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DIP - PARTE SPECIALE - I RAPPORTI DI FAMIGLIA - Coggle Diagram
DIP - PARTE SPECIALE - I RAPPORTI DI FAMIGLIA
il matrimonio
requisiti
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Valutazione separata alla luce delle rispettive leggi nazionali di appartenenza
Per
capacità matrimoniale
deve intendersi la
generale idoneità dell’individuo a contrarre matrimonio
quanto alle
altre condizioni
, vi rientrano tanto quelle ostative o impedimenti, quanto quelle richieste dalla legge per determinate categorie di persone (es. minori) o per gli appartenenti ai corpi militari per i quali è richiesta una specifica autorizzazione.
e condizioni positive, relative alla necessità di auto- rizzazioni, consensi, dispense, come accade nel caso del matrimonio di un minore.
condizioni negative, relative all’assenza di impedimenti, quali il lutto vedovile, l’impedimentum criminis, la parentela, l’affinità, l’adozione, ecc.,
norme di applicazione necessaria
art. 116 c.c.
stabilisce che anche il
cittadino straniero
che intenda contrarre matrimonio in Italia
oltre a dover presentare una dichiarazione della tua età competente del proprio paese attestante che secondo la sua legge nulla osta al matrimonio
deve rispettare alcune delle condizioni relative alla capacità di contrarre matrimonio dei cittadini italiani
quelle previste dagli artt 85,86,87,88,89 c.c.
divieto per infermo di mente
libertà di stato
ai fini della qualificazione della libertà di stato è stato precisato che resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano ho riconosciuto in Italia
divieti legati alla parentela
impedimentum criminis
lutto vedovile
art. 115 c.c.
norme applicabili per il cittadino italiano che si sposa all'estero
importante per pubblicazioni
forma
matrimonio religioso all’estero
bisogna distinguere
ipotesi in cui cittadini italiano intendano utilizzare all'estero forme di matrimoni religiosi riconosciuti da tale Stato
si utilizza semplicemente la legge del luogo in cui viene celebrato il matrimonio
ipotesi in cui cittadini italiani intendono fare uso della disciplina del matrimonio concordatario come propria legge nazionale
ciò è consentito anche in paesi in cui i matrimoni religiosi non sono riconosciuti agli effetti civili in quanto manca una norma dalla quale far discendere l'idea dell'efficacia territorialmente limitata all'Italia delle disposizioni concordatarie
matrimonio concordatario da parte di cittadini stranieri in Italia
no per dottrina
si per giurisprudenza
discusso se pubblicazioni siano requisito formale o sostanziale
ma in realtà le norme sulla pubblicazione sono di applicazione necessaria
criteri di collegamento
validità atto di matrimonio
1) legge del luogo di celebrazione
2) dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione
3) dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
prevalenza al criterio che in ossequio al generale
principio di conservazione degli atti
assicura meglio la piena validità ed efficacia dell'atto
la possibilità di celebrazione del matrimonio per
procura
o con altre modalità che
non
prevedono la
contestualità
dell’atto e la compresenza dei nubendi, riguardando la modalità di espressione del consenso, rientra nell’ambito di applicazione della norma (art 28).
Pertanto se una delle leggi richiamate ammette tale istituto e la procura è rilasciata con i requisiti di forma prescritti, il matrimonio è da considerarsi valido
È stato ritenuto valido anche il matrimonio telematico
trascrizione matrimonio contratto all'estero
si MA limite ordine pubblico
no infra 16enni
no poligamia
no senza consenso
ex art. 65 legge
116 c.c. presenza ufficiale di stato civile applicazione necessaria
promessa
aspetto delle relazioni prematrimoniali
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma
sia le
promesse qualificate
(note al nostro ordinamento) che, pur lasciando la
libertà di non
addivenire alla conclusione del negozio matrimoniale, comportano l’obbligo
risarcitorio
a favore di chi subisce la rottura del fidanzamento
sia le promesse (note ad alcuni ordinamenti stranieri) che fanno sorgere un
vero e proprio obbligo vincolante alla conclusione del matrimonio
e che pertanto qualificano la rottura della promessa come fatto illecito
dibattito: ordine pubblico o norma di applicazione necessaria
Il limite dell’ordine pubblico interviene dunque a garanzia della spontaneità e incoercibilità del consenso dei nubendi rispetto alla conclusione del matrimonio a norma dell’art. 79
c.c.
Alcuni autori hanno sottolineato la qualificazione dell’art. 79 c.c. in termini di norma di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 17 della l. di riforma, destinata pertanto ad essere applicata nonostante il richiamo ad altra legge
legge nazionale comune ai nubendi oppure lex fori
rapporti patrimoniali
nazionalità comune
possibilità della
scelta convenzionale
della legge applicabile rapporti patrimoniali tra i coniugi
validità accordo = forma scritta più rispetto delle condizioni di validità richieste dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato
opponibilità dell'accordo
conoscenza
ignoranza per colpa
limite ultimo = diritto di uno Stato in cui almeno uno dei due abbia la residenza
unioni tra cittadini UE
regolamento 1103/2016
criterio libera scelta delle parti
criteri successivi
residenza abituale dei coniugi
residenza del convenuto
cittadinanza comune
rapporti personali
nazionalità comune
criterio di collegamento suppletivo inedito = quello della luogo in cui è
prevalentemente localizzata la vita matrimoniale
In passato in mancanza di legge comune si faceva riferimento alla legge nazionale del marito = norma dichiarata incostituzionale
si atteggia a quid facti da accertare
In materia di competenza riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale in materia di responsabilità genitoriale è intervenuto un regolamento UE n. 1111/2019
giurisdizione
= criteri speciali x radicare la giurisdizione italiana in materia di annullamento del matrimonio (cittadinanza di uno dei due IT e celebrazione in IT)
le unioni civili
legge Cirinnà + D. Lgs. 7/2017 di riordino norme DIP
matrimonio contratto all’estero dei cittadini italiano dello stesso sesso
art. 32 bis
essi producono gli stessi effetti delle unioni civili
sulla trascrizione
in passato è stato un lungo dibattito ad oggi il matrimonio può essere trascritto come unione civile
ciò in quanto la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti facenti parte del consiglio d'europa è rimasta al libero apprezzamento degli Stati membri purché garantisca all'unione uno standard di tutela coerente con il diritto alla vita familiare come interpretato dalla corte EDU
anche per i vincoli costituiti prima dell'entrata in vigore della predetta disciplina
unioni civili (o altre forme ivi riconosciute) costituite all’estero tra cittadini italiani
art. 32 quinquies
stesso effetto delle unioni civili
scioglimento
art. 32 quater
giurisdizione del giudice italiano in primo luogo nei casi in cui essa è prevista dagli articoli 3 e 9 della legge nonché quando una delle parti è cittadino italiano o l'unione è stata costituita in Italia
disciplina sostanziale
la norma opera rinvio alla
legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento 1259/2010 che diviene regola di dip destinata ad operare anche nei confronti di stati extra ue
:check: applicazione delle norme sul regime patrimoniale della famiglia
:check: estensione dei diritti successori dei coniugi
:check: applicazione disciplina degli alimenti
requisiti e condizioni
le cause impeditive fissate dall'articolo 1 della legge 76 del 2016 sono espressamente qualificate come norme di applicazione necessaria
uguali a matrimonio
forma
criteri concorrenti
ma principio di favore per la
conservazione
dell'atto esattamente come per il matrimonio
separazione e divorzio
la separazione personale è regolata dalla
legge nazionale comune
dei coniugi al momento della domanda di separazione
in via subordinata da quella dello Stato nel quale la
vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata
(centro principale degli interessi e degli affetti comuni dei coniugi)
I mezzi e le forme attraverso le quali giungere alla dichiarazione di separazione saranno regolati dalla
legge del luogo
in cui la domanda viene promossa
in forza del regolamento 1259/2010
criterio della libertà di scelta delle parti circa la legge applicabile a tali procedimenti
criteri estesi al divorzio
in via residuale si applicherà la legge italiana nel caso in cui l'ordinamento cui è fatto rinvio non prevede istituti
in forza di tale criterio di collegamento il divorzio e la separazione
possono essere pronunciati anche per motivi non conosciuti dal nostro ordinamento
, e ancora, può essere riconosciuta validità ad accordi prematrimoniali sebbene l'istituto non sia previsto nel nostro ordinamento in forza del principio di indisponibilità dello status personale di coniuge e dei diritti patrimoniali da esso scaturenti
in forza del regolamento 1111/2019
sono state dettate norme uniformi sulla
competenza
in materia di divorzio separazione personale annullamento del matrimonio nonché norme uniformi sulla competenza in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale quale affidamento il diritto di visita
articolo modificato dalla CARTABIA che effettua direttamente un rinvio al Regolamento del 2010
Riconoscimento delle sentenze straniere
superamento del limite derivante dal principio di ordine pubblico dell'indissolubilità del matrimonio in seguito all'entrata in vigore della legge sul divorzio
è controverso però se possa darsi attuazione in Italia con relativa trascrizione a scioglimento del matrimonio adottato all'estero con atti di natura non giurisdizionale
è invece ammessa la riconoscibilità delle sentenze straniere di divorzio pronunciata senza la previa separazione dei coniugi
convivenza
disciplina delle convivenze di fatto ex legge Cirinnà L. 76/2016
È prevista la possibilità per i conviventi di stipulare un contratto di convivenza con cui disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune fissano la comune residenza
articolo 30 bis
stabilisce che a questi contratti si applica la legge nazionale comune dei contraenti
in subordine deve invece trovare applicazione la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata
obbligazioni alimentari
ex art. 45
Regolamento 4/2009
criterio = residenza abituale del creditore
deroghe per minori e incapaci