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IL PROCESSO ESECUTIVO, art. 512 c.p.c.
controversie in sede distributiva
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IL PROCESSO ESECUTIVO
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l'espropriazione forzata
pignoramento
prima fase
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consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi
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effetti
produzione, sui beni, di un vincolo di inefficacia relativa di carattere processuale dell'atto di disposizione nei confronti del creditore procedente e degli intervenuti
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il pignoramento perde efficacia trascorsi 45 giorni dal suo compimento se non è seguito da istanza di assegnazione o vendita
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:warning: N.B.
inopponibilità nullità formali e nullità del titolo
se non proposte entro i termini dell'opposizione agli atti esecutivi
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titolo esecutivo
È il documento scritto che accerta il diritto (sostanziale) del creditore, in base al quale è possibile iniziare l'esecuzione forzata
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il processo esecutivo costituisce quella forma di tutela giurisdizionale volta all'adempimento coattivo dei diritti qualora l'obbligato non vi provveda spontaneamente
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art. 512 c.p.c.
controversie in sede distributiva
apertura di apposito procedimento a carattere cognitivo interno all'esecuzione (efficacia solo endoprocessuale)
rito deformalizzato a struttura camerale
decisione impugnabile solo con opposizione agli atti esecutivi
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possibilità di sospendere la distribuzione (totalmente o parzialmente) a seconda dell'incidenza dell'eventuale modifica sul piano di riparto
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