religiosi di altri culti
prima erano solo 3 le ipotesi (tassative) di non trascrivibilità + la minor età (sentenza 16/82)
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