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CONCORDATO GUDIZIALE&RIAPERTURA L.GIUDIZIALE - Coggle Diagram
CONCORDATO GUDIZIALE&RIAPERTURA L.GIUDIZIALE
R.L.G
Laddove vi siano creditori
insoddisfatti
, il tribunale può ordinare entro
5 anni
dal decreto di chiusura della liquidazione giudiziale, di
riaprirla
SE sopravvengono delle attività
considerevoli all'attivo.
:warning:
La riapertura del fallimento è pronunciata in
contraddittorio
tra debitore e creditori e in questo giudizio il tribunale deve fare un
esame comparativo
tra costi futuri della procedura e benefici per i creditori.
Se il tribunale ritiene che ne vale la pena, con una sentenza in camera di consiglio richiama i vecchi organi (G delegato e curatore) :check:
Si stabiliscono i termini per
l’insinuazione al passivo
, riducendo anche i termini previsti. Quelli che erano già stati ammessi possono chiedere la conferma della loro ammissione al passivo, i nuovi creditori possono
insinuarsi al passivo
. (Se hanno superato il vaglio di ammissione)
CONCORDATO L.GIUDIZIALE
È una possibile chiusura della liquidazione giudiziale perché un soggetto propone ai creditori una modalità di
soddisfazione dei loro crediti
in sostituzione:
Alla
liquidazione dell'attivo
pagamento del passivo
ordinanza
liquidazione giudiziale
Il pagamento diverso può essere
proposto
da
Creditori
Possono proporlo in
qualunque momento
(idem i terzi)
Debitore
la può proporre solo
dopo 1 anno
dalla sentenza di fallimento e purché non siano passati più di
2 anni
dal decreto di esecutività dello stato passivo. :!!:
Terzi
La proposta sarà formulata sulla base dell’
elenco provvisorio
, (risultante dalle scritture contabili) ma andrà però eseguita sulla base del
decreto di esecutività del passivo
(che cristallizza il debito)
La proposta può prevedere la
soddisfazione dei creditori in classi
, che devono avere posizione giuridica e di interessi omogenei.
SE
formulata dai
creditori
: è con assuntore. Il concordato fallimentare
con assuntore
normalmente proposto dal creditore o da un terzo è quello in cui un soggetto dice di
prendersi tutto l’attivo
e
si accolla il passivo
, con accollo liberatorio nei limiti, e lo si soddisferà secondo quanto previsto dalla proposta.
Si fa la proposta e il
G delegato
chiede se la proposta è migliorativa rispetto al fallimento e le garanzie che sono presentate con la proposta (che non sono obbligatorie) sono sufficienti. Sentito il parere del curatore, manda la proposta al
comitato dei creditori
.
Dopo aver avuto il parere favorevole manda la proposta al comitato dei creditori, la proposta va avanti, viene presentata alla totalità dei creditori, se
vota a favore
si può procedere.