DIP - PARTE SPECIALE - I RAPPORTI DI FAMIGLIA

il matrimonio

le unioni civili
legge Cirinnà + D. Lgs. 7/2017 di riordino norme DIP

requisiti

forma

separazione e divorzio

promessa

La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

aspetto delle relazioni prematrimoniali

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma

sia le promesse qualificate (note al nostro ordinamento) che, pur lasciando la libertà di non addivenire alla conclusione del negozio matrimoniale, comportano l’obbligo risarcitorio a favore di chi subisce la rottura del fidanzamento

sia le promesse (note ad alcuni ordinamenti stranieri) che fanno sorgere un vero e proprio obbligo vincolante alla conclusione del matrimonio e che pertanto qualificano la rottura della promessa come fatto illecito

dibattito: ordine pubblico o norma di applicazione necessaria

Il limite dell’ordine pubblico interviene dunque a garanzia della spontaneità e incoercibilità del consenso dei nubendi rispetto alla conclusione del matrimonio a norma dell’art. 79
c.c.

matrimonio religioso all’estero

matrimonio contratto all’estero dei cittadini italiano dello stesso sesso

unioni civili (o altre forme ivi riconosciute) costituite all’estero tra cittadini italiani

convivenza

scioglimento
art. 32 quater

rapporti patrimoniali

rapporti personali

norme di applicazione necessaria

art. 116 c.c.
stabilisce che anche il cittadino straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia oltre a dover presentare una dichiarazione della tua età competente del proprio paese attestante che secondo la sua legge nulla osta al matrimonio deve rispettare alcune delle condizioni relative alla capacità di contrarre matrimonio dei cittadini italiani

quelle previste dagli artt 85,86,87,88,89 c.c.

divieto per infermo di mente

libertà di stato

divieti legati alla parentela

impedimentum criminis

lutto vedovile

ai fini della qualificazione della libertà di stato è stato precisato che resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano ho riconosciuto in Italia

Valutazione separata alla luce delle rispettive leggi nazionali di appartenenza

Per capacità matrimoniale deve intendersi la generale idoneità dell’individuo a contrarre matrimonio

quanto alle altre condizioni, vi rientrano tanto quelle ostative o impedimenti, quanto quelle richieste dalla legge per determinate categorie di persone (es. minori) o per gli appartenenti ai corpi militari per i quali è richiesta una specifica autorizzazione.

e condizioni positive, relative alla necessità di auto- rizzazioni, consensi, dispense, come accade nel caso del matrimonio di un minore.

art. 115 c.c.

discusso se pubblicazioni siano requisito formale o sostanziale

norme applicabili per il cittadino italiano che si sposa all'estero

criteri di collegamento

validità atto di matrimonio

la possibilità di celebrazione del matrimonio per procura o con altre modalità che non prevedono la contestualità dell’atto e la compresenza dei nubendi, riguardando la modalità di espressione del consenso, rientra nell’ambito di applicazione della norma (art 28).

1) legge del luogo di celebrazione
2) dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione
3) dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Pertanto se una delle leggi richiamate ammette tale istituto e la procura è rilasciata con i requisiti di forma prescritti, il matrimonio è da considerarsi valido

È stato ritenuto valido anche il matrimonio telematico

bisogna distinguere

ipotesi in cui cittadini italiano intendano utilizzare all'estero forme di matrimoni religiosi riconosciuti da tale Stato

ipotesi in cui cittadini italiani intendono fare uso della disciplina del matrimonio concordatario come propria legge nazionale

si utilizza semplicemente la legge del luogo in cui viene celebrato il matrimonio

ciò è consentito anche in paesi in cui i matrimoni religiosi non sono riconosciuti agli effetti civili in quanto manca una norma dalla quale far discendere l'idea dell'efficacia territorialmente limitata all'Italia delle disposizioni concordatarie

matrimonio concordatario da parte di cittadini stranieri in Italia

no per dottrina
si per giurisprudenza

trascrizione matrimonio contratto all'estero

si MA limite ordine pubblico

no infra 16enni
no poligamia
no senza consenso

nazionalità comune

criterio di collegamento suppletivo inedito = quello della luogo in cui è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale

In passato in mancanza di legge comune si faceva riferimento alla legge nazionale del marito = norma dichiarata incostituzionale

si atteggia a quid facti da accertare

nazionalità comune

possibilità della scelta convenzionale della legge applicabile rapporti patrimoniali tra i coniugi

validità accordo = forma scritta più rispetto delle condizioni di validità richieste dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato

opponibilità dell'accordo

conoscenza

ignoranza per colpa

obbligazioni alimentari
ex art. 45

Regolamento 4/2009

criterio = residenza abituale del creditore

deroghe per minori e incapaci

unioni tra cittadini UE

regolamento 1103/2016

criterio libera scelta delle parti

criteri successivi

residenza abituale dei coniugi

residenza del convenuto

cittadinanza comune

✅ applicazione delle norme sul regime patrimoniale della famiglia
✅ estensione dei diritti successori dei coniugi
✅ applicazione disciplina degli alimenti

art. 32 bis
essi producono gli stessi effetti delle unioni civili

requisiti e condizioni

le cause impeditive fissate dall'articolo 1 della legge 76 del 2016 sono espressamente qualificate come norme di applicazione necessaria

uguali a matrimonio

forma

criteri concorrenti ma principio di favore per la conservazione dell'atto esattamente come per il matrimonio

giurisdizione del giudice italiano in primo luogo nei casi in cui essa è prevista dagli articoli 3 e 9 della legge nonché quando una delle parti è cittadino italiano o l'unione è stata costituita in Italia

art. 32 quinquies
stesso effetto delle unioni civili

disciplina sostanziale
la norma opera rinvio alla
legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento 1259/2010 che diviene regola di dip destinata ad operare anche nei confronti di stati extra ue

sulla trascrizione

in passato è stato un lungo dibattito ad oggi il matrimonio può essere trascritto come unione civile

ciò in quanto la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti facenti parte del consiglio d'europa è rimasta al libero apprezzamento degli Stati membri purché garantisca all'unione uno standard di tutela coerente con il diritto alla vita familiare come interpretato dalla corte EDU

anche per i vincoli costituiti prima dell'entrata in vigore della predetta disciplina

disciplina delle convivenze di fatto ex legge Cirinnà L. 76/2016

È prevista la possibilità per i conviventi di stipulare un contratto di convivenza con cui disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune fissano la comune residenza

articolo 30 bis
stabilisce che a questi contratti si applica la legge nazionale comune dei contraenti
in subordine deve invece trovare applicazione la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata

la separazione personale è regolata dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione
in via subordinata da quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata (centro principale degli interessi e degli affetti comuni dei coniugi)

I mezzi e le forme attraverso le quali giungere alla dichiarazione di separazione saranno regolati dalla legge del luogo in cui la domanda viene promossa

criteri estesi al divorzio

in via residuale si applicherà la legge italiana nel caso in cui l'ordinamento cui è fatto rinvio non prevede istituti

in forza di tale criterio di collegamento il divorzio e la separazione possono essere pronunciati anche per motivi non conosciuti dal nostro ordinamento, e ancora, può essere riconosciuta validità ad accordi prematrimoniali sebbene l'istituto non sia previsto nel nostro ordinamento in forza del principio di indisponibilità dello status personale di coniuge e dei diritti patrimoniali da esso scaturenti

in forza del regolamento 1111/2019

sono state dettate norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio separazione personale annullamento del matrimonio nonché norme uniformi sulla competenza in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale quale affidamento il diritto di visita

in forza del regolamento 1259/2010

criterio della libertà di scelta delle parti circa la legge applicabile a tali procedimenti

Riconoscimento delle sentenze straniere

superamento del limite derivante dal principio di ordine pubblico dell'indissolubilità del matrimonio in seguito all'entrata in vigore della legge sul divorzio

è controverso però se possa darsi attuazione in Italia con relativa trascrizione a scioglimento del matrimonio adottato all'estero con atti di natura non giurisdizionale

è invece ammessa la riconoscibilità delle sentenze straniere di divorzio pronunciata senza la previa separazione dei coniugi

legge nazionale comune ai nubendi oppure lex fori

ma in realtà le norme sulla pubblicazione sono di applicazione necessaria

In materia di competenza riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale in materia di responsabilità genitoriale è intervenuto un regolamento UE n. 1111/2019

Alcuni autori hanno sottolineato la qualificazione dell’art. 79 c.c. in termini di norma di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 17 della l. di riforma, destinata pertanto ad essere applicata nonostante il richiamo ad altra legge

condizioni negative, relative all’assenza di impedimenti, quali il lutto vedovile, l’impedimentum criminis, la parentela, l’affinità, l’adozione, ecc.,

importante per pubblicazioni

articolo modificato dalla CARTABIA che effettua direttamente un rinvio al Regolamento del 2010

prevalenza al criterio che in ossequio al generale principio di conservazione degli atti assicura meglio la piena validità ed efficacia dell'atto

116 c.c. presenza ufficiale di stato civile applicazione necessaria

ex art. 65 legge

giurisdizione = criteri speciali x radicare la giurisdizione italiana in materia di annullamento del matrimonio (cittadinanza di uno dei due IT e celebrazione in IT)

limite ultimo = diritto di uno Stato in cui almeno uno dei due abbia la residenza