Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
crisi del matrimonio concordatario del '29 - Coggle Diagram
crisi del matrimonio concordatario del '29
legge sullo scioglimento del matrimonio(n.898/70)
fortemente avversata dai cattolici, che vi vedevano un
tradimento al concordato in ragione dell'art.2
prevedeva che il giudice civile potesse pronunciare la cessazione degli effetti civili per i matrimoni religiosi
> però che in quanto sacramenti non potevano essere sciolti
dal pov sostanziale segnava
il superamento del principio di uniformità degli status matrimoniali
dalla sua entrata in vigore venne sottoposto 2 volte al sindacato di legittimità costituzionale, con parametro l'art.34 del concordato (richiamato dall'art.7 cost.)
le questioni erano
il recepimento del matrimonio canonico come sacramento è avvenuto per quanto riguarda tutti i suoi aspetti, quindi anche quello relativo all'indissolubilità del vincolo
il giudice civile non può dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in virtù della riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici (lo stato ha ceduto la giurisdizione)
la corte dichiara
infondate
le questioni perchè
si sta parlando degli effetti civili
> lo stato
vi ha competenza dato che l'istituto della trascrizione è regolato dall'ord. statale
poi il vincolo rimane indissolubile e lo stato non vi entra, in virtù del principio di distinzione degli ordini
l'intervento è sugli effetti civili del vincolo non sul vincolo in sè
entrata in vigore della costituzione
la questione principale è la
violazione del diritto di difesa delle parti
(art.24 cost)
nel procedimento per il riconoscimento agli effetti civili delle sentenze canoniche
in relazione a molteplici fasi:
automaticità della trascrizione
svolgimento del giudizio senza la presenza delle parti
impossibilità di impugnare (in quanto ordinanza e non sentenza)
mancanza di controllo sull'applicazione del diritto di difesa nel processo canonico
tuttavia la dichiarazione di incostituzionalità dell'art.34 del concordato era inibita dall'intangibilità delle norme pattizie (data dal richiamo costituzionale ex art.7)
superata solo con la sentenza 30/71 in cui si introduce il concetto di principio superiore alla giuri
quindi fino agli anni '70, la corte di cassazione (nell'impossibilità di ricorrere alla corte cost.) propone la c.d.
interpretazione adeguatrice
propone un
interpretazione delle norme pattizie e della legge matrimoniale maggiormente rispettosa del diritto di difesa delle parti
L'ordinanza
che conclude il procedimento viene interpretata con
natura di sentenza
, poiché incide sullo status matrimoniale delle parti > permette di impugnare
le
parti vengono avvisare dell'udienza
davanti alla Corte d'appello, ove
si possono presentare con i loro avvocati
nonostante queste innovazioni il procedimento restava automatico negli esiti e alla corte d'appello si richiedeva un controllo meramente formale
non era richiesto nessun controllo sul processo canonico nè sui contenuti della sentenza di nullità canonica
cambierà prima con un intervento della corte cost. sull'art.34 del Concordato e poi con la modifica dell'accordo ('84)
sentenza 18/1982