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MODULO 4 - LE CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA'…
MODULO 4 - LE CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE
PARAGRAFO 1 - LA NOZIONE DI RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE E LA SUA APPLICABILITA' ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI QUALI SOGGETTI GIURIDICI
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI SONO DESTINATARIE DELLE STESSE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE APPLICABILI AGLI STATI
PERTANTO, LE CONDOTTE OMISSIVE O COMMISSIVE SI DEVONO IMPUTARE ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
IN ALCUNI CASI ACCANTO LA RESPONSABILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI PUO' SUSSISTERE ANCHE
UNA RESPONSABILITA' SOLIDALE DEGLI STATI MEMBRI
LA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE SUSSISTE IN PRESENZA DI 2 ELEMENTI
SOGGETTIVO
E' IMPUTABILE A TALE ORGANIZZAZIONE AI SENSI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
OGGETTIVO
COSTITUISCE UNA VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO INTERNAZIONALE DI TALE ORGANIZZAZIONE
RICOSTRUITI NELLA PRASSI RICAVANDOLI DALLA DISCIPLINA CONSUETUDINARIA
POI CONFLUITA NELL'ART. 4 DEL
PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DEL 2011 DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE
SECONDO TALE DISPOSIZIONE SUSSISTE UN ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO QUANDO UNA CONDOTTA COMMISSIVA O OMISSIVA E' CARATTERIZZATA DAI 2 ELEMENTI (SOGGETTIVO E OGGETTIVO)
INOLTRE, A DIFFERENZA DEGLI STATI, PER LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI OLTRE AI 2 ELEMENTI E' NECESSARIA LA COESISTENZA DI UN
DANNO
ALTRIMENTI NON E' POSSIBILE CONFIGURARE UNA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE
LA DERIVAZIONE DA UNA NORMA CONSUETUDINARIA SI RICOLLEGA ANCHE ALLA NATURA
ERGA OMNES
DELLA SOGGETTIVITA' INTERNAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
ALCUNI TRATTATI INTERNAZIONALI PREVEDONO SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER REGOLARE LE IPOTESI IN CUI IL RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI SIA IMPUTABILE ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PIUTTOSTO ANCHE AI SUOI STATI MEMBRI
NEL RISPETTO DEL RAPPORTO TRA LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE, IL TRATTATO PUO' DEROGARE ALLA NORMA CONSUETUDINARIA
IN QUESTO CASO L'ACCORDO PREVEDE UNA RESPONSABILITA'
ULTERIORE E SOLIDALE DEGLI STATI MEMBRI
PARAGRAFO 2 - IL PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DEL 2011
TALE PROGETTO HA INCISO NOTEVOLMENTE SULLA MATERIA TRATTATA COORDINANDOSI CON LE DISPOSIZIONI GIA' PREVISTE NEL PROGETTO DEL 2001 SULLA RESPONSABILITA' DEGLI STATI
IN FATTI DA ESSO DERIVANO
DEFINIZIONE DELL'ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO
IL RIFERIMENTO ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITO
REGIME RELATIVO ALLE CONSEGUENZA DELL'ILLECITO INTERNAZIONALE
IL PROGETTO ASSUME UNA FUNZIONE
DICHIARATIVA
IN QUANTO TRASCRIVE NORME
CONSUETUDINARIE PREESISTENTI
, PROPONENDONE UNA LORO SISTEMAZIONE ORGANICA E SOLO IN ALCUNI CASI UNA PARZIALE INTEGRAZIONE
NEL PROGETTO SI DEFINISCE L'ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DELL'ILLECITO COMMESSO DA UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE SOFFERMANDOSI SULLE DIVERSE CIRCOSTANZE CHE LI CARATTERIZZANO
ELEMENTO SOGGETTIVO
ATTO REALIZZATO DA UN ORGANO O UN AGENTE
NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI RISULTA IMPUTABILE ALL'ORGANIZZAZIONE
(ART.6 DEL PROGETTO)
SUSSISTE ANCHE SE L'INDIVIDUO O ORGANO AGISCANO
ECCEDENDO I PROPRI POTERI O LE PROPRIE COMPETENZE
OPPURE
NON RISPETTI LE ISTRUZIONI E DIREZIONI RICEVUTE DALL'ORGANIZZAZIONE
(ART. 8 DEL PROGETTO)
SONO IMPUTABILI ANCHE GLI ATTI
OMISSIVI O COMMISSIVI
POSTI IN ESSERE DA ORGANI O AGENTI CHE GLI STATI MEMBRI HANNO MESSO A DISPOSIZIONE A PATTO CHE L'ORGANIZZAZIONE SIA IN GRADO DI ESERCITARE UN
CONTROLLO EFFETTIVO SULL'ATTO O SULLA CONDOTTA
(ART. 7 DEL PROGETTO)
UN ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PUO' FARE PROPRI GLI ATTI CHE SECONDO I CRITERI DESCRITTI NEGLI ARTT. 6 E 8 NON RIENTREREBBERO SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' (ART. 9 DEL PROGETTO)
ELEMENTO OGGETTIVO
DISCIPLINATO NEL CAPITOLO III DEL PROGETTO, ARTT. 10-13
LA VIOLAZIONE SUSSISTE QUANDO UN ATTO DI TALE ORGANIZZAZIONE NON E' CONFORME A QUANTO LE VIENE RICHIESTO DA UN OBBLIGO INTERNAZIONALE (NORMA CONSUETUDINARIA, PATTIZIA, IUS COGENS)
OSSIA UNA VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO INTERNAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI (ART. 10)
INOLTRE GLI ILLECITI SI DIFFERENZIANO SECONDO LA LORO
DURATA
E
NATURA
(ARTT. 12 - 13)
ILLECITO COMMISSIVO
ILLECITO OMISSIVO
ILLECITO ISTANTANEO
ILLECITO CONTINUATO
ILLECITO COMPLESSO (E ECC...)
INNOVAZIONI
DEL PROGETTO RISPETTO ALLE NORME CONSUETUDINARI E PRASSI INTERNAZIONALE
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E QUELLA DEI SUOI MEMBRI
(ART. 14-18)
LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DIPENDE DA
ATTI ALTRUI O ATTI PROPRI
(ARTT. 58-63)
L'ART. 17 PREVE CHE L'ORGANIZZAZIONE SIA RESPONSABILE LADDOVE ABBIA ADOTTATO UNA
DECISIONE VINCOLANTE PER INDURRE UNO O PIU' STATI A COMMETTERE UN ILLECITO INTERNAZIONALE PER SFUGGIRE ESSA STESSA AD UN OBBLIGO INTERNAZIONALE O ELUDERLO
L'ART. 40 PREVEDE CHE GLI STATI DEVONO ATTUARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER PERMETTERE ALL'ORGANIZZAZIONE DI
DISPORRE DELLE RISORSE FINANZIARIE UTILI A FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE DI UN ILLECITO COMMESSO DAI SUOI MEMBRI
L'ART. 62 INOLTRE PREVEDE UNA
RESPONSABILITA' SUSSIDIARIA DELLO STATO MEMBRO
SE LO STATO ABBIA AMMESSO LA SUA RESPONSABILITA' OPPURE DI AVER INDOTTO LA VITTIMA DELL'ILLECITO A FARE AFFIDAMENTO SULLA SUA RESPONSABILITA'
PARAGRAFO 3 - LE IPOTESI IN CUI LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DIPENDE DALLA COMMISSIONE DI ATTI ILLECITI ALTRUI
DISPOSIZIONI INNOVATIVE DEL PROGETTO
ARTT. 14-17 SI PREVEDONO IPOTESI IN CUI LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DIPENDE
DALLA COMMISSIONE DI ATTI ILLECITI ALTRUI
ARTT. 52-62 SI RIFERISCE ALLE IPOTESI IN CUI LA
RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE DI UNO STATO
SI RICOLLEGA AGLI ATTI ILLECITI POSTI IN ESSERE DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE
PARAGRAFO 4 - IL PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DEL 2011
LA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE PER ATTI ALTRUI E QUELLA DELLO STATO PER UN ATTO DI UN ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
GLI ARTT. 14-19 PREVEDONO LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COLLEGATA ALL'INFLUENZA CHE ESSA ESERCITA SU UNO STATO MEMBRO O SU UN'ALTRA ORGANIZZAZIONE
SI PARLA IN QUESTO CASO DI
RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE PER ATTI ALTRUI
O NON PROPRI CONTRADDISTINTI DALLA LORO ILLICEITA'
5 TIPI DI INFLUENZA
AIUTO O ASSISTENZA DI UNO STATO O ALTRA ORGANIZZAZIONE NELLA COMMISSIONE DI UN ATTO ILLECITO INTERNAZIONALE DA PARTE DELLO STATO O DI QUEST'ULTIMA ORGANIZZAZIONE
LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE SUSSISTE SE
LA PRIMA ORGANIZZAZIONE E' CONSAPEVOLE DELLA NATURA ILLECITA DELL'ATTO INTERNAZIONALE
L'ATTO SAREBBE INTERNAZIONALMENTE ILLECITO SE COMMESSO DA TALE ORGANIZZAZIONE (ART. 14)
DIREZIONE O CONTROLLO ESERCITATI SULLA COMMISSIONE DI UN ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO
UN'ORGANIZZAZIONE CHE DIRIGE E CONTROLLA UNO STATO O ALTRA ORGANIZZAZIONE NELLA LORO COMMISSIONE DI UN ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO E' ANCH'ESSA RESPONSABILE
LA RESPONSABILITA' SUSSISTE SEMPRE SE SUSSISTANO LE DUE CONDIZIONI
CONOSCENZA DELL'ILLICEITA' DELL'ATTO
NATURA ILLECITA DELL'ATTO INTERNAZIONALE
SI RIFERISCE SOLO ALLE
DECISIONI VINCOLANTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
INOLTRE TALE DECISIONE VINCOLANTE NON DEVE POTER PERMETTERE ALLO STATO O ALTRA ORGANIZZAZIONE DI POTER ASSUMERE UNA CONDOTTA DISCREZIONALE LEGITTIMA
COERCIZIONE DI UNO STATO O ALTRA ORGANIZZAZIONE
(ART. 16)
L'ORGANIZZAZIONE CHE COSTRINGE UNO STATO O ALTRA ORGANIZZAZIONE A COMMETTERE UNO ATTO E' RESPONSABILE SE
L'ILLEICITA' DELL'ATTO E' DATA DALLA COERCIZIONE ESERCITATA DALL'ORGANIZZAZIONE
L'ORGANIZZAZIONE COERCITIVA E' CONSAPEVOLE DELL'ILLEICITA' DELL'ATTO
ELUSIONE O AGGIRAMENTO
(ART. 17)
L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ELUDE UNO DEI SUOI OBBLIGHI INTERNAZIONALI ADOTTANDO UNA DECISIONE CHE OBBLIGA GLI STATI MEMBRI O LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A COMMETTERE UN ATTO CHE SAREBBE INTERNAZIONALMENTE ILLECITO SE COMMESSO DALLA SOLA ORGANIZZAZIONE
L'ORGANIZZAZIONE RISPONDE DELL'ATTO QUANDO HA ELUSO I PROPRI OBBLIGHI PER PERMETTERE LA COMMISSIONE DI TALE ILLECITO DA PARTE DEI SOGGETTI APPENA CITATI
POSSONO RIGUARDARE SIA LE
DECISIONI
CHE LE
AUTORIZZAZIONI
DEVE SUSSISTERE
L'INTENZIONE DI VOLER APPROFITTARE DELLA SOGGETTIVITA' INTERNAZIONALE DISTINTA DEI PROPRI MEMBRI
QUANDO L'ORGANIZZAZIONE E' MEMBRO DI UN'ALTRA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
(ART. 18)
TALI ARTICOLI NON ESCLUDONO LA RESPONSABILITA' DEGLI STATI MEMBRI O DI ALTRE ORGANIZZAZIONI MA AGGIUNGE LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE A FRONTE DELLA SUA INFLUENZA (ART. 19)
SITUAZIONI DI QUESTO TIPO SI POSSONO VERIFICARE DURANTE LE OPERAZIONI DELL'ONU CHE SPESSO
ESERCITA UNA DIREZIONE O CONTROLLO
SUGLI ATTI ILLECITI COMMESSI DA ALTRA ORGANIZZAZIONE O STATO MEMBRO MEDIANTE L'ADOZIONE DI
DECISIONI, RACCOMANDAZIONI O AUTORIZZAZIONI
LA RESPONSABILITA' DELLO STATO PER UN ATTO DI UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
CIO' E' RIPORTATO NEGLI ARTT. 57 E SS. E SI RIFERISCE ALLA
RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE DI UNO STATO CHE AIUTA E ASSISTE UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
NELLA COMMISSIONE DI UN ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO (ART. 58)
STESSO APPROCCIO ANCHE IN CASO DI
DIREZIONE E CONTROLLO
(ART. 59)
COERCIZIONE
(ART. 60)
AGGIRAMENTO O ELUSIONE
DELLA RESPONSABILITA' MEDIANTE TRASFERIMENTO DI POTERE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO (ART.61)
LO STATO APPROFITTA DELLE ATTRIBUZIONI E DEI POTERI DELL'ORGANIZZAZIONE AFFICHE' QUEST'ULTIMA ADOTTI UN ATTO CHE PER LO STATO SAREBBE ILLECITO
LA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO SORGE INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALE ATTO SIA O MENO LEGITTIMO PER L'ORGANIZZAZIONE
TUTTAVIA NELLA PRASSI LA RESPONSABILITA' DELLO STATO SUSSISTE SOLO
QUANDO ABBIA INTESO SERVISI DELL'ORGANIZZAZIONE PER ELUDERE INTENZIONALMENTE
L'OBBLIGO INTERNAZIONALE
RESPONSABILITA' SUSSIDIARIA
DI UNO STATO MEMBRO DI UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, SE IL PRIMO RISULTA RESPONSABILE DI UN ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO ADOTTATO DA TALE ORGANIZZAZIONE (ART.62)
LA
CORRESPONSABILITA' DELLO STATO
SUSSISTE SE
HA ASSUNTO LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA PARTE LESA
HA INDOTTO LA PARTE LESA A FARE LEGITTIMAMENTE AFFIDAMENTO SULLA RESPONSABILITA' DELLO STATO
RISULTA A LIVELLO NORMATIVO UN
PROBLEMA
LA CORRESPONSABILITA' DELLO STATO
E' SOLO SUSSIDIARIA
,
SUSSISTE IN CASO DI ASSENZA
DELLA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE,
MA NON INSIEME
A QUESTA
DUE ULTERIORI CONDIZIONI
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OLTRE AL PROGETTO DEL 2011 UN ALTRO TRATTATO CHE PREVEDE LA RESPONSABILITA' SOLIDALE E SUSSIDIARIA E' LA
CONVENZIONE DEL 1972 SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI
PARAGRAFO 5 - IL CRITERIO DEL CONTROLLO EFFETTIVO E LE SUE APPLICAZIONI NELLA PRASSI
L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' PUO' DIPENDERE DA DIVERSI FATTORI INCLUSO L'ACCERTAMENTO DEL
CONTROLLO EFFETTIVO ESERCITATO DA TALI SOGGETTI SUGLI ORGANI RESPONSABILI DELLE CONDOTTE ILLEGGITTIME
UN ESEMPIO E' IL CASO DELLE
MADRI DI SREBRENICA
CHE RIGUARDAVA IL RISARCIMENTO DEI DANNI DELLE VITTIME UCCISE DALLE FORZE MILITARI DELLA REPUBBLICA SERBA IN BOSNIA
IL MASSACRO FU RESO POSSIBILE A CAUSA DELLA MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA PARTE DEL CONTINGENTE OLANDESE DELL'ONU LE QUALI
AVEVANO IL CONTROLLO DELLA ZONA
I
GIUDICI OLANDESI
HANNO SEMPRE RICONOSCIUTO
L'IMMUNITA' ONU
, POI RIBADITA ANCHE DALLA CORTE EDU (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO) NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DEL 2013
IL DIRITTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
(ART. 6 CEDU) NON AVEVA VALORE ASSOLUTO
NEL CASO IN OGGETTO QUINDI LA DISCIPLINA DELL'IMMUNITA' PREVALE RISPETTO ALLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
SI EBBE UN RIBALTAMENTO DELLA SITUAZIONE CON LA SENTENZA DELLA CORTE DELL'AJA DEL 2014 LA QUALE HA RICONFERMATO L'IMMUNITA' DELL'ONU MA STABILENDO UNA
RESPONSABILITA' CONGIUNTA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO STATO MEMBRO
(OLANDA) SUL CONTROLLO EFFETTIVO DELLE OPERAZIONI SVOLTE DAI PROPRI CONTINGENTI NELL'INTERESSE E PER CONTO DELL'ONU
DURANTE LE OPERAZIONI DI PEACEKEEPING LA RESPONSABILITA' DELL'ONU DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DALLA SUA CAPACITA' DI CONTROLLARE I CONTINGENTI MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI STATI MEMBRI
DIFATTI, L'ONU NON RISPONDE MAI QUANDO
SI LIMITA AD AUTORIZZARE L'OPERAZIONE
CIO' CHE SI RILEVA E' IL
CONTROLLO EFFETTIVO DELL'ONU
, CHE LADDOVE NON SUSSISTA, DETERMINEREBBE LA
RESPONSABILITA' RESIDUALE DELLO STATO MEMBRO
PERTANTO IN TALI SITUAZIONI SI DOVRA VERIFICARE
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IL CRITERIO DEL CONTROLLO EFFETTIVO HA CARATTERIZZATO NOTEVOLMENTE L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU ANCHE NELL'
ACCERTAMENTO DELLA GIURISDIZIONE DEGLI STATI MEMBRI
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LA RESPONSABILITA' RICADE SU CHI DIRIGE EFFETTIVAMENTE LE OPERAZIONI OSSIA SULLO
STATO MEMBRO DI APPARTENENZA DEI CONTINGENTI
PARAGRAFO 6 - LA RESPONSABILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI
LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI SI VERIFICA ATTRAVERSO ATTI ADOTTATI DALLE ORGANIZZAZIONI MEDIANTE L'INFLUENZA DEI RELATIVI STATI MEMBRI
TALI STATI SI SERVONO DELL'ORGANIZZAZIONE RESTANDO IMPUNITI
UN ESEMPIO E' IL RAPPORTO TRA IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAI TRATTATI SUI DIRITTI UMANI E QUELLI COLLEGATI AL CAPITOLO VII DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE
GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA POSSONO INCIDERE SUL CONTENUTO DELLE DECISIONI DA ASSUMERE A FRONTE DI UNA PRESUNTA MINACCIA DELLA PACE E DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE
L'INTERVENTO DEGLI STATI O IL RITARDO NELL'ADOZIONE DI DETERMINATE MISURE DA PARTE DI UN'ORGANIZZAZIONE POSSONO DETERMINARE UNA PRIMA FORMA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI (INTERVENTI TARDIVI A TUTELA DEI DIRITTI UMANI)
IN QUESTE IPOTESI, SECONDO L'ART. 103 DELLA CARTA, L'ADEMPIMENTO DEL CONTENUTO DI TALE DECISIONE PREVALE SEMPRE RISPETTO AD ALTRI OBBLIGHI ASSUNTI DALLO STATO MEMBRO IN ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI (INCLUSI QUELLI SUI DIRITTI INTERNAZIONALI)
IN QUESTO MODO GLI ATTI DELL'ORGANIZZAZIONE RISULTEREBBERO COPERTI DAGLI ARTT.39 E SS. DELLA CARTA
IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI CIRCA L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA'
GLI STATI MEMBRI E LE ORGANIZZAZIONI NON RISPONDEREBBERO DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI, DETERMINANDO L'IMPUNITA' DEI RESPONSABILI E NEGANDO IL DIRITTO ALLA GIUSTIZIA PER LE VITTIME
LA CORTE EDU, IN OCCASIONI DELLE SENTENZE DI AL-JEDDA (20110 E AL-DULIMI (2013-2016) HA DATO UNA RISPOSTA A TALE PROBLEMA
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GLI STATI MEMBRI NON POTREBBERO RITENERSI RESPONSABILI PER AVER SEGUITO UNA DECISIONE VINCOLANTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA
L'IMMUNITA' PUO' RAPPRESENTARE UN IMPEDIMENTO ALL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DEGLI INDIVIDUI-ORGANI DI UNO STATO
GLI ATTI NON RISULTEREBBERO INSINDACABILI DAVANTI A UNA CORTE INTERNAZIONALE ESSENDO ADOTTATI DA UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E NON DA UNO STATO
IL CONSIGLIO DI SICUREZZA PUO' PREVEDERE L'
INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI ECONOMICHE O DELLE DIVERSE FORME DI COMUNICAZIONE
(ART. 41 CARTA) O ANCHE L'
OBBLIGO DI INTRAPRENDERE AZIONI MILITARI O OPERAZIONI SOSTENUTE DALL'ONU
(ART. 42 CARTA)