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DIP - PARTE SPECIALE - LE OBBLIGAZIONI - Coggle Diagram
DIP - PARTE SPECIALE - LE OBBLIGAZIONI
Art. 57 L. 218/1995
Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione di Roma del 19.6.1980
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Regolamento CE 593/2008 c.d. Roma I
differenze rispetto alle convenzioni
disposizioni immediatamente valide ed efficaci la cui interpretazione è affidata agli organi giurisdizionali interni
criterio di collegamento
criterio della libertà di scelta delle parti
criteri
sussidiari
in caso di mancanza di scelta:
criteri specifici per le varie tipologie contrattuali
vendita di beni = legge del paese di residenza abituale del venditore
contratto di prestazione di servizi = legge del paese di residenza abituale del prestatore
contratto di locazione = luogo in cui l'immobile situato
in via del tutto residuale = criterio del collegamento più stretto
esclusioni
:red_cross: resp. precontrattuale
A seguito della sostituzione della convenzione di Roma con il Regolamento Roma I ed in considerazione dall’
applicabilità erga omnes
del Regolamento, per cui la legge designata trova applicazione anche se deriva da uno Stato non contraente (art. 2), il rinvio operato dall’art. 57 della l. n. 218/1995 risulta ridimensionato
esclusioni
:red_cross: obbl. contrattuali relative a testamenti
:red_cross: obbl. contrattuali relative a successioni
:red_cross: obbl. contrattuali relative a regimi matrimoniali
:red_cross: obbl. contrattuali derivanti da titoli di credito
:red_cross: questioni inerenti a diritto di società e persone giuridiche
N.B. caratteristica della convenzione richiamata è il
meccanismo estensivo
con cui opera = applicabile anche con riferimento ai rapporti contrattuali intercorrenti con Paesi non firmatari della convenzione (e ciò sin da subito, anche prima che il legislatore italiano la richiamasse direttamente nelle proprie norme di DIP)
=
armonizzazione dei sistemi di DIP
criterio di collegamento
criterio della libertà di scelta delle parti
criteri
sussidiari
in caso di mancanza di scelta:
"legge del paese con il quale il rapporto negoziale presenta il
collegamento più stretto
" (c.d. criterio della prossimità)
=
criterio della residenza / sede del debitore
laddove non applicabile
=
contratto oggetto beni immobili = luogo della cosa
contratti sinallagmatici denaro
scelta espressa / tacita
:check: frazionamento /depacage
scelta revocabile
:warning: limiti x
a) contratti individuali di lavoro
b) contratti conclusi dai consumatori
=
In nessun caso la scelta può privare il consumatore o il lavoratore della tutela assicuratagli da norme imperative dell'ordinamento che si applicherebbe in mancanza di scelta
forma
principio conservazione dell'atto
a) requisiti legge prescelta x parte sostanziale
b) requisiti legge del luogo di conclusione
c) residenza uno dei contraenti (solo x reg.)
riconoscimento limiti ordine pubblico / norme applicazione necessaria
L’esistenza di un complesso di norme imperative (tendenzialmente di applicazione necessaria in quanto poste a tutela di valori irrinunciabili) create dal legislatore europeo, lascia impregiudicata la competenza dei singoli Stati membri a emanare norme imperative destinate ad operare, nei rapporti commerciali soggetti alla legge di quel paese, come limite alla libertà contrattuale delle parti.
distinzione
contrattuali
non contrattuali
tipologie
promessa unilaterale
la promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.
no rilevanza per il momento di formazione la natura recettizia o meno dell'atto
titoli di credito
in passato
teoria della creazione (luogo sottoscrizione) vs. teoria luogo di emissione
oggi
cambiale
convenzione di Ginevra del 7.6.1930
assegno
convenzione di Ginevra del 19.3.1931
altri titoli
luogo emissione
La disciplina in materia di titoli di credito supera il sistema previgente basato sulla coesistenza tra regime di diritto comune e regime imposto su base convenzionale. L’articolo in esame pertanto regola la cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno, generalizzando gli effetti del regime ricavabile dalla convenzioni in materia, mentre al co. 3 stabilisce il regime ordinario per gli altri titoli di credito.
l’art. non disciplina invece il tema dell’efficacia esecutiva dei titoli di credito. Stante la natura processuale di detto profilo, ciò appare coerente con la regola che prevede l’applicazione della legge italiana al processo instaurato in Italia
obbligazioni ex lege
pagamento dell’indebito
arricchimento senza causa
gestione di affari altrui
art. 61
Esso funge al contempo da norma di chiusura in quanto si applica anche alle “obbligazioni legali non diversamente regolate dalla presente legge” o da previsioni di livello comunitario o convenzionale.
il Capo III del Regolamento Roma II ha eroso il campo di applicazione dell’art. 61 in quanto presenta la disciplina delle ipotesi di danno derivanti da un atto diverso dal fatto illecito
rappresentanza volontaria
veste professionale = legge del luogo della sua sede d'affari se conoscibile dal terzo
altrimenti legge dello stato dove esercita prevalentemente
la vendita internazionale
La vendita internazionale si risolve in una compravendita (ovvero uno scambio tra la proprietà di un bene o altro diritto su di esso ed il pagamento di un prezzo) che non si esaurisce nell'ambito di un solo Stato ma che presenta punti di collegamento con più Stati
applicazione L. 218/1995
MA
numerose convenzioni multilaterali
a) che acquisiscono il valore di vere e proprie norme di diritto internazionale privato in senso stretto (individuano ordinamento più idoneo a trovare applicazione tramite tecnica richiamo/rinvio)
es. convenzione dell'Aja vendita beni mobili
b) che procedono direttamente alla regolamentazione giuridica dettagliata delle vendite c.d. internazionali (operano come
convenzioni di diritto materiale uniforme
)
Convenzione di Vienna
in essa si individua la regolamentazione giuridica fondamentale della vendita internazionale
N.B. ruolo della
lex mercatoria
rapporti di lavoro
particolarità
confluenza norme DIP e norme di matrice pubblicistica
La Suprema Corte ha statuito che ai fini del DIP la legge applicabile alla controversia che involge un lavoratore deve essere individuata in base alle disposizioni della convenzione di Roma richiamata dall'articolo 57 (criterio scelta ecc) ma che in caso di applicazione di norma straniera resta salvo il
controllo che il giudice deve effettuare in ordine alla compatibilità di quel sistema di norme applicabili all'ordine pubblico italiano
(es. L'ordine pubblico italiano risulta violato da una legge straniera che non prevede alcuna tutela a favore del lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato, diversamente in materia di retribuzione non risulta violato l'ordine pubblico laddove venga assicurata valutando complessivamente il trattamento riconosciuto al lavoratore una retribuzione sufficiente e proporzionata anche se non in linea con il minimo previsto dalla contrattazione collettiva)
ciò portava ad escludere l'applicabilità di norme straniere al lavoro prestato in italia sulla base tanto del limite dell'ordine pubblico tanto delle norme di applicazione necessaria
e-commerce
fenomeno volto alla conclusione di transazioni commerciali tramite la rete Internet
=
Il commercio elettronico ha come oggetto lo svolgimento degli affari per via elettronica e comprende molte attività diverse (es. compravendita di beni e servizi, distribuzione in linea di contenuti digitali, trasferimento elettronico di fondi ecc)
smaterializzazione
del luogo di formazione del consenso contrattuale e dunque di perfezionamento del contratto
diffusione offerta contrattuale
pagina web
qualificazione = offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.
perfezionamento
e-mail
qualificazione = normali regole ex art. 1335 c.c.
luogo = sede del server del provider presso cui l'accettazione perviene
del luogo di esecuzione
del luogo di pagamento
applicazione art. 57 e quindi Convenzione
N.B. si tratta spesso di contratti con CONSUMATORI quindi vige la disciplina di favore prevista dalla convenzione
donazioni via internet
applicazione art. 56
licenza d'uso gratuito (utilizzo dell'opera di ingegno)
intero programma (codici sorgenti che permettono anche la modifica e ulteriore distribuzione dell'opera di ingegno)
trasporto internazionale
Convenzione di Ginevra 1956 sul trasporto internazionale di merci su ruota
responsabilità del vettore per qualunque perdita totale o parziale o avaria intervenuta tra il momento del ritiro della merce dal mittente e quello della consegna al destinatario (idem per ritardo)
limiti alla responsabilità del vettore
il vettore è considerato NON responsabile (presunzione relativa con onere probatorio a carico del vettore) in tali ipotesi il risarcimento del danno è limitato ad un'indennità non eccedente il prezzo del trasporto è subordinato alla prova posta a carico del destinatario che quest'ultimo abbia subito un danno effettivo per il ritardo (es. merce con difetto di imballaggio)
vs. Monteral per trasporto aereo = dolo e colpa grave resp. illimitata
per l'applicabilità di siffatto regime serve che le parti abbiano effettuato una
scelta
in tal senso
forma espressa (lettera di trasporto)
pattuizioni dimostrabili con qualsiasi mezzo di prova
trust
Atto volontario inter vivos o mortis causa del c.d. Settlor o disponente che affida un patrimonio ad un altro soggetto c.d. Trustee con l'incarico di amministrarlo a profitto di determinate persone c.d. Beneficiaries (possibile anche la nomina di un soggetto per vigilanza gestione c.d. Protector)
segregazione di un patrimonio ad un fine particolare = massa distinta
beneficiari = diritto di rivendica del patrimonio
realizza sdoppiamento del diritto di proprietà
Trustee = proprietario legale
Beneficiaries = proprietario secondario
sul piano convenzionale è fornita una definizione più generica che privilegia la dimensione del negozio fiduciario
criterio di collegamento
legge scelta dal costituente
limite :warning:
l'ordinamento prescelto DEVE conoscere l'istituto
rilievo = trust costituiti in altri ordinamenti che tuttavia avevano interessi operativi anche in Italia (es. ivi erano siti alcuni beni)
ciò ha aperto una questione
è possibile per un cittadino italiano costituire un trust con rilevanza interna (relativo a beni siti in italia?)
:check:pare di
si
in forza del 2645 ter c.c. sulla trascrivibilità atti di destinazione tra cui rientrerebbe anche il trust MA non sussiste alcun obbligo derivante dalla convenzione sul riconoscimento dell'istituto nel nostro ordinamento :warning:
commistione elementi reali ed obbligatori
responsabilità extracontrattuale
Legge 218/1995
La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato
l’evento
.
Tuttavia il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il
fatto
che ha causato il danno.
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso
residenti
, si applica la legge di tale Stato.
era il criterio prediletto nel sistema previgente
ormai residuale
solo per materie escluse dal Regolamento
es. le violazione dei diritti della personalità o della vita privata
Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – c.d. Roma II
il concetto di obbligazioni extracontrattuali
non
trova però una
definizione espressa
da parte del legislatore europeo né, d’altra parte, è possibile basarsi su quella rinvenibile di volta in volta nei singoli ordinamenti nazionali.
La dottrina richiama i concetti già elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento al Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale portando a una
definizione negativa
, residuale: la responsabilità extracontrattuale risulta così comprendere “
qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale
”
N.B. c'è apposita disciplina per la responsabilità precontrattuale
norma di conflitto generale individua il criterio di collegamento nel luogo in cui il danno diretto si è verificato :
viene regolata poi l’ipotesi in cui entrambe le parti – danneggiato e presunto responsabile – risiedano abitualmente nello stesso Stato nel momento in cui si verifica il danno, disponendo l’applicazione della legge di tale Stato
vi è poi una clausola di salvaguardia in base alla quale si prescinde dai precedenti criteri nel caso in cui risulti che il fatto illecito presenti collegamenti manifestamente più stretti con un Paese diverso, in tale caso si applicherà la legge di quel paese
lex domicilii communis
lex loci damni
vi è però disciplina specifica per certi settori
responsabilità da prodotti, art. 5 (v. sub art. 63);
concorrenza sleale e atti limitativi della libertà di
concorrenza, art. 6;
danno ambientale, art. 7;
violazione dei diritti di proprietà intellettuale, art. 8;
attività sindacale, art. 9;
arricchimento senza causa, art. 10 (v. sub art. 61);
gestione d’affari altrui, art. 11 (v. sub art. 61);
responsabilità precontrattuale, art. 12.
nella specie la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi (contemplata anche nella nostra legge 218/1995) prevede:
sistema di criteri di collegamento a cascata che operano solo laddove la legge individuata sia quella di un paese in cui il prodotto è commercializzato
a) la legge dello Stato in cui il soggetto leso risiedeva abitualmente quanto ha subito il danno;
b) la legge del Paese in cui è stato acquistato il prodotto;
1 more item...
tali fattori di connessione sono contemperati da una
clausola di prevedibilità
ai sensi della quale nell’ipotesi in cui il presunto responsabile non potesse ragionevolmente prevedere la
commercializzazione
del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nello Stato individuato secondo i tre predetti criteri, si applicherà la legge di residenza abituale del responsabile stesso
Tale previsione disciplina unicamente i casi di responsabilità extracontrattuale, rimanendo invece escluse le ipotesi di responsabilità contrattuale per vizi della cosa
Nell’ipotesi di concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si ritiene debba applicarsi ad entrambe la legge individuata per la responsabilità contrattuale
Quanto alla nozione di prodotto, stante il silenzio del Regolamento, occorrerà riferirsi ad una nozione autonoma. A tal fine, ruolo centrale riveste la Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi
ogni bene mobile – ivi compresa l’elettricità – anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile
La disciplina prevista dal legislatore europeo mira a contemperare, ripartendo i rischi, la tutela del consumatore con le esigenze del mercato e della libertà di concorrenza
finalmente arginato il
fenomeno del forum shopping
anche in questo caso norme di applicazione necessaria tutelano i lavoratori es. in materia di tutela antinfortunistica