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IL FATTO, L'ATTO ED IL NEGOZIO GIURIDICO - Coggle Diagram
IL FATTO, L'ATTO ED IL NEGOZIO GIURIDICO
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NEGOZIO GIURIDICO: dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto
necessità di attribuire ai singoli autonomia, entro la quale i privati possono decidere da sé come regolare i propri interessi
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ATTO COLLEGIALE: quando le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un organo pluripersonale di una persona giuridica o di una collettività organizzata di individui
ATTO COMPLESSO: consta di più volontà tendenti ad un fine comune. A differenza di quanto avviene nell'atto collegiale, queste volontà si fondono in modo da formarne una sola
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NEGOZIO PLURILATERALE: le parti sono più di 2. Questo negozio presuppone la partecipazione di 3 parti, ciascuna portatrice di un interesse
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NEGOZI PATRIMONIALI
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NEGOZI A TITOLO ONEROSO: un soggetto, per acquistare qualsiasi diritto, beneficio o vantaggio, accetta un correaltivo sacrificio
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NEGOZI DI ACCERTAMENTO: si propongono di eliminare controversie e dubbi sulla situazione giuridica esistente
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RINUNZIA (negozio abdicativo): dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo, diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri
RIFIUTO
IMPEDITIVO: il diritto non è ancora presente nella sfera del dichiarante e dunque il soggetto impedisce che vi faccia ingresso
ELIMINATIVO: il diritto è dismesso, è suscettibile di essere rimosso con effetto retroattivo
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DICHIARAZIONE: la volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici dev'essere dichiarata affinché gli alti possano percepirla e venirne a conoscenza
ESPRESSA: parole, cenni, ecc..
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FORMA AD PROBATIONEM TANTUM: l'atto è provato solo mediante l'esibizione in giudizio del relativo documento
BOLLO: Stato impone la bollatura, acquistando le marche da bollo ed applicandole sulla carta utilizzata per la redazione delle scritture
REGISTRAZIONE: serve a scopi fiscali, in quanto le parti devono pagare un'imposta, proporzionale al valore economico, dell'affare risultante dal negozio sottoposto a registrazione
PUBBLICITÀ: presuppone la dichiarazione negoziale e costituisce il mezzo perché il negozio possa essere conosciuto dai terzi
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