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ART.7 COST. - rapporti fra stato e chiesa cattolica, - - Coggle Diagram
ART.7 COST. - rapporti fra stato e chiesa cattolica
i costituenti hanno voluto trattare in due norme separate, seppur speculari nalla struttura, i rapporti fra stato e chiesa /stato e altre confessioni religiosi
per molto tempo è stato visto come trattamento privilegiario > in realtà lo si fa in virtù della pre-esistenza di uno strumento pattizio che riguarda unicamente la chiesa e doveva trovare riconoscimento in costituzione
CO.1
-
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani
problema principale > è davvero necessario in una costituzione? sembrerebbe più il preambolo di un trattato internazionale (che è bilaterale a differenza della cost)
non si tratta di
sovranità
complessiva (come quella territoriale, che la chiesa non ha) ma
limitata ad un ordine preciso
si giustifica con l'inciso 'ognuno nel proprio ordine'
posto che è ITA a dirlo, allora anche la sua di sovranità non è a tutto tondo
lo stato ci dice che
esistono due ordini
uno temporale e uno spirituale, e che
ITA è sovrano solo su quello temporale
PRINCIPIO DI DISTINZIONE DEGLI ORDINI
tipico dello stato democratico > se legiferasse in materia religiosa non potrebbe garantire la libertà religiosa, di propaganda e di certo non sarebbe laico
quindi
lo stato non si deve occupare dell'ordinamento spirituale
> ma le conseguenze non sono chiare (chi decide qual è la competenza nei casi dubbi?)
visto che teniamo a fonte la costituzione,
decide lo stato perchè ha potere vincolante per gli italiani
ha la c.d.
competenza delle competenze
> decide cosa gli interessa e ci legifera in maniera vincolante
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nasce come dichiarazione unilaterale, ma diviene reciproca con il nuovo accordo del '84
indipendenti
> cioè la chiesa è un ordinamento autocefalo, quindi autonomo e non subordinato allo stato
non trae legittimazione dallo stato, ma si pone su un livello di parità
CO. 2
- i loro
rapporti
sono
regolati dai patti
lateranensi
esplicita volontà dello stato di aderire ad un modello di rapporto stato-religioni concordatario (ovvero che regoli i rapporti anche mediante fonti bilaterali)
PRINCIPIO DI BILATERALITA' NECESSARIA
espresso anche nell'art.8 co.3 cost > previsione delle intese
nei rapporti con le religioni lo stato non si fa autarchico >
operano in un terreno diverso dal suo, ove non reputa di avere competenza (distinzione degli ordini) quindi usa lo strumento concordatario per regolarle
La corte cost. ha ritenuto che tali norme sarebbero però sottoponibili a controllo di costituzionalità > da' problemi sul principio
gli accordi vengono sottoscritte dal legale rappresentate della confessione e il PdR, come trattati internazionali e come tali sono regolati
CO.3
-
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale
Conseguenze sul piano della gerarchia delle fonti > le leggi ordinarie che ne danno esecuzione assumono lo status di
fonte atipica
si pone tra le leggi ordinarie e le leggi costituzionali > nel senso che è formalmente una legge ordinaria ma, salvo accordo, ha la resistenza passiva di una legge costituzionale
resistenza passiva = resistenza alla modifica o all'abrogazione
se ne deduce che in mancanza di accordo l'unico modo che lo stato ha per abrogarle sia la revisione costituzionale, ma così non è
l'unica modalità è l'abbandono del principio concordatario (con modifica degli art.7 e 8 cost)
ai fini di validità necessitano di una legge ordinarie di esecuzione
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