Art.8 co.2 - principio dell'autonomia statutaria

l'art.8 ha struttura piramidale > parte da un canone universale (co.1 - uguale libertà fra tutte le religioni) e pian piano ristringe la sua portata

co.2 trova una corrispondenza con l'art.7 co.1 > le confessioni organizzate sono indipendenti e sovrane come la chiesa cattolica

il principio di autonomia statutaria di cui all'art.8 co.2 cost integra ed esprime anche il principio di distinzione degli ordini e di autonomia e indipendenza delle confessioni religiose

l'inciso (diverse dalla chiesa cattolica) si spiega col fatto che le relazione con essa si sono esaurite nell'art.7

co.2 > confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano *

prevede la facoltà per le confessioni che decidono di organizzarsi di darsi uno statuto

il limite dell'ordinamento giuridico italiano fa sorgere 3 quesiti

non è un obbligo, anche se non si organizzano restano egualmente libere

restringe i soggetti tutelati alle sole confessioni organizzate

problematica nell'ottica per cui i costituenti hanno guardato al futuro con gli occhi del passato > molte confessioni, diversamente da quella cattolica, non possono/vogliono organizzarsi

le confessioni religiose organizzate con un proprio statuto, sono ord. giuridi originari > cioè indipendenti dallo stato

in quanto tali godono di autonomia statutaria > possono fissare autonomamente le norme che regola i propri statuti

non sono modificabili, abrogabili o dichiarabili incostituzionali > fonti esterne, in virtù dell'originarietà della confessione

salvo limite*

gli statuti possono identificare una struttura organizzativa del gruppo > identifica i rappresentati legali

oltre a norme meramente organizzative possono prevedere norme ispirati ai principi della confessione

parametro di riferimento - cosa si intende per ord. giuridico?

ambito soggettivo - cosa negli statuti non deve contrastare con l'ord. giuridico?

conseguenze - cosa succede se contrasta?

le disposizioni sottoposte al limite sono quelle destinate a spiegare i loro effetti dell'ordine dello stato, ovvero quello temporale --> sono esenti quelle di carattere puramente spirituale

seppur fonti esterne all'ordinamento, devono rispettare i principi costituzionali e i diritti inviolabili dell'uomo (ex.art.2 cost si mantengono anche nelle formazioni sociali, ove si partecipa)

corte cost. si espressa a riguardo in relazione allo statuto ebraico, che era stato recepito con R.D. quindi divenuto legge

1 sentenza - l'espressione ordinamento giuridico come limite alla libertà statuaria si riferisce solo ai principi fondamentali dell'ord. costituzionale

2 sentenza - incostituzionalità della norma che prevede l'iscrizione automatica, salvo rinuncia, dei discendenti alla comunità ebraica > contraria all.art.2 e art.18 cost.

3 sentenza >incostituzionalità tout court del regio decreto > l'art.8 cost non ammette che gli stati possano divenire legge, in virtù del principio di autonomia statuaria

essendo fonti esterne, su cui lo stato non può intervenire, l'unica soluzione è l'irrilevanza

vengono riattivate tutte le sanzioni previste dall'ordinamento per le condotte anti-giuridiche dei consociati (codice civile e penale )