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RITO UNIFICATO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE - Coggle Diagram
RITO UNIFICATO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE
caratteristiche:
- ambito applicativo:
- Stato delle persone, minorenni e famiglie fino ad OGGI attribuiti alla
competenza del tribunale ordinario, GT e tribunali per minorenni
- NO: procedimenti su dichiarazione di adottabilità; adozione di minori di età; procedimenti di sezioni specializzate in materia di immigrazione,
protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini UE
- tribunale in composizione collegiale
- poteri di giudice:
- Nomina d'ufficio di curatore speciale
- Adozione provvedimenti opportuni in deroga ad art. 112 cpc
- Disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità, rispettando contraddittorio e diritto alla prova contraria
- poteri PM
- ascolto del minore:
- anni 12 o anche meno se capace di discernimento
- SE su affido: lo fa solo se necessario
- modalità: condotto da giudice + esperti se necessari
- nomina tutore e curatore minore: SE decadenza/sospensione genitori + trasmette atti a GT
- nomina curatore speciale, anche d'ufficio, a pena di nullità SE:
- PM abbia chiesto decadenza responsabilità genitoriale di entrambi o uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro
- adozione provvedimenti 403 c.c. o affidamento minore ex L. 184/83
- Dai fatti emersi sussiste situazioni di pregiudizio per minore
- Ne faccia richiesta e minore che abbia compiuto 14 anni
- Genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati
Mediazione familiare:
Il giudice può in ogni momento informare le parti della possibilità di avvalersi di tale istituto e invitarli a rivolgersi a un mediatore da loro scelto tra gli iscritti + per raggiungere eventuale accordo dispone provvedimenti temporanei ed urgenti
PROCEDIMENTO
- UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI E PROVVEDIMENTI PROVVISORI = istruzione della causa e pronuncia della sentenza SALVA adozione provvedimenti temporanei ed urgenti
- necessaria comparizione personale
- verifica della regolarità del contraddittorio e adozione di provvedimenti
- sente le parti, congiuntamente o separatamente, e tenta la conciliazione, formulando anche una motivata proposta conciliativa
-
SE NON si conciliano: emette provvedimenti temporanei ed urgenti
- SE riguardano obbligo di contributo economico: determina data di decorrenza con facoltà di retroazione fino a domanda
giudice istruttore ammette mezzi di prova e fissa relativa udienza di assunzione (entro max 90 gg) e fissa calendario di processo
SE causa matura per decisione:
invita a precisare conclusioni + dispone discussione orale della causa nella stessa udienza o in una successiva, all'esito della quale rimette la causa in decisione
-
- ricorso (473 bis.12):
- azione ufficio giudiziario
- indicazioni anagrafiche delle parti e dei minori o figli maggiorenni bisognosi
- determinazione oggetto + chiara e sintetica esposizione dei fatti e elementi di diritto + conclusioni
- indicazione specifica mezzi di prova
- indicazione esistenza altri procedimenti aventi oggetto la medesima domanda o domande connesse
SE anche domande di contributo economico o in presenza di figli minori:
- dichiarazioni redditi ultimi 3 anni
- docc. attestanti titolarità di diritti reali
- estratti conto
-
SE è ricorso del PM: in parte ha contenuti ≠
- ha ad oggetto esclusivamente diritti indisponibili e in particolari situazioni di pregiudizio che riguardano il minore
- Presidente entro tre giorni nomina con decreto il giudice relatore (a cui può delegare la trattazione monocratica) e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti:
- nomina eventuale curatore speciale
- SE pregiudizio imminente e irreparabile: adozione di provvedimenti necessari nell'interesse dei figli con decreto provvisoriamente esecutivo
-> fissa entro 15 gg successivi udienza per conferma, revoca o modifica di provvedimenti
- termine per costituzione del convenuto: almeno 30 gg prima
- tra gg di deposito ricorso e prima udienza: non più di 90 gg
decreto informa convenuto:
- decadenze se non si costituisce nei termini
- difesa tecnica obbligatoria
- possibile patrocinio gratuito
Possibilità di mediazione familiare
notifica a convenuto:
- a cura di attore
- tra notifica e data di udienza almeno 60 gg liberi
-
- costituzione convenuto = deposito comparsa di risposta
- tutte le difese in modo chiaro e specifico sui fatti posti dal ricorrente
- a pena di decadenza: eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio + domande riconvenzionali
- attore può depositare memoria sui fatti di convenuto entro 20 gg prima di udienza
- modificare/precisare domande e conclusioni
- domande ed eccezioni
4a. convenuto entro 10 gg può depositare ulteriore memoria
- precisare/modificare domande ed eccezioni e altro conseguente a memoria di attore
- indicare mezzi di prova
4b. attore entro 5 gg prima può depositare ulteriore memoria
- indicazione prova contraria
- preclusioni/decadenze NON operano per diritti indisponibili
- ok intervento volontario del terzo FINO a costituzione del convenuto (SALVO intervenga per integrazione necessaria)
competenza:
- SE c'è minore è sempre di Tribunale in cui minore ha residenza;
- altrimenti normali criteri di competenza per territorio
attuazione di provvedimenti:
- provvedimenti in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per iscrizione ipoteca
- provvedimenti su affidamento del minore e soluzione delle controversie in ordine a responsabilità genitoriale: è competente il giudice del procedimento in corso O giudice che hai messo provvedimento da attuare
- gravi inadempienze di atti che rechino pregiudizio al minore o ostacolino svolgimento di modalità di affidamento ed esercizio responsabilità genitoriale: il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti e congiuntamente ammonire genitore / individuare somma dovuta per ogni violazione / condannare genitore a pagamento sanzione amministrativa / risarcimento danni