Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
IRES (PT.2), :red_flag: CONSOLIDATO VERTICALE: Si deve tenere conto…
IRES (PT.2)
-
CONSOLIDATO :red_flag:
-
-
Istituto che consente di ottenere che tra la controllante e le controllate si determini un’unica base imponibile. L'IRES è calcolata in modo unitario, particolarmente conveniente per società in perdita.
Redditi e perdite confluiscono in un’unica dichiarazione dei redditi presentata dalla controllante. --> fenomeno di compensazione tra le stesse
:checkered_flag: i problemi legati alla impossibilità di tener conto delle perdite di una partecipata rispetto alla svalutazione delle partecipazioni stesse, sarebbero risolti.
:bulb: Soluzione alternativa per risolvere il problema della doppia imposizione, rispetto al regime di trasparenza, SE sussiste il controllo.
OPERAZIONI STRAORDINARIE (es: trasformazioni, fusioni, scissioni...)
TRASFORMAZIONI
Le trasformazioni societarie tipo SRL --> SNC o soggetto commerciale --> soggetto non commerciale il regime fiscale, dal pov giuridico, cambia.
Distinzione
-
Trasformazione OMOGENEA
-
il regime non cambia, come nel caso in cui una srl si trasformi in spa o se da snc mi trasformo in sas. :recycle:
CAMBIA se però la trasformazione avviene tra società di persone e capitali e viceversa; pur essendo soggetti commerciali che producono redditi di impresa, il meccanismo di tassazione è differente
gli utili formati ante- trasformazione verranno riportati nel bilancio post-trasformazione, con una targhetta di identificazione.
-
-
:red_flag: CONSOLIDATO VERTICALE: Si deve tenere conto dell’effetto del moltiplicarsi dei valori delle partecipazioni di controllo :!!:
ES: Partecipa al consolidato la società A che controlla B, la quale a sua volta controlla C. In questo senso il consolidato appare senza interruzioni, cioè se A consolidasse anche solo C, B dovrebbe aderire a prescindere per via del controllo diretto che A ha su di lei, e in virtù del controllo che B ha su C.
MA SE C FOSSE IN PERDITA? La perdita influisce su TUTTO il consolidato o solo in base alla quota di partecipazione :question: Poniamo che la perdita sia di 200. Tenendo in considerazione che le perdite fiscali sono = all'imposta che si può risparmiare attraverso la compensazione con l'utile rispetto all'aliquota IRES (che sappiamo essere al 24%), il risultato è che si potrebbe salvare il 24% di 200.
La legge dice che nel consolidato domestico la perdita si utilizza per l’intero, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Chi ci perde in questa situazione? I soci di minoranza di C, che hanno meno quote sulla società e si vedono privati di quel risparmio sull'IRES.
COME LA RISOLVIAMO :!?: La legge ha previsto anche questo, si possono stipulare degli “accordi di consolidamento”, ossia pattuizioni per cui si risarcirebbero i soci di minoranza, estranei al consolidato.
In tale caso sarà B a risarcire C (perché ha il controllo diretto su essa) della perdita che i soci di minoranza subiscono, senza tassazione.
:red_flag: ESEMPIO : una società italiana controlli una società localizzata alle Bahamas, ove l’utile è ampiamente detassato. Al momento della distribuzione dell'utile però, quella italiana pagherebbe le imposte. Siccome è la società controllante a deliberare sulla distribuzione dell'utile, per evitare di pagarci su le imposte, tenderebbe a non deliberarla ed esso rimarrebbe fermo presso la controllata alle Bahamas. X ottimizzare il carico fiscale.
:question: Cosa si è inventato il legislatore per ovviare a questo fenomeno di elusione?? adotta un regime di trasparenza obbligatorio che imputa alla controllante italiana l’utile della estera, indipendentemente dalla distribuzione (come nella società di persone).
:red_flag: PEX: si tratta dell'esenzione fiscale delle plusvalenze, cioè, non vengono calcolate. In caso di cessione della partecipazione, la minusvalenza realizzata NON sarebbe deducibile e nemmeno se subisse una svalutazione :forbidden: