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PROVVEDIMENTI E MERI ATTI - Coggle Diagram
PROVVEDIMENTI E MERI ATTI
concetto di provvedimento e mero atto :star:
il provvedimento è la manifestazione concreta di un potere di impero attribuito alla PA
analisi della norma
previsione astratta di una eventualità di fatto
attribuzione ad un soggetto del potere idoneo a risolvere la situazione prevista nella fattispecie indipedente
la situazione viene modificata ai sensi della norma se vi è la volontà del soggetto giuridico individuato dalla norma stessa
costituzione
modificazione
estinzione
trasformazione da potere astratto a potere reale (volontà)
non da confondere con la volizione del soggetto (indicazione psicologica)
ma volontà dell'atto in senso oggettivo
non tutti gli atti di amministrazione sono provvedimenti
alcuni si limitano a specificare delle situazioni preesistenti
essi sono atti amministrativi ma non nell'esercizio di un potere di impero
facoltà istituite da precedenti provvedimenti amministrativi
non costituiscono modificano e estinguono, quindi non variazione nel'essenza della situazione giuridica soggettiva
presupposti essenziali dell'atto amministrativo :star:
l'atto deve essere emanato da un soggetto che deve essere
sempre
una PA
qualificazione dal punto di vista dei presupposti :star:
qualificazione dal punto di vista del soggetto
tutti gli atti amministrativi sono unilaterali (non necessaria la volizione del destinatario)
nel diritto privato atti bilaterali o uniltaerali
contratti di diritto amministrativo
non bilaterali
ma unilaterali sul presupposto dell'iniziativa/domanda/volizione del cittadino
dal punto di vista della fattispecie
efficace
inefficace
sulla base della circostanza che non si frappongono ostacoli di ordine giuridico che non permettano lo spiegarsi degli effetti dell'atto sulla situazione giuridica
presenza di condizioni
sospensive
risolutive
essere applicazione di un potere o manifestazione di volontà
provvedimento
mero atto
essere esplicazione di una facoltà o meglio manifestazione di
scienza
giudizio
desiderio
esistenza della
situazione di fatto conforme alla fattispecie
non sono presupposti essenziali dell'atto
oggetto dell'atto amministrativo
elementi essenziali dell'atto amministrativo :star:
Nel rapporto trilaterale tra potere soggetto e fattispecie reale
potere e fattispecie reale-soggetto
competenza
fattispecie reale-soggetto e potere
causa
causa è il rapporto tra l'interesse protetto dalla norma e l'interesse immanente alla fattispecie reale
tale rapporto esprime il momento giustificatore dell'atto
è l'interesse soddisfatto dall'atto
non tutti gli interessi possono essere considerati causa
interesse funzionale
interesse strumentale
nell'ambito dei meri atti l'interesse è protetto
mediatamente
dalla norma giuridica
se le facoltà sono indicate genericamente
se le facoltà sono indicate specificamente
tutela diretta anche se non provvedimentale
potere-soggetto e fattispecie reale
funzione
forma: momento di estrinsecazione terminale dela funzione
la fatispecie reale limita la modalità di esplicazione della funzione
qualificazioni dal punto di vista degli elementi :star:
atto dal punto di vista della competenza del soggetto agente
semplici
emanati da un organo individuale
collegiali
emanati da un organo collegiale
collettivi
risultanti dalla somma di manifestazioni di volontà di più organi
tanti atti individuali
ogni atto mantiene la sua particolarità individuale
complessi
si ha in questo caso
collaborazione di più organi dell'amministrazione
atto complesso interno
Collaborazione tra organi dell'amministrazione e soggetti terzi
atto complesso esterno o accordo
differenza rispetto ai contratti
uniltaeralità
medesimo fine dei sogetti coinvolti
dal punto di vista della funzione
perfezione
se sia portata a termine la funzione nel modo corretto
rispetto di
forme
procedure
ulteriori requisiti sostanziali
dal punto di vista della causa
discrezionalità
la legge lascia al soggetto agente la possibilità di decidere circa alcuni elementi
sia nei provvedimenti
che nei meri atti ma nei quali l'interesse funzionale sia individuato direttamente dalla norma