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ART 29 - LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO - Coggle Diagram
ART 29 - LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO
FAMIGLIA: GRUPPO DI PERSONE LEGATE DA RAPPORTI DI SANGUE E DI AFFETTO
FONDATA SUL MATRIMONIO
MATRIMONIO CIVILE (CELEBRATO IN COMUNE DAL SINDACO)
MATRIMONIO CONCORDATARIO (CELEBRATO IN CHIESA DAL PRETE)
NON FONDATA SUL MATRIMONIO
FAMIGLIE DI FATTO
UNIONI CIVILI (PERSONE DELLO STESSO SESSO)
PATTI DI CONVIVENZA (PERSONE DI SESSO DIVERSO)
NON POSSONO SPOSARSI:
I MINORENNI
GLI INTERDETTI GIUDIZIALI
PERSONE DELLO STESSO SESSO
PERSONE GIA' SPOSATE
I PARENTI STRETTI
CHI HA UCCISO O TENTATO DI UCCIDERE IL CONIUGE DELL'ALTRA PARTE
DIRITTI E DOVERI:
FEDELTA'
ASSISTENZA MORALE E MATERIALE
COLLABORAZIONE PER LA FAMIGLIA
COABITAZIONE
I BENI DEI CONIUGI:
COMUNIONE DEI BENI
I BENI ACQUISTATI DOPO IL MATRIMONIO APPARTENGONO AD ENTRAMBI I CONIUGI NELLA MISURA DEL 50%
SEPARAZIONE DEI BENI
COMUNIONE CONVENZIONALE
SI DECIDONO QUALI BENI SOTTOPORRE A COMUNIONE E QUALI NO
DIVORZIO
: SI PONE FINE AGLI EFFETTI GIURIDICI DEL MATRIMONIO
SEPARAZIONE CONSENSUALE
: I CONIUGI SI ACCORDANO
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
: VIENE DISPOSTA DAL GIUDICE QUANDO I CONIUGI NON RIESCONO A METTERSI D'ACCORDO