Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
CREDITI PRE DEDUCIBILI&CHIUSURA PROCEDURE - Coggle Diagram
CREDITI PRE DEDUCIBILI&CHIUSURA PROCEDURE
Art.214
c1.
La liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulta
prevedibile
che la vendita dell’intero complesso aziendale, o dei suoi rami, consenta una
maggior soddisfazione
x i creditori.
c2.
La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le
modalità di cui all’articolo 216
(cioè valutazione e stima dei beni dell'azienda/rami fatta da un esperto)
c3. È
esclusa
la responsabilità dell’acquirente
per i debiti
dell'azienda ceduta, sorti
prima del trasferimento.** (salvo diversa convenzione) :red_cross:
c4
Il curatore procede alla cessione dell'azienda/dei suoi rami, esclusa la
responsabilità dell'alienante
. :red_cross:
c5
La
cessione dei crediti
relativi alle aziende cedute,
anche in mancanza di notifica
al debitore o di sua accettazione,
ha effetto
, verso terzi, dal momento
dell’iscrizione
del trasferimento
nel registro delle imprese
. :newspaper:
Tuttavia il debitore ceduto
è liberato se paga in buona fede
al cedente. :check:
c6
privilegi e garanzie prestate o esistenti a favore del
cedente
, conservano la loro validità a favore del
cessionario
.
c8
Il
pagamento del prezzo
può essere effettuato mediante
accollo di debiti
da parte dell’acquirente solo SE non viene alterata la
graduazione dei crediti.
:moneybag: (cioè NON deve essere alterata la
parcondicio creditorum
)
CHIUSURA DEL FALLIMENTO
Il fallimento si conclude con il riparto finale e con il decreto di chiusura previsto dall’
art. 235.
Produce questi effetti:
Cessa lo spossessamento del debitore perché questo
riacquista il potere di amministrare
il proprio patrimonio (purché ce ne sia ancora).
Le
obbligazioni residue,
quelle
non soddisfatte all’interno della procedura
resteranno a suo carico, continuerà a rispondere con tutte le successive entrate. :!:
I creditori potranno
riprendere
tutte le
iniziative individuali
bloccate con il fallimento come prima di esso. :check: (Salvo
esdebitazione
)
ESDEBITAZIONE
Istituito che esisteva anche nella legge fallimentare, era chiamato riabilitazione. Il concetto di esdebitazione oggi è più neutro, vuole dire
liberazione dai debiti.
L'obiettivo dell'istituto è quello di permettere al debitore, dopo la chiusura del fallimento, di
"rifarsi una vita"
, di poter contare su dei guadagni futuri che purtroppo possono essere minacciati dai creditori
insoddisfatti
.
NB: I creditori, post chiusura del fallimento, hanno di nuovo
libertà di agire.
Riguarda qualunque debitore
(persona fisica o giuridica, mentre la legge fallimentare no)
Consiste nel fatto che se ci sono dei crediti
NON pagati
divengono
inesigibili
, cioè non possono più essere richiesti. Inoltre cessa d'essere causa di
decadenza o ineleggibilità
con altre funzioni (es: diventare sindaco)
:forbidden:
NB
: NON significa cancellazione del debito, esso esiste ancora, ma non può più essere richiesto.
:forbidden:
NON
opera se c'è un garante
Quando il debitore può ottenerla? Decorsi
3 anni
dall
’apertura del fallimento
oppure da quando il fallimento si
è chiuso.
Si può ottenere l’esdebitazione anche
prima della chiusura del fallimento
, efficace per la parte dei debiti
non pagati
nella procedura. Si vuole evitare che la durata della procedura impedisca l’inizio di una nuova attività. :red_cross:
NON
può essere concessa quando:
il debitore ha
sottratto attivo
ha esposto
debiti inesistenti
ha
ostacolato o rallentato
lo svolgimento della procedura, non ha collaborato fornendo tutte le info richieste agli organi
Oppure per chi ha
già
beneficiato della procedura nei
5 anni precedenti
o ne ha beneficiato
2 volte
.
Cessazione delle funzioni
degli organi della procedura. Salvo:
Esdebitazione
Pendenza dei giudizi
Si parla dei giudizi attivi dove vi possono essere delle
aspettative nel recupero dei crediti
, questi giudizi proseguono.
CREDITI PREDEDUCIBILI
sono quelli sorti in
fase di procedure
che SE NON sono contestati (e sono parte di
contratti
nella procedura) vengono pagati man mano che maturano. :check:
Viene pagato per
capitale
( a volte anche con interessi e spese) con il
ricavato della liquidazione
del patrimonio mobiliare e immobiliare tenuto conto delle rispettive cause di prelazione.
X i creditori
: maturano interessi che cessano al momento del pagamento. :moneybag:
X i chirografari
:
NON
maturano interessi :forbidden:
X i creditori privilegiati
: gli interessi cessano al
primo riparto
(vd sotto)
RIPARTO SPECIALE
i
l G delegato
può disporre a favore dei creditori l’assegnazione delle somme spettanti di
crediti d’imposta
del debitore
non
ancora incassati. :red_cross:
È un'ipotesi remota, non avviene quasi mai (perchè è come rinunciare a un incasso certo per uno che
lo è meno
da un pov temporale), ma è
possibile
che i creditori possono richiedere di essere pagati con dei crediti d’imposta. :!:
In tal caso il curatore
vende
crediti di imposta a
società specializzate.
Art.232 c4
Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili, le somme dovute sono depositate nei modi indicati dal giudice delegato.
Decorsi
5 anni
le somme non riscosse dagli aventi diritto (+interessi)
SE NON
richieste da altri creditori sono versate a favore dello stato.
CESSAZIONE PROC CONCORSUALE
Art.233
: si apre con la sentenza di apertura del fallimento e allo stesso modo si chiude nei
casi
previsti dall'articolo, cioè:
1) Se nel termine stabilito per la
presentazione alle domande di insinuazione al passivo
non sono state proposte domande o
nessun creditore
ha chiesto di partecipare al concorso. :red_cross:
2) Quando i creditori vengono
pagati integralmente
, cioè prima che l’attivo sia stato integralmente liquidato.
3) Quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione
non consente
di soddisfare per nulla né i crediti
concorsuali
né i crediti
prededucibili
, né le spese di procedura. :red_cross: