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ART.19 - libertà religiosa, - - Coggle Diagram
ART.19 - libertà religiosa
ambito oggettivo
- quali facoltà sono garantite?
3 facoltà
di propaganda
- scelta innovativa > Nell'ord. fascista era prevista solo per la religione di stato, mentre gli altri culti erano discriminati
lo si evince dal combinato disposto di 2 norme:
art.5 l. sui culti ammessi e art.402 c.p. sul vilipendio
la discussione in materia religiosa è libera > intesa come discussione dotta fra professori, non libertà di pensiero e propaganda
anzi tutto quello che non era discussione era vietato e considerato vilipendio ex. art. 402 c.p. (generico della religione di stato, con sanzioni salatissime!!)
innovativa perchè ci sono casi contrari nel contesto ue (es.GRECIA, guarda appunti)
di esercitarne il culto
> non è un elenco tassativo ma una serie di attività indeterminabili
tuttavia poiché le confessioni sono ord. a fini generali, quindi disciplinano tutti gli aspetti della vita, è necessario che le attività dei culti siano vagliati con i nostri principi
in particolare qualora queste attività integrino condotte punibili penalmente
*non possono essere usate come scriminante
di professare liberamente
professare > termine
molto ampio
: unirsi, dissentire, convertirti, modificare il culto, crearne uno etc
liberamente >
senza che vi siano associate conseguenze pregiudizievoli
(arbitrarie o discriminatorie"
es. fino a pochi decenni fa
nelle cause di separazione o affidamento dei figli il fattore religioso operava in via presuntiva
> colpa della separazione assegnata a colui che si è convertito (dal cattolicesimo) o assegnato l'affidamento al coniuge cattolico
ora bisogna seguire gli elementi oggettivi e fattuali che riconducono al best interest of the child
se l'art.19 prevede la facoltà per tutti, allora anche atei e agnostici sono liberi di professare?"
sentenza 117/
79
persona atea si rifiuta di fare giuramento
, atto dovuto in mancanza del quale scattano sanzioni penale (in virtù dei doveri di solidarietà), non tout court ma in relazione alla parte in cui si deve dire "davanti a Dio" proprio perchè non credente
ricorso alla corte cost. in relazione all'art.2,3,19,21)
si pronuncia a favore della persona con sentenza additiva, dichiarando la norma sul giuramento incostituzionale nella parte in cui non prevede che il "dinando a Dio" si dica solo "se credenti"
l'opinione prevalente
fa rientrare la tutela della c.d. libertà di coscienza del non-credente nella più ampia libertà religiosa garantita dall'art.19
> che
garantirebbe quindi la corrispondente libertà negativa
più avanti ci sarà una nuova sentenza sul giuramente che non sarà più basta asulla 'libertà di coscienza' ma sul principio di laicità e di distinzione degli ordini
ambito soggettivo
- chi sono i titolari del diritto?
tutti
letto in relazione alle altre norme costituzionali si riferisce ai cittadini (ex. art.3) ai non cittadini, quindi stranieri, agli apolidi e anche a chi si trova temporaneamente su territorio italiano
non
vige
il principio di reciprocità
> secondo cui i tutti a cui dovrebbe essere garantito sarebbero solo colore che a loro volta, nel loro ord., lo garantiscono
la libertà religiosa, come le altre libertà fondamentali sono garantite a tutti indipendentemente
anzi obbligo fi riconoscere asilo (ex art.10)
limite espresso
> ragionamento per sottrazione in relazione all'art.1 della legge sui culti ammessi che poneva quattro limiti (i principi, i riti, l'ordine pubblico e il buon costume) e mantengono solo
i riti
in relazione al
buon costume
espunti i principi > perchè lo stato non può e non deve dire alcunchè sui principi perchè appartengono all'ordine religioso (distinzione degli ordini)
espunto l'ordine pubblico > perchè inteso come politico-ideale (riguarda valore e etica pubblica) non come sicurezza pubblica > nella sua accezione moderna è tutelato in maniera implicita in ambito penale (ne sono sanzionate le violazioni)
lo stato confessionista lo era anche dal pov etico > perfino i principi a lui non graditi non erano ammessi
rimangono i
riti
in quanto
attività esterne che si intersecano con la realtà
quindi rilevanti
rimane il
buon costume non solo in relazione alla morale generale
(come da definizione generale)
ma anche la lesione della dignità di ogni essere
umano (ex. art.2,
sentenza 2000 corte cost.
)
la previsione del
limite espresso del buon costume va letto necessariamente in collegamento all'art.2
concetto valvola > si amplia e restringe a causa della mutevolezza della società
seppur laconico, fortemente garantista (generoso nelle facoltà e rigido nella previsione di limiti)
nasce ovviamente in relazione all'esperienza che i costituenti hanno avuto vivendo in epoca fascista e sotto quelle normative
il ragionamento parte dai limiti (1 solo espresso) perchè è in relazione a questi che si può misurare la cifra di democraticità di un ordinamento
va letto integrandolo all'
art.9 CEDU
> che entra nel nostro ordinamento attraverso l'art.117 co.2 > con status di parametro interposto (vedi sentenze gemelle)
Tutti
hanno diritto a
professare liberamente
la propria fede religiosa
in qualsiasi forma
, individuale o associata, di
farne propaganda
e di
esercitarne il culto
, in privato o in pubblico,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume
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