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società di persone: lo scioglimento della società e liquidazione - Coggle…
società di persone:
lo scioglimento della società e liquidazione
LIQUIDAZIONE: la cessazione della società costituisce un fenomeno complesso, che si traduce in una delle fasi della vita dell'ente, la liquidazione.
in questa fase si procede alla definizione non solo dei rapporti fra i soci ma anche di quelli fra la società e i terzi
solo una volta che tale processo è stato completato, portando ad esaurimento tutte le pendenze fra la società , i terzi ed i soci, la società può cessare di esistere
revoca della liquidazione
: la liquidazione non costituisce una fase irreversibile, la sua revoca si ritiene ammissibile in qualunque momento purchè antecedente all'estinzione della società
richiede l'eliminazione dell'evento dissolutivo
la liquidazione deve essere fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci
nelle società personali commerciali la nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni, nelle società irregolari (non iscritte nel registro delle imprese) si può raggiungere lo stesso risultato portando a conoscenza di terzi la nomina degli amministratori con mezzi idonei
i liquidatori sono sempre revocabili dai soci, e ciò può avvenire a seguito di una giusta causa ovvero a seguito di un qualsiasi comportamento dell'interessato difforme da quello prescritto dalla legge o da un contratto sociale
la liquidazione mira al soddisfacimento dei creditori sociali, si ha quindi il divieto per i liquidatori di distribuire l'attivo fra i soci fino al momento in cui tutte le passività verso i terzi siano state saldate
CAUSE DI SCIOGLIMENTO:
decorso del termine: l'atto costitutivo indica il termine entro il quale è previsto l'esaurimento dell'attività della società, data in cui la società si scioglie
conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo: l'ente è destinato a sciogliersi ogni qualvolta abbia esaurito la propria funzione in relazione all'oggetto sociale. l'impossibilità deve essere raggiunta in VIA OGGETTIVA.
per volontà di tutti i soci: risoluzione per mutuo consenso
quando viene a mancare la pluralità dei soci: la legge non ammette l'esistenza di società personali unipersonali. l'effetto si verifica se la pluralità dei soci non viene ricostituita entro 6 mesi.
*nell'accomandita semplice: l'art 2323 stabilisce che la dissoluzione si determina quando nonostante la conservazione della pluralità dei soci venga a mancare una delle due categorie in cui essi si dividono.
fallimento: non determina l'immediata estinzione della società, ma la necessità di procedere alla sua liquidazione
altre cause previste dal contratto sociale
le cause di scioglimento operano
di diritto
, producono i loro effetti automaticamente
al verificarsi della causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ma vengono sottoposti a due ordini di limitazioni: possono curarsi solo degli affari urgenti e solo fino a quando la gestione della società è devoluta ai liquidatori
i liquidatori possono compiere gli atti necessari alla liquidazione. il liquidatore ha potere di rappresentare la società anche in giudizio
i liquidatori godono di poteri gestori molto ampi
: hanno il potere/dovere di compiere tutte le operazioni che risultano necessarie ai fini della liquidazione con il solo limite di non poterne intraprendere una nuova
non possono intraprendere nuove operazioni, devono limitarsi a portare a termine gli affari già intrapresi