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l.219/17 - consenso informato e DAT, - - Coggle Diagram
l.219/17 - consenso informato e DAT
ART.1 - consenso informato > ridefinisce il perimetro della relazione di cura
co.1
< richiama gli art. cost. che fanno da base al modello informativo e il fatto che
nessun trattamento sanitario può essere eseguito senza il consenso libero e formato dell'interessato
, salvo casi previsti dalla legge
co.2
- ridefinizione dei ruoli >
solo il paziente ha autonomia decisionale
, ma si riconosce al
medico un'autonomia professionale
dettata dal suo percorso di formazione e gli permette di fare proposte terapeutiche, il paziente non può proporre una proposta terapeutica, ma solo accettare o rifiutare
ridefinisce anche i ruoli di altri attori
equipe > autonomia sulla base delle competenze
famigliari > non ci si può interfacciare il medico indipendente dalla volontà del paziente, ma è quest'ultimo a decidere de coinvolgerli o meno
co. 3 > diritto all'informazione
, per cui ognuno ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute
riporta le
condizioni dell'informazione
> deve essere adeguata al paziente che si ha davanti e alle sue capacità di comprensione (non è un info data sulla base di un modello standard)
co.4 - caratteristiche del consenso > libero, informato e in forma scritta
co.5
rifiuto di trattamento > ogni persona capace ha diritto a rifiutarli o a revocare il consenso prestato
sia come sospensione di trattamenti già attivi che come rifiuto di iniziare trattamenti di alcun tipo
sono considerati trattamenti sanitari anche quelli salvavita (idratazione e nutrizione artificale)
il medico in seguito al rifiuto, anche salvavita, non può abbandonare il paziente ma deve intervenire alleviando il dolore e le sofferenze
cure palliative > l.38/2010
co.6
> il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente, in caso di dissenso è esente da ogni resp. civile o penale
co.8 > in caso di emergenza, ove non si possa recuperare la volontà del paziente, è il medico a decidere con l'obbiettivo di mantenere in vita
non si tratta di consenso presunto > perchè nel momento in cui si recuperano le volontà queste vanno rispettate (interrompendo i trattamenti)
ART.2 - terapia del dolore e cure palliative
intervento B. Borsellino + l.38/2010
ART.3 - minori e incapaci
i minori hanno una capacità di esercizio della loro autonomia decisionale graduata a seconda dell'età (i grandi minori > dei piccoli minori)
MA a tutta la categoria è garantita la possibilità di partecipare al processo informativo
potrà dire la propria opinione > soprattutto se è un grande minore non si può sorpassare la sua volontà con un consenso dei genitori
ART.4 - disposizioni anticipate di trattamento
> strumento di scelta, scritto anticipatamente, che permette di inserire il rifiuto o la richiesta di determinati trattamenti ni previsione di eventuali stati di incapacità
si identificano 2 parti
direttiva di istruzione > si inseriscono le istruzioni a seconda degli stati previsti
direttiva di delega > si nomina un fiduciario per far valere la nostra etica
è un onere quindi necessità di un'accettazione scritta e prevede il diritto di revoca al fiduciario
redatto in forma scritta (ex. art4 l.219/17) da soggetti capaci e maggiorenni
hanno il vantaggio di garantire un più ampio diritto all'autodeterminazione
devono essere redatte correttamente, altrimenti si concretizzano fattispecie in cui la decisione viene data al medico, in accordo col fiduciario
es. Disposizioni palesemente incongrue o sussistenza di terapie, inesistenti al momento della redazione, capaci di fornire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita
ART.5 - pianificazione condivisa di cure > si differenzia dalle DAT poiché non è redatta da un soggetto sano ma avviene nel corso della terapia, in particolare per prognosi infausta nel breve -medio termine
permette al paziente di condividere con l'euìquipe medica gli step che verranno o meno applicati nel momento del peggioramente della patologia
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