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PARTE PRIMA: società, diritto, stato - Coggle Diagram
PARTE PRIMA: società, diritto, stato
capitolo primo: comunità e diritto.
l'uomo non può vivere isolato ma è, al contrario, in continua e diuturna relazione con i suoi simili. Di tali gruppi sociali di entra a far parte o NECESSARIAMENTE (senza determinazione di volontà) o VOLONTARIAMENTE.
L'uomo tende ad unirsi perchè certi interessi non possono essere soddisfatti dall'individuo isolato ma soltanto COLLETTIVAMENTE. Gli interessi che il gruppo sociale tende a soddisfare possono distinguersi in :
collettivi (comuni a tutti i componenti del gruppo)
individuali (singoli componenti)
interesse generale (interesse dell'intero gruppo)
interessi diffusi (hanno come oggetti beni come il paesaggio, ambiente o la salute), direttamente tutelati dalla costituzione. tuttavia l'interesse alla conservazione di questi beni non può definirsi collettivo (non riguarda individuo che specificatamente fa parte di una determinata collettività; per il suo soddisfacimento il singolo non ha bisogno di associarsi agli altri.
interessi diffusi si caratterizzano per non avere un loro centro di riferimento ed essere propri di una serie aperta e indeterminata di soggetti non collegati tra di loro da alcun vincolo associativo.
gli interessi umani possono essere rappresentati da una graduazione che dall'interesse individuale-egoistico giunge, attraverso interesse individuale-collettivo, fino all'interesse generale (che li racchiude tutti).
tutti gli interessi umani appaiono ordinati secondo un principio di confliggenza-composizione esistente sia tra interessi dello stesso grado sia tra gli interessi di grado diverso.
principio ordinatore: causa prima della formazione del gruppo. esprime la volontà del gruppo e permette di superare lo stadio irrazionale di confliggenza di interessi.
un gruppo sociale viene ad esistenza ancora prima che esso si dia delle REGOLE che servono per disciplinare le procedure di composizione degli interessi e le strutture locali.
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principio ordinatore e organizzazione sono alla base del gruppo ed imprimono il CARATTERE DELLA GIURIDICITA' ad ogni consociazione umana.
capitolo secondo: le fonti del diritto.
il fenomeno giuridico, strettamente connesso al fenomeno associativo, si concretizza in una serie di regole istituzionali e organizzative, nelle quali sono espressi e fissati gli interessi del gruppo sociale e le procedure per la composizione e il soddisfacimento degli stessi.
il complesso di queste regole forma un sistema, una entità omogenea di cui elementi risultano tra loro intimamente coordinati.
avremo pertanto: serie di valori che assicurano la vigenza di un sistema e lo legittimano nel suo complesso; una serie di regole in cui questi valori vengono fissati in una formulazione linguistica; una serie di regole che stabiliscono gli organi e le procedure delle regole in cui vengono fissati valori; una serie di regole per coordinare il sistema nel suo interno.
la fonte primaria del fenomeno giuridico è necessità dell'uomo di associarsi ad altri uomini per perseguire certi interessi e tutelare certi valori; si esteriorizza con le regole istituzionali ed organizzative.
le fonti dell'ordinamento giuridico sono i valori e gli interessi per perseguire quali il gruppo si è costituito.
NORMA GIURIDICA: regolamentazione eteronoma delle attività dei consociati, accompagnata dalla minaccia dell'irrogazione di una sanzione in caso di inosservanza della norma
destinatari: tutti i consociati; alcuni di essi individuabili in base a determinate caratteristiche; singoli individui; organi e soggetti appartenenti allo stato apparato; nessuno: in questo caso enunciano valori intorno ai quali lo stato si è costituito (norme istituzionali.)
caratteristiche: Giuridicità: