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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Coggle Diagram
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
ragionevole durata del processo
:red_cross: no disciplina termini prevista per il procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990
COMPETENZA
consigli distrettuali di disciplina forense
sezioni di 5 membri (+3 supplenti)
istituiti presso ogni Ordine distrettuale
quello presso il cui ordine è iscritto l'avvocato
quello ove è avvenuto il fatto per cui si procede
in ogni caso opera principio di
prevenzione
prevale la previa iscrizione proc.
ITER
esposto
denuncia
notizia
informazione all'avvocato interessato
trasmissione atti al consiglio di disciplina
iscrizione nel registro con indicazione data ricevimento segnalazione
archiviazione per manifesta infondatezza
archiviazione per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare
disciplina della prescrizione
in caso di sentenza penale di condanna
x riapertura giudizio disciplinare = 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza
atti con efficacia interruttiva
comunicazione notizia illecito
notifica della decisione
notifica della sentenza del CNF sul ricorso
6 anni dal fatto
no ius superveniens
perchè sanzioni hanno natura amministrativa
per il regime della prescrizione si fa riferimento a quello in vigore al tempo del fatto
riscontro di infrazioni lievi e scusabili
proposta di richiamo verbale
assegnazione fascicolo a sezione competente
inizio fase istruttoria e ruolo del consigliere istruttore
raccomandata AR all'avvocato con avviso termine per osservazioni (30 gg dal ricevimento)
accertamenti istruttori nel termine di 6 mesi
testimonianze, acquisizione atti, invito all'incolpato a rendere dichiarazioni
fine fase istruttoria
richiesta motivata di archiviazione
1 more item...
richiesta di approvazione del capo di incolpazione
1 more item...
in materia di ricusazione
:red_cross:No intero organo decidente
:check: SI per singoli componenti del collegio
decide sulla ricusazione altra sezione di quel consiglio distrettuale di disciplina
1 more item...
si applicano gli artt. c.p.c
al consiglio dell'ordine (COA)
legittimazione attiva: cliente, colleghi, autorità giudiziaria
RAPPORTI CON PROCEDIMENTO PENALE E IN GENERALE CON AUTORITÀ GIUDIZIARIA
obbligo dell'autorità giudiziaria di immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine
esercizio azione penale
disposizione revoca o annullamento misura cautelare
perquisizioni e sequestri
emissione di provvedimenti definitivi
vs. obbligo del consiglio verso l'autorità giudiziaria per il caso in cui durante il procedimento emergano gli estremi di un reato procedibile d'ufficio
sentenza di
assoluzione
perchè il fatto non costituisce reato :red_cross: NON pregiudica la possibilità di esercitare l'azione disciplinare
N.B. non influisce :red_cross: neanche l'avvenuta
transazione
con il cliente che aveva presentato l'esposto
procedure e valutazioni autonome
ma possibile
sospensione
di quello disciplinare x max 2 anni se serve acquisire atti del proc. pen.
riapertura del procedimento disciplinare a seguito di sentenza giurisdizionale
sentenza di condanna (quando vi era stato già proscioglimento in via disciplinare) se i fatti posti alla base della condanna non erano stati valutati in seno al proc. disciplinare
sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste
d'ufficio o su richiesta dell'interessato
decide sezione diversa
SANZIONI DISCIPLINARI
AVVERTIMENTO
CENSURA
SOSPENSIONE
RADIAZIONE
reiscrizione possibile dopo 5 anni su apposita richiesta
N.B. :warning: la sanzione ha natura amministrativa
=
NON si applica il principio penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, quindi la sanzione da applicare sarà quella di cui al tempo del fatto
scelta tipologia e quantificazione sanzione
criteri
adeguatezza
no obbligo di motivazione
differenza
sanzioni formali
semplicemente inserite nel fascicolo
sanzioni sostanziali
comunicate dal Consiglio all'incolpato con indicazione della data dalla quale decorrono + data finale
DIVIETO DI CANCELLAMENTO
in pendenza del procedimento
possibili due procedimento paralleli
quello sulla richiesta di cancellazione
potere di cancellazione in via provvisoria
quello disciplinare
SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
misura cautelare detentiva o interdittiva
pena accessoria sospensione dall'esercizio di una professione
misura di sicurezza detentiva
condanna in primo grado x certi reati (es. falsa testimonianza, intralcio alla giustizia ecc)
condanna in primo grado a pena detentiva non inferiore ai 3 anni
per periodo non superiore ad 1 anno
cessazione efficacia
se entro 6 mesi il consiglio di disciplina non ha deliberato il provv. sanzionatorio
se viene deliberato non luogo a procedere
se viene irrogato solo avvertimento o censura
ricorso al CNF entro 20 gg dalla notifica
se nel frattempo viene revocata = cessazione materia del contendere
N.B. :warning:rispetto al passato c'è oggi TIPIZZAZIONE delle ipotesi in cui è possibile operare la sospensioen
anche il termine di un anno è una novità rispetto al passato ove era prevista sine die
IMPUGNAZIONE
la decisione non impugnata è immediatamente esecutiva
impugnazione determina sospensione esecuzione
entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento
organo competente CNF
la decisione può essere impugnata dinanzi alle SS.UU. della Cassazione
incompetenza
eccesso di potere
violazione di legge
giudizio solo su congruità adeguatezza e assenza di vizi logici della motivazione
NO MERITO :red_cross:
opera come giudice speciale
N.B. la giurisdizione professione è riconosciuta anche dalla Corte EDU
soggetti legittimati
incolpato
:check: difesa personale (ma serve iscrizione albo giurisdizioni superiori)
COA
P.M.
Procuratore generale del distretto della Corte d'Appello ove ha sede il Consiglio di disciplina
sono anche destinatari di notificazione ricorso dell'incolpato
possono presentare impugnazione incidentale
no applicazione norme c.p.c. in materia di impugnazione (es. 342 c.p.c.) perchè non è assimilabile