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Art.8 co.2 - principio dell'autonomia statutaria - Coggle Diagram
Art.8 co.2 - principio dell'autonomia statutaria
l'art.8 ha struttura piramidale > parte da un canone universale (co.1 - uguale libertà fra tutte le religioni) e pian piano ristringe la sua portata
co.2 trova una corrispondenza con l'art.7 co.1 > le
confessioni organizzate sono indipendenti e sovrane come la chiesa cattolica
il
principio di autonomia statutaria
di cui all'art.8 co.2 cost integra ed esprime anche
il principio di distinzione degli ordini e di autonomia e indipendenza delle confessioni religiose
l'inciso (diverse dalla chiesa cattolica) si spiega col fatto che le relazione con essa si sono esaurite nell'art.7
co.2
> confessioni religiose hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti
, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano
*
prevede la facoltà per le confessioni che decidono di organizzarsi di darsi uno statuto
non è un obbligo, anche se non si organizzano restano egualmente libere
restringe i soggetti tutelati alle sole confessioni organizzate
problematica nell'ottica per cui i costituenti hanno guardato al futuro con gli occhi del passato > molte confessioni, diversamente da quella cattolica, non possono/vogliono organizzarsi
le confessioni religiose organizzate con un proprio statuto, sono ord. giuridi originari > cioè indipendenti dallo stato
in quanto tali godono di
autonomia statutaria
> possono fissare autonomamente le norme che regola i propri statuti
non sono modificabili, abrogabili o dichiarabili incostituzionali > fonti esterne, in virtù dell'originarietà della confessione
salvo limite*
gli
statuti
possono identificare una struttura organizzativa del gruppo > identifica i rappresentati legali
oltre a norme meramente organizzative possono prevedere norme ispirati ai principi della confessione
il limite dell'ordinamento giuridico italiano fa sorgere
3 quesiti
parametro di riferimento
-
cosa si intende per ord. giuridico?
seppur fonti esterne all'ordinamento, devono rispettare
i principi costituzionali e i diritti inviolabili dell'uomo
(ex.art.2 cost si mantengono anche nelle formazioni sociali, ove si partecipa)
corte cost. si espressa a riguardo in relazione allo statuto ebraico, che era stato recepito con R.D. quindi divenuto legge
1 sentenza - l'espressione ordinamento giuridico come
limite
alla libertà statuaria
si riferisce solo ai principi fondamentali dell'ord. costituzionale
2 sentenza - incostituzionalità della norma che prevede l'iscrizione automatica, salvo rinuncia, dei discendenti alla comunità ebraica > contraria all.art.2 e art.18 cost.
3 sentenza >incostituzionalità tout court del regio decreto >
l'art.8 cost non ammette che gli stati possano divenire legge, in virtù del principio di autonomia statuaria
ambito soggettivo
-
cosa negli statuti non deve contrastare con l'ord. giuridico?
le disposizioni sottoposte al limite sono
quelle destinate a spiegare i loro effetti dell'ordine dello stato, ovvero quello temporale
--> sono esenti quelle di carattere puramente spirituale
conseguenze
-
cosa succede se contrasta?
essendo fonti esterne, su cui lo stato non può intervenire, l'unica soluzione è
l'irrilevanza
vengono
riattivate tutte le sanzioni previste
dall'ordinamento per le condotte anti-giuridiche dei consociati (
codice civile e penale
)