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SENTENZA 203/1989 - ora di religione e principio supremo di laicità, - -…
SENTENZA 203/1989 - ora di religione e principio supremo di laicità
nasce in relazione all'art.9.2 del nuovo accordo, che tratta dell'
ora di religione cattolica
inserita nel curriculum scolastico, con insegnanti pagati dallo stato ma sottoposti al gradimento dell'autorità ecclesiastica del luogo
nascono dubbi di costituzionalità? perchè solo di quella religione(privilegio?)
si modifica la RATIO
prima > i principi del cattolicesimo sono fondamento e coronamento dell'istituzione scolastica
ora > I principi cattolici sono parte fondante della storia-cultura italiana
i principi non sono fondamento dell'istituzione perchè la religione cattolica non è più religione di stato
viene meno l'OBBLIGATORIETA'
prima > obbligatoria, salvo dispensa
del tutto facoltativa
compromissoria
Dichiara
la laicità
come
principio supremo
l'italia è laica e la laicità è principio apice della nostra costituzione > per la prima volta
MA
laicità positiva
> cioè inclusiva, non indifferenza verso le confessioni religiose ma tutela della libertà religiosa in un ottica di pluralismo confessionale e culturale
regge? se garantiamo il pluralismo, possiamo anche cristallizzare alcuni principi in quanto parte storica-culturale?
non è mai stato usato per dichiarare l'incostituzionalità di una norma pattizia, ma solo di norme unilaterali (sul sentimento religioso)
tuttavia non usa il principio supremo enucleato > ma
dichiara la questione infondata
l'istituto è legittimo, in virtù del fatto che
la laicità italiana è aperta
i principi del cattolicesimo sono fondanti dal pov storico-culturale (riprende quanto detto dai costituenti)
non vi è più l'elemento di obbligatorietà
vedi schema > principio di laicità e di eguale libertà
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