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DIRITTO ECCLESIASTICO - MATRIMONIO, ITER PROCEDIMENTALE - Coggle Diagram
DIRITTO ECCLESIASTICO - MATRIMONIO
MATRIMONIO PER PROCURA
trascrivibile se sussistono le condizioni ex 111 c.c.
TRASCRIZIONE
TRASCRIZIONE TEMPESTIVA
entro 24 ore dal ricevimento dell'atto di matrimonio
in caso di riscontro di irregolarità di tipo formale (il controllo dell'ufficiale civile si limita a questo) si sospende la trascrizione e l'atto deve essere restitutito al parroco per regolarizzazione
in presenza di certificato di nulla osta deve SEMPRE essere eseguita
eventuale conoscenza di vizi = comunicazione al PM
altrimenti si devono fare accertamenti e affissioni e la trascrizione potrà avvenire solo dopo
sanatoria del vizio di pubblicazione
TRASCRIZIONE TARDIVA
quando l'atto di matrimonio non è stato trasmesso tempestivamente
richiesta congiunta o di uno solo con la conoscenza e senza opposizione dell'altro
diritto a richiederla è imprescrittibile
conservazione ininterrotta dello stato libero dalla celebrazione alla richiesta
senza pregiudizio ad eventuali diritti acquisiti da terzi
NATURA GIURIDICA TRASCRIZIONE
valore costitutivo
VOLONTÀ DEI CONIUGI
teoria automatismo effetti civili
teoria autonomia della volizione degli effetti civili
in ogni caso = dovere morale di astenersi da ogni opposizione alla trascrizione
IMPEDIMENTI CIVILI ALLA TRASCRIZIONE
assenza requisiti di legge con riferimento all'età
impedimenti inderogabili
sussistenza di altro matrimonio valido agli effetti civili
impedimenti derivanti da delitto
impedimenti derivanti da parentela o da affinità in linea retta o collaterale
interdizione per infermità di mente di uno dei due coniugi
TRASCRIZIONE RITARDATA
la trascrizione viene effettuata quando la celebrazione non è stata preceduta dalle pubblicazioni
trascrizione effettuata in ritardo per necessità di regolarizzare l'atto di matrimonio
trascrizione ritardata per colpa dell'ufficiale
CELEBRAZIONE
pubblicazioni
OPPOSIZIONI
IMPEDIMENTI CANONICI
SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE DEL GIUDICE ORDINARIO
EVENTUALMENTE SI ADISCE L'AUTORITÀ ECCLESIASTICA
IMPEDIMENTI CIVILI
non sospende automaticamente la celebrazione
CERTIFICATO DI NULLA OSTA
4 FORME
RITO CIVILE
CONCORDATARIA EFFETTI CIVILI
NEL RITO DI ALTRA CONFESSIONE CON INTESA E CONSEGUENTI EFFETTI CIVILI
OFFICIATA DAL MINISTRO DI CULTO DI ALTRA CONFESSIONE SECONDO LE NORME ITALIANE
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
SOLO DAVANTI A TESTIMONI
INTRASCRIVIBILE
SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO CANONICO
QUALIFICA DEL PARROCO
ministro di culto
pubblico ufficiale
funzione di certificazione quando redige e trasmette l'atto di matrimonio
NOVITÀ IN MATERIA MATRIMONIALE POST CONCORSATO 1984
PRE PATTI LATERANENSI
per aversi un matrimonio valido sia per la chiesa che per lo stato serviva una
doppia celebrazione
PATTI LATERANENSI
riserva assoluta ed esclusiva
di giurisdizione a favore dell'autorità ecclesiastica in materia matrimoniale
giurisdizione per nullità matrimonio che aveva effetti civili
applicazione norme sostanziali e procedurali proprie del diritto canonico
procedimento innanzi alla Corte d'Appello per il riconoscimento delle sentenze
quasi automatismo
NUOVO CONCORDATO
accoglie quanto statuito dalla Corte Cost. 1982 sul controllo non meramente formale della corte di appello in sede di delibazione
fine alla riserva esclusiva di giurisdizione
concetto ribadito da Corte Cost. 1993 che ha affermato che in seguito al nuovo concordato (e nella specie in forza dell'art. 8) deve considerarsi abrogata implicitamente la disposizione contenuta nell'art. 34 che sanciva il carattere esclusivo della giurisdizione ecclesiastica
eventuale concorso tra giurisdizione si risolve secondo il
criterio della prevenzione
pronunce successive della Cass. ribadiscono che il criterio si deva
interpretare a senso unico nei confronti della giurisdizione civile
nel senso che:
pendenza giudizio ecclesiastico non impedisce instaurazione giudizio civile
questo viene impedito solo da avvenuta delibazione sentenza ecclesiastica
pendenza giudizio civile impedisce delibazione sentenza ecclesiastica
la corte deve accertare:
la competenza del giudice ecclesiastico
rispetto del diritto di difesa secondo le norme fondamentali dell'ord. italiano
:heavy_plus_sign: altre condizioni per il riconoscimento sentenze straniere
MATRIMONIO E PROCESSO - RAPPORTO TRA GIURISDIZIONI
RICONOSCIMENTO SENTENZE ECCLESIASTICHE
ORDINE PUBBLICO QUALE LIMITE PER RICONOSCIMENTO SENTENZE DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO
Es. La cassazione ha ritenuto ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciate
a motivo del rifiuto di procreazione sottaciuto da un coniuge all'altro
in quanto la particolare prolungata convivenza oltre il matrimonio è considerata espressione di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e rende incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione
ASSENZA DI CONTRADDITTORIO
no riconoscimento
competenza della corte d'appello
accertamenti da svolgersi da parte della corte d'appello
la propria competenza territoriale
sulla base del comune ove vi è la trascrizione del matrimonio canonico dichiarato nullo
natura di matrimonio concordatario e competenza dell'organo ecclesiastico a conoscere la causa di nullità
decreto di esecutività del tribunale della segnatura
rispetto del diritto di difesa in seno al processo ecclesiastico
che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere
N.B. La corte di cassazione ha ritenuto che le norme del codice di procedura civile artt. 796 797 richiamate dal concordato sono ancora applicabili alla delibazione della sentenza ecclesiastica in quanto sono espressamente richiamate da documenti che sono frutto di accordo tra Stato e Chiesa e che come tali non sono derogabili da semplici leggi ordinarie quale la legge 218/1995 di DIP
ammesso solo il ricorso per Cassazione ex art. 360 co. 1 c.p.c.
COMPETENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI
SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI
Le sentenze di nullità del matrimonio devono essere munite del decreto di esecutività del supremo organo ecclesiastico di controllo (Tribunale della Segnatura Apostolica) per ottenere delibazione
effetti
l'efficacia della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato nullo il matrimonio canonico è che la corte d'appello resa esecutiva e te lo dice alla data di celebrazione del matrimonio
l'articolo 18 della legge matrimoniale prevede però che nel caso in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio è applicabile a disposizione 128 del codice civile circa il
matrimonio putativo
che fa salvi gli effetti che si producono rispetto ai coniugi in buona fede rispetto ai figli
a tale proposito la corte d'appello con la sentenza che dichiara esecutiva la sentenza canonica può
statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi
il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo
MATRIMONIO PUTATIVO
N.B.
TRA IL GIUDIZIO DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO E QUELLO AVENTE AD OGGETTO LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI NON SUSSISTE ALCUN RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITÀ TALE CHE IL SECONDO DEBBA ESSERE NECESSARIAMENTE SOSPESO A CAUSA DELLA PENDENZA DEL PRIMO IN ATTESA DELLA SUA DEFINIZIONE
ESSENDO I DUE PROCEDIMENTO DIFFERENTI PER NATURA FINALITÀ E PRESUPPOSTI
inoltre, sul
procedimento di separazione personale
dei coniugi:
In assenza di ogni norma di collegamento tra l'attività del giudice civile e quello ecclesiastico il vincolo matrimoniale deve spiegare tutti i suoi effetti fino a quando la sentenza di nullità è stata dichiarata dalla competente autorità ecclesiastica e la relativa pronuncia annotata a margine dell'atto di matrimonio di conseguenza nulla osta alla domanda di separazione personale dei coniugi in pendenza del giudizio relativo alla nullità
per le cause di dichiarazione di
nullità
del matrimonio canonico trascritto gli effetti civili si applicano le norme del diritto canonico
l'ordinamento statuale si
disinteressa
totalmente del processo dinanzi all'autorità ecclesiastica e normalmente non viene neanche a conoscenza il suo svolgimento
MATRIMONIO E CONFESSIONI CON INTESE E SENZA INTESE
CON INTESA
riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo le norme dello specifico ordinamento religioso
la legge italiana regola:
i requisiti di capacità dei contraenti
le ipotesi di impedimento
le cause di nullità
competenza tribunali civili
SENZA INTESA
il ministro di culto agisce come delegato dello Stato quindi si tratta di un matrimonio civile a tutti gli effetti sottoposto alla legge dello Stato
MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO
la dispensa ecclesiastica ex art. 34 concordato vedeva lo stesso procedimento di riconoscimento previsto per le sentenze di nullità
effetti ex nunc dalla dispensa pontificia
incostituzionalità
poi nell'accordo di revisione del concordato non si fa più menzione dell'attribuzione di effetti civili e provvedimenti pontifici di dispensa del matrimonio rato e non consumato che deve quindi ritenersi abrogata
MATRIMONIO SEGRETO
intrascrivibile
davanti al parroco e due testimoni in presenza di gravi e urgenti ragioni
no pubblicazioni
no articoli c.c.
RAPPORTO TRA MATRIMONIO CANONICO E CIVILE
VOLONTÀ DEI CONIUGI
MATRIMONIO CANONICO ED EFFETTI CIVILI
PUBBLICAZIONI
MATRIMONIO ALLA
SOLA
PRESENZA DI 2 TESTIMONI
intrascrivibile perchè mancano tutte le formalità richieste per gli effetti civili
MATRIMONIO CANONICO CELEBRATO ALL'ESTERO E NON IVI RICONOSCIUTO AGLI EFFETTI CIVILI
intrascrivibile
ITER PROCEDIMENTALE
SCELTA DELLA FORMA MATRIMONIALE
RITO CIVILE
RITO CANONICO
RICHIESTA PUBBLICAZIONI CIVILI
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE X 8 GIORNI
RILASCIO CERTIFICATO
CELEBRAZIONE
SPIEGAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
COMPILAZIONE ATTO DI MATRIMONIO
TRASMISSIONE AD UFFICIALE DI STATO CIVILE
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doppio originale
1 more item...
artt. 143,144 e 147 c.c. su diritti e doveri dei coniugi
OPPOSIZIONE
RIGETTATA
ACCOLTA
STATUISCE SULL'ESISTENZA DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI ALLA TRASCRIZIONE
SENTENZA DI NON LUOGO A DELIBERARE
CERTIFICATO CON I MOTIVI DEL RIFIUTO
RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO