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Diritto ecclesiastico, Principi costituzionali, Persone fisiche nel…
Fino all'accordo del 18 febbraio 1984, vigeva il principio della religione cattolica come religione di Stato
oggi ex art. 8 Cost, "religioni tutte eguali difronte la legge"
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"Repubblica interventista": rimuove tutti gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della personalità umana
Principio personalista (art.2): i diritti della personalità costituiscono l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive che assicurano all'individuo la propria identità
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Principio pattizio
lo Stato regola i rapporti con ciascuna confessione religiosa a partire da accordi, disciplinati diversamente a seconda che si tratti di confessione cattolica o diversa (doppio binario)
"Fonte rinforzata": le eventuali modifiche sono approvate con legge ordinaria previo accordo con la Santa Sede. Sennò occorre legge costituzionale.
rapporti fra Italia e Santa Sede sono regolati dai Patti Lateranensi (accordi internazionali) Art. 7 co. 2 Cost
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Principio di laicità: l'Italia è una Repubblica laica e aconfessionale, senza cioè una religione ufficiale
- Persone fisiche nel diritto ecclesiastico
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S.C.V., in qualità di Stato, si compone di 3 elementi
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- Patti lateranensi e Nuovo Concordato
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ex art. 29 Concordato: il fine di religione o culto è equiparato a tutti gli effetti tributari ai fini di beneficienza