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Sent. Cassazione Penale Sez. III n. 27148 del 22 giu 2023 ("…
Sent. Cassazione Penale Sez. III n. 27148 del 22 giu 2023 ("Mantovagricoltura")
Questione principali trattate
Esposizione dei fatti
Responsabilità contestate
gestione illecita di rifiuti da parte di Azienda priva delle necessarie autorizzazioni con conseguenti responsabilità in capo a Rappresentante Legale e Incaricato gestione rifiuti;
criteri di assegnazione della qualifica di EOW ai materiali e spettanza dell'onere della prova
inadeguatezza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 non adatto a prevenire la commissione di reati ambientali
GIUDIZIO DI I GRADO (Tribunale di Mantova)
(giudice di merito) Sent. 24 giu 2022
GIUDIZIO DI III GRADO (Corte di Cassazione)
(giudice di legittimità)
Motivazioni della condanna
(NB.rigettati numerosi motivi del ricorso e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova in diversa
composizione fisica per i punti contrassegnati in verde)
sentenza di "assoluzione nel merito" dell'imputato Burato Fernando non ricevibile a causa della proposta di ricorso in Cassazione e per mancata deduzione di specifici motivi atti ad escludere la sussistenza del fatto e la commissione del medesimo da parte sua
in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (richiamate diverse sent di Cass)
in materia di "End of Waste" (cessazione della qualifica di rifiuto) di cui alla Dir. 2008/98/CE, attenzione spostata sul processo di recupero del rifiuto al cui termine si genera un nuovo prodotto. Le obbligazioni specifiche del produttore e del detentore permangono finchè il processo di recupero non è completo, minimizzando i rischi per salute ed ambiente (rif. art. 184 ter u.c. D.Lgs. 152/2006)
richiamato il rispetto dei vincoli di classificazione dei materiali soggetti a recupero / riciclo in accordo con normativa europea e italiana in materia di EOW
la possibilità che potesse essere autorizzato un processo EOW "caso per caso" al di fuori dei casi espressamente contemplati fermamente smentita dalla giustizia amministrativa (Consiglio di Stato Sent. n. 1229/2018). La L. n. 128 del 02/11/2019 ha modificato radicalmente l'articolo 184-ter del TUA affermando che in mancanza di precisi criteri adottati con regolamenti ministeriali le autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate direttamente dalle amministrazioni competenti (art. 6 Dir. 2008/98/CE) sulla base di provvedimenti e previo parere obbligatorio di ISPRA o ARPA competente
fino a novembre 2019 non era possibile attribuire ai materiali in questione la qualifica di EOW
l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (riferibile a deposito temporaneo, attività di raggruppamenti e incenerimento di residui vegetali, di deposito temporaneo di rifiuti, di terre e rocce da scavo, di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali, di deroga al regime autorizzatorio ordinario per impianti di smaltimento e recupero ecc.)
tale prova non può essere resa dall'interessato tramite testimonianza ma solo tramite condizioni specifiche e documentate sotto il profilo tecnico relative a ciclo di produzione, successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, per consentire la valutazione di tutti i pertinenti requisiti riguardanti i prodotti e la protezione di salute e ambiente
puntualizzato che per lo svolgimento dei "rilievi" (attività meramente di osservazione, individuazione e acquisizione di dati materiali) o di "prelievi" (in questo caso vale la discrezionalità del giudice) da parte dei consulenti tecnici del PM non è necessario il previo avviso dell'indagato che può comunque partecipare alle operazioni dove presente (ex artt. 354 e 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. c.p.p.) ma è comunque richiesta un'accurata verbalizzazione dell'attività da parte dei funzionari di P.G. (art. 357 c.p.p.)
gli "accertamenti tecnici" comportano invece un'attività di studio critico, di elaborazione valutativa ovvero di giudizio di quegli stessi dati o valutazioni critiche su basi tecnico scientifiche che richiede il preavviso dell'indagato che può essere affiancato da un proprio consulente
quanto alle tecniche di campionamento dei rifiuti tale attività può essere particolarmente delicata in merito alla scelta delle metodiche da adottare e della rappresentatività del campione (circostanza che rende consigliabile assicurare in ogni caso il contraddittorio), le tecniche devono offrire garanzia di efficacia e rappresentatività e il riconoscimento dei metodi
manifestamente infondata la doglianza della mancata nomina da parte del PM di consulenti tecnici per l'effettuazione degli accertamenti, richiesta in base all'art. 360 c.p.p. per gli accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
manifestamente infondata la doglianza secondo cui funzionari ARPA, nominati ausiliari tecnici per le operazioni di sopralluogo sarebbero stati escussi quali consulenti, non autorizzati secondo la difesa, in quanto inseriti nella lista ex art. 468 c.p.p. come testimoni al dibattimento. Il teste tecnico secondo la Suprema Corte può riferire fatti di cui ha avuto immediata percezione e fornire nello stesso tempo considerazioni tratte dal suo bagaglio tecnico, utili alla decisione finale.
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motivazioni ricorso di Burato Fernando
richiesta di assoluzione nel merito
anzichè proscioglimento per prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p.
inosservanza di norme previste a pena di nullità
in relazione art. 178 lett c) e 191 c.p.p. per
accertamento tecnico non ripetibile disposto dal PM che sarebbe nullo per omesso avviso al soggetto
di data e luogo del campionamento
inosservanza art. 220 c.p.p. per
apertura dei campioni, delle analisi e della relazione degli ausiliari di p.g. nominati dal PM
violazione dell'art. 606, comma 1 lett c) c.p.p. in riferimento ad ordinanza di ammissione alle prove (impugnata) per
esclusione per presunta incompatibilità di n. 2 consulenti tecnici
inseriti dal PM in lista art. 468 c.p.p. come testimoni
violazione dell'art. 606 comma 1 lett b) c.p.p. in rif. artt 256, comma 1, 183, 184, 184-bis, e 184-ter D. Lgs. 152/2006; art. 606, comma 1. lett c) ed e) per
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata
per travisamento dei fatti e della prova
considerato dal giudice solo esame visivo e fotografico dei campioni senza svolgimento di accertamenti in ordine alla composizione del materiale
di imputazione nonostante perizia richiesta dal PM (rigettata dal giudice)
erronea classificazione del materiale eterogeneo quale rifiuto
e non come sottoprodotti o "end of waste"
mancata considerazione che il materiale sequestrato fosse stato ceduto da Mantovagricoltura alla FAMAC per successivo utilizzo
nel proprio ciclo produttivo per produzione manufatti in calcestruzzo
mancata considerazione di ampia documentazione prodotta dalla difesa attestante rapporti commerciali in essere tra Mantovagricoltura e FAMAC
violazione di legge per mancata qualifica del materiale quale EOW
e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attualità della qualifica di rifiuto in relazione ai materiali sequestrati
non graverebbe sull'interessato provare la sussistenza di tutti i presupposti per la qualifica di rifiuto; la produzione di EOW può essere autorizzata anche in assenza di specifico reg. comunitario o decreto ministeriale
violazione per
omessa valutazione delle deduzioni critiche avanzate dai periti della difesa
sulla rappresentatività dei campionamenti effettuati dal CTU
mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle prove documentali prodotte dalla difesa
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non doversi procedere in riferimento a Burato Fernando (Legale Rappresentante) in relazione all'art. 256 comma 1 lett a) D.Lgs. 152/2006 (
Attività di gestione rifiuti non autorizzata
) per intervenuta prescrizione
proscioglimento per prescrizione
, pena sospesa dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi
condanna di Burato Fernando (Leg. Rappr.) e Burato Piergiorgio (Responsabile gestione rifiuti) in relazione all'art. 29 quattuordecies comma 1 D.Lgs. 152/2006 (
Esercizio delle attività di cui all'Allegato VIII Parte II senza AIA o con autorizzazione sospesa o revocata
)
ammenda di euro 20.000
-
condanna Mantovagricoltura ai sensi del D.Lgs. 231/01 art. 25-undecies
in relazione al reato presupposto di cui all'art. 256, comma 1 lett a D.Lgs. 152 (
Attività di gestione rifiuti
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione -
non autorizzata fuori dai casi di cui all'art. 29 quattuordecies comma 1
)
pagamento di sanzione di 125.000 euro pari a 250 quote da euro 500 cad
confisca del profitto quantificato in euro 80.000
risarcimento nei confronti delle costituite parti civili quantificato in euro 20.000 per la Provincia di Mantova ed euro 15.000 per l'Ente Parco regionale del Mincio
motivazioni di ricorso di Burato Piergiorgio
contestata
assenza e illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui richiama la
responsabilità dell'imputato legata alla qualifica di "Incaricato nella gestione dei rifiuti"
contestata l'assenza di motivazione nell'applicazione della pena pari al massimo edittale
sovrapponibilità motivi di ricorso di Burato Fernando di cui alle caselle in arancio
motivazioni di ricorso di Mantovagricoltura
richiesta di assoluzione nel merito
anzichè proscioglimento per prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p.
sovrapponibilità motivi di ricorso di Burato Fernando di cui alle caselle in giallo
censurata l'affermazione di responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01
difetto di prova in ordine all'effettivo interesse o vantaggio ("profitto")
mancanza di prova di "colpa dell'organizzazione"
censurata l'applicazione della confisca a carico dell'Ente
mancata motivazione in ordine alla derivazione immediata e diretta del profitto dalla commissione del reato presupposto
censurata la quantificazione del danno operata dal giudice "in via equitativa"
lamentato come la sent abbia condannato Mantovaricoltura in qualità di Resp. Civ. al risarcimento del danno in favore del Parco del Mincio senza che quest'ultimo abbia esercitato azione civile nei suoi confronti
illogica la motivazione in merito alla determinazione del n. e del valore delle quote applicate all'Ente come sanzione pecuniaria ex D.Lgs. 231/01