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ECCLESIASTICO - PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - Coggle Diagram
ECCLESIASTICO - PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
ENTI ECCLESIASTICI
NOZIONE
criterio genetico
ecclesiastici gli enti che siano sorti in base ad un provvedimento dell’autorità religiosa cui fa capo
vs. criterio finalistico (dottrina minoritaria)
RICONOSCIMENTO CIVILE
PRESUPPOSTI E REQUISITI
ATTO DI RICONOSCIMENTO CONFESSIONALE DELL'AUTORITÀ RELIGIOSA
SEDE IN ITALIA
FINE DI RELIGIONE E DI CULTO
costitutivo ed essenziale
presunto
accertato
ma è sempre possibile svolgere anche attività diverse (ulteriori)
SUFFICIENZA DEI MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL FINE
:heavy_plus_sign: necessità ed evidente utilità :arrow_right: solo per fondazioni
CITTADINANZA ITALIANA O DOMICILIO IN ITALIA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
x confessioni acattoliche
Art 1 L. 222/1985
PROCEDIMENTO
TIPOLOGIE
LEGGE
enti importanti dell'ordinamento confessionale
ANTICO POSSESSO DI STATO
possesso pre 1929 attestato dal ministro dell'interno
Santa Sede
PROCEDIMENTO ABBREVIATO
sorta di omologazione ad opera del ministro dell'interno (accertamento legittimità del provv. autorità ecclesiastica)
PROCEDIMENTO ORDINARIO
La domanda del rappresentante dell’ente
Accertamenti della P.A.
(Prefettura)
Decreto ministero dell'Interno
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
altrimenti
1 more item...
o Pres. della Rep. x quelle che non hanno intesa
diretta al ministero dell'interno
vero e proprio procedimento amministrativo
REVOCA
mutamento sostanziale
requisiti costitutivi che vengono meno
ministro dell'interno sentita l'autorità ecclesiastica
PRINCIPI SUL RICONOSCIMENTO
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IN RELAZIONE AL CARATTERE ECCLESIASTICO DELL'ENTE
VS. ENTE ECCLESIASTICO DI FATTO
non riconosciuto nell'ordinamento italiano
disciplina L. 222/1985:
le associazioni pubbliche di fedeli (cattolici) costituite o approvate dall’autorità ecclesiastica, non riconoscibili ex art. 1 della stessa legge in quanto manchi l’assenso della Santa Sede ovvero abbiano carattere solo locale, possono tuttavia essere riconosciute alle condizioni previste dal c.c., previo però assenso dell’autorità ecclesiastica competente ovvero su domanda di questa
disciplina del 1929:
sono enti ecclesiastici gli enti eretti dall’autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico, senza condizionare l’anzidetta qualifica all’eventuale successivo riconoscimento civile degli enti medesimi
TRASFORMAZIONE
provv. di autorità ecclesiastica che non sortiscano effetti nell'ordinamento civile italiano (salvo che no0n creino modifica sostanziale)
ESTINZIONE
serve iscrizione dalla cancellazione nel registro
devoluzione dei beni ad opera del ministero interno
FINALITÀ
TERZO SETTORE
attività di interesse generale per finalità civiche e solidaristiche
regolamento
patrimonio destinato
sono ulteriori requisiti quando operino in questo settore
equiparazione a fine di beneficenza e di istruzione
AGEVOLAZIONI FISCALI
IRES
IMU
NO IVA
NO TASSA SUCCESSIONI E DONAZIONI
ENTI DELLA CHIESA CATTOLICA
CLASSIFICAZIONE
ENTI SOPRAVVISSUTI ALLE LEGGI EVERSIVE
ENTI RICONOSCIUTI IN BASE ALLA DISPOSIZIONI CONCORDATARIE DEL 1929
ENTI RICONOSCIUTI IN BASE ALLA NUOVA DISCIPLINA CONCORDATARIA
ENTI CENTRALI
CHIESE APERTE AL PUBBLICO
FABRBRICERIE
massa patrimoniale adibita a conservazione e manutenzione di edifici di culto di particolare rilievo
c'è consiglio di amministrazione misto tra laici ed ecclesiastici
SANTUARI
ASSOCIAZIONI RELIGIOSE
istituti di vita consacrata
con professione di voti
società di vita apostolica
con vita comune ma senza voti
ASSOCIAZIONI DI FEDELI
sia chierici che laici
per promozione culto pubblico
FONDAZIONI DI CULTO
dispongono di beni destinati esclusivamente a scopo di culto o opere di pietà
ISTITUTI DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO
ECCLESIASTICI
CHIERICI
MINISTRI DI CULTO
STATUS E DIRITTO CIVILE
OBBLIGHI
PREROGATIVE
ONERI
PRECLUSIONI
SOSTENTAMENTO
INQUADRAMENTO LAVORATIVO
RETRIBUZIONE
INTEGRAZIONE
CONTROVERSIE E GIURISDIZIONE
PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTI CENTRALI
STATUS E DIRITTO PENALE
RELIGIOSI
POTERE DISCIPLINARE