Il D.Lgs 23/2015 ha profondamente modificato la disciplina precedente in materia dilicenziamento(Prima di tale norma, in caso di licenziamento illegittimo ''assenza di giusta causa e giustificato motivo'' era previsto che il datore di lavoro:

nelle aziende fino a 15 dipendenti avesse facoltà di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro o di pagare in alternativa un risarcimento

nelle aziende con più di 15 dipendenti dovesse pagare un risarcimento e reintegrare il lavoratore al suo posto

LA RIFORMA DEL 2010(Con la L.183/2010 sono state introdotte modifiche riguardanti i congedi, le aspettative, i permessi)

Fra gli interventi previsti da tale legge vi sono:

un maggiore controllo sulle assenze per malattia

criteri più rigorosi per usufruire dei permessi stabiliti dalla l.104/1992

la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione anche nei percorsi di apprendistato in cui è possibile l’assunzione a partire dal 15° anno di età

Il licenziamento nel contratto a tutele crescenti ( D. lgs. n.22/2016)

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti prevede per i nuovi assunti dopo il 7 Marzo 2015:

INDENNITA ECONOMICA(licenziamento illegittimo non discriminatorio (giustificato motivo soggettivo o oggettivo e glusta causa)(2 mensilità per ogni anno di servizio)

DIRITTO AL REINTEGRO(licenziamento per giustificato motivo con insussistenza del fatto materiale)

DIRITTO AL REINTEGRO(licenziamento discriminatorio illegittimo)

Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti:

licenziamento non discriminatorio(è prevista soltanto l’INDENNITA’ ECONOMICA)

licenziamento discriminatorio(è previsto il diritto al REINTEGRO + INDENNITA’ ECONOMICA (non
inferiore a 5 mensilità)

In caso di licenziamento intimato in forma orale è previsto il diritto al REINTEGRO/Se in seguito al provvedimento di reintegro il lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni, il rapporto di lavoro si risolve/Il lavoratore può esprimere la volontà di sostituire il reintegro con l’indennità risarcitoria che è pari a 15 mensilità

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Per evitare gli effetti devastanti dei licenziamenti collettivi esistono particolari strumenti che fungono da ammortizzatori sociali

Vengono attuati per necessità di riduzione del personale.

Valgono gli stessi criteri dei licenziamenti individuali, cioè valgono le stesse regole previste dal contratto
a tutele crescenti