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Il silenzio amministrativo, La SCIA, Il silenzio assenso , La fase…
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La SCIA
“Segnalazione certificata di inizio attività”, è un istituto di semplificazione e si applica a tutti quei procedimenti che rispettano le caratteristiche dell'art. 19, che sono:
Devono trattarsi di casi in cui l’esercizio di un’attività privata è subordinato;
Ad atti di autorizzazione comunque denominati
Il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti di legge (potere vincolato);
Per cui non sia previsto alcun limite o contingente complessivo;
È fatta eccezione per i settori sensibili
Entro 60 gg (30 in materia edilizia) dal ricevimento della segnalazione l’amministrazione procede alla verifica della sussistenza dei requisiti per esercitare l’attività. Entro 5 gg dalla scadenza del termine, l’amministrazione procedente adotta dei poteri inibitori:
se è possibile conformare l'attività, invita il privato a farlo entro 30 e se non provvede l'attività verrà vietata;
Se non si può esercitare l’attività adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi
L’autorizzazione è sostituita da una segnalazione corredata dalle certificazioni e attestazioni richieste e l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata subito dopo che si è presentata la SCIA
La SCIA non è un provvedimento amministrativo tacito e il mancato esercizio dei poteri inibitori non equivale all’assenso
È un atto di natura privatistica e i terzi se sono danneggiati dalla SCIA non potranno impugnare il provvedimento, potranno soltanto:
Sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
In caso di inerzia, esperire l’azione contro il silenzio inadempimento dell’amministrazione.
Il silenzio assenso
Opera solo nei procedimenti ad istanza di parte, fatta salva l’applicazione della SCIA
Non si applica:
Nei procedimenti riguardanti materie sensibili;
Nei casi in cui la normativa UE impone l'adozione di provvedimenti formali;
Nei casi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto
Agli atti e procedimenti individuati con DPCM
Per evitare la formazione del silenzio-assenso, l’Amministrazione può:
Provvedere espressamente sulla domanda entro i termini;
Entro 30 giorni, convocare una conferenza di servizi.
Una volta formatosi il silenzio-assenso, la PA può assumere determinazioni in via di autotutela
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