con la legge del 1991, tuttavia, si introduce la PROCEDURA PREVENTIVA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE, CHE HA CONSENTITO DI INSIERIRE UN CONTROLLO (SULLE MODALITA', e non sul merito, il quale abbiamo visto essere insandacabile) EX ANTE SULLA INIZIATIVA DATORIALE, tramite il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, valida tanto per i licenziamenti collettivi ex art 4 che ex art 24 L n 223/1991
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fasi della procedura
3) Fase amministrativa
In caso di esito negativo dell'esame congiunto e, quindi, di mancato accordo con le parti sindacali, gli organi amministrativi competenti possono avviare un'ulteriore fase di consultazione formulando anche proprie proposte per il raggiungimento di un'intesa. Tale ulteriore esame delle cause e delle possibili soluzioni deve concludersi entro 30 giorni, ridotti alla metà in caso la procedura riguardi il licenziamento di meno di 10 lavoratori
4)Intimazione dei licenziamenti :Il datore di lavoro, ultimata la procedura sindacale e l'ulteriore fase amministrativa, può procedere a licenziare i lavoratori eccedenti comunicando loro il recesso per iscritto e nel rispetto dei termini di preavviso .I lavoratori non possono essere liberamente scelti ma devono essere rispettati i criteri di individuazione stabiliti dall'accordo sindacale ovvero, in assenza, previsti in via sussidiaria dalla legge. I licenziamenti devono essere intimati nell'arco di 120 giorni dalla conclusione della procedura salvo diverse indicazioni previste nell'accordo sindacale
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2)- Esame congiunto
Le RSA e le associazioni sindacali possono chiedere entro 7 giorni dalla comunicazione di apertura un esame congiunto al fine di analizzare le cause degli esuberi, le possibilità di reimpiego dei lavoratori eccedenti nonché le eventuali misure sociali di riqualificazione e riconversione dei lavoratori licenziati. L'esame deve esaurirsi entro 45 giorni, ridotti alla metà in caso la procedura riguardi meno di 10 dipendenti, e può concludersi con la stipula di un accordo sindacale
1)Comunicazione di avvio
La procedura di licenziamento collettivo prende avvio con una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali al fine di informarle della volontà di procedere alla riduzione del personale annunciando loro le ragioni, il numero ed i profili professionali dei lavoratori ritenuti in esubero.
5) A partire da 1 gennaio 2017 è dovuto un contributo di recesso al momento del licenziamento, triplicato in caso di mancato accordo sindacale
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