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Le regioni nella costituzione, La fisionomia attuale, Le riforme - Coggle…
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La fisionomia attuale
Dalla semplicità alla complessità, con aumento di enti
Dall’uniformità alla differenziazione, possibilità che vi siano statuti differenti
Dalla gerarchia all’autonomia, gli enti hanno funzioni proprie e quindi l’uno non può imporre la propria volontà sull’altro
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Le riforme
Riforma costituzionale attuata con legge Cost. n 3/2001, grandi novità:
art. 114: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato", quindi sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Si afferma pari dignità costituzionale dell’autonomia locale
Estende le competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario, sulla carta lo Stato è competete solo nelle materie elencata dall’art. 117, il resto è attribuito alle regioni;
Conferisce autonomia statutaria e regolamentare ad enti locali, non possono adottare leggi che disciplinino le loro funzioni
L’art. 118 cost. introduce i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
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Protagonista di questa fase sono le riforme Bassanini (1997-1999): leggi che attuano ampio trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato a Regioni ed Enti locali, attribuiscono alle regioni più funzioni di quelle che avrebbero potuto ricoprire
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