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USA (A.I.), :red_flag: DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE (C.O.A.): 1) Una prima…
USA (A.I.)
Prima tappa evolutiva AI
Nella common law gli AI hanno sempre avuto più valenza che nella civil law perché il processo si suddivideva nelle fasi di scambio AI (pleading in English) e Trial.
Ciò ha giustificato l'elaborazione di una vera e propria Science of pleading, cioè degli Atti introduttivi.
Fase 1: Post nascita USA: si perde l'occasione di creare un modello processuale differente da quello inglese. Cioè:
Demilitazione Issues: sono dei diritti processuali che esistono solo se esiste una specifica azione per tutelarli (diverso dal diritto di matrice romanistica)
Ratio: medievale che prevedeva ka giurisdizione At Law (di diritto) o Equity (la corona) che se accoglieva la richiesta dell'attore (clemeant) si formava un nuovo writ (diritto) e il convenuto poteva difendersi o adempiere.
Creazione Pleading of writ: si evolve il concetto di accertamento del potere e per ogni diritto è prevista e deve essere usata una form of action.
Accesso non diffuso alla giustizia: si estrinseca nel fatto che un meccanismo così fatto presuppone non solo una buona preparazione di G e AVV ma che sbagliare la redazione del pleading (AI) significa perdere la causa. :warning:
PROBLEMI
Questo modello si rivela inadeguato per la neonata nazione americana di fine '700, inizio '800.
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Quarta fase evolutiva AI
La rule 8, nella versione originaria, prevede la non indispensabilità delle allegazioni fattuali. --> livello minimo di ammissibilità fissato dal caso Gibson del 1950.
La Corte suprema ha ridimensionato il minimalismo dei pleading in favore delle cause complesse (es: caso Twomb e Iqbal).
COMPLEX LITIGATION
Lo standard di ammissibilità del pleading NON può essere quello del mero notice pleading :forbidden: ma bisogna procedere alla allegazione di un vero e proprio fact pleading, tale da garantire la plausibilità della domanda.
1) Ratio: Accesso a pre-trial e Discovery, non filtrato da un'alta attualizzazione, rischia di compromettere lo stesso Discovery. :warning:
2) Ratio: Si tratta di un open ended case specific balancing test, ossia di una valutazione variabile caso per caso proprio in ragione delle peculiarità delle single controversie. --> cioè la domanda deve essere concretamente accoglibile.
Tutto ciò consente di evidenziare il collegamento strutturale tra la fase del pleading e quella del discovery, inoltre consente al G di esercitare in concreto i poteri di case management della controversia.
:red_flag: DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE (C.O.A.): 1) Una prima tendenza la interpreta semplicemente come designazione dei fatti nei pleading che devono essere collegati al provvedimento che si richiede alla corte. 2) Vi è un’altra tendenza che non esclude la pretesa di diritto agli AI. Ne deriva che deve essere contenuta anche l’argomentazione del diritto vantato.