Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
TESTO UNICO DELL'EDILIZIA n 380/2001 - Coggle Diagram
TESTO UNICO DELL'EDILIZIA n 380/2001
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
si tratta anche delle attività liberalizzate (manutenzione straordinaria, eliminazione delle barriere architettoniche, opere temporanee per la ricerca nel sottosuolo ecc.) che non necessitano titoli abilitativi. per gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere comunicati la fine dei lavori e la presentazione della CILA (simile alla SCIA), una pratica amministrativa da presentare prima dell'inizio dei lavori.
le opere pubbliche non sono assoggettate al testo unico
SUE = sportello unico per l'edilizia --> cura i rapporti tra i privati e l'amministrazione, si occupa di raccogliere le istanze presentate dai residenti per tutto quello che riguarda l'edilizia, la tutela del paesaggio e l'ambiente
nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti, fuori dai centri abitati, un limite di edificabilità di 0,03 mq/mc che sarebbe il limite di densità massima fondiaria (abitanti insediati o insediabili su superficie (mq)). per confermare lo stato legittimo di un immobile le amministrazioni sono tenute a controllare il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. nel caso in cui vi siano immobili che sono stati costruiti quando non era obbligatorio acquisire un titolo (1967) allora lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali.
disciplina il regolamento edilizio comunale e garantisce il rispetto di normative tecniche ed estetiche. risolve anche il problema del regolamento tipo edilizio (RET) per semplificare ed uniformare la norma
categorie di intervento:
manutenzione straordinaria --> rinnovare o sostituite parti strutturali
restauro e risanamento --> conservare l'organismo edilizio
manutenzione ordinaria --> riparazione
nuova costruzione
ristrutturazione urbanistica--> sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con uno diverso
interventi di conservazione --> usi temporanei in attesa di demolizione o ricostruzione per scopi diversi
le regioni esercitano la potestà legislativa e derogano le disposizioni sugli spazi da destinare a insediamenti residenziali, parcheggi verde ecc. mentre i comuni hanno il potere di rilasciare i titoli abilitativi e di derogare i limiti di distanza fra i fabbricati.
CAPO II - PERMESSO DI COSTRUIRE
i termini di decadenza sono: entro 1 anno dal rilascio i lavori devono iniziare, e devono essere completati entro 3 anni, altrimenti il permesso decade. nel caso si voglia allungare i termini è necessario presentare una richiesta motivata di proroga
sono previste due forme di contribuzione: 1) costo di costruzione che è commisurati alla quantità di edificazione; 2) oneri di urbanizzazione primari o secondari. se l'area è già urbanizzata gli oneri costano meno, un altro modo di pagare meno gli oneri di urbanizzazione è l'adozione dell'edilizia convenzionata (simile all'edilizia popolare) oppure c'è la possibilità di calcolare gli oneri a scomputo, ovvero sarà il privato a realizzare tutto o parte delle opere pubbliche.
il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato per edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse
procedimenti per il rilascio
il SUE entro 10 gg comunica il responsabile di procedimento che entro 60 gg cura l'istruttoria
il responsabile di procedimento qualora può richiedere modifiche al progetto con ragioni
presentare la domanda al SUE
il responsabile chiude positivamente o negativamente l'istruttoria
il responsabile d'ufficio ha 30 gg per notificare l'esito, decorso questo tempo vale la regola del silenzio - assenso e il permesso è rilasciato. il silenzio - assenso non vale nel caso ci siano vincoli paesaggistici, ambientali ecc.
può essere rilasciato solo al proprietario dell'immobile e può essere soggetto a vendita nel caso io venda il lotto
è un'autorizzazione edilizia, è l'erede della licenza edilizia. gli interventi assoggettati dal permesso di costruire sono: interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica ed edilizia. le competenze le ha il comune
CAPO III - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
lottizzazione abusiva --> divisione in blocchi di aree non destinate all'edilizia per realizzare costruzioni nei lotti. due tipi: giuridica= suddivisione di un'area in lotti venduti e destinati ad un uso non stabilito dalla legge; trasformazione fisica dei luoghi= il proprietario ha già cominciato a costruire in quella zona
interventi eseguiti senza, in difformità o con variazioni essenziali del PdC --> 3 sanzioni : amministrativa (demolizione o acquisizione gratuita dell'immobile abusivo da parte del comune); penale; pecuniaria. se si tratta invece di una ristrutturazione è prevista la demolizione o il pagamento fino al doppio del valore dell'immobile sul mercato. vi sono però delle tolleranze costruttive per evitare sanzioni quando gli abusi erano il 2% delle misure previste.
abusivismo --> l'abuso può essere urbanistico (edificio nella zona sbagliata) o edilizio. dopo il 1985 si cerca di rimettere in ordine l'edilizia attraverso: il condono = ottenere la licenza/concessione edilizia per tutte quelle opere abusive per le quali era stata fatta domanda, per presentare la domanda l'opera abusiva doveva essere stata realizzata entro il 1983 e non si poteva sanare le opere che violavano i vincoli paesaggistici e culturali; sanzioni= amministrativi (soldi), penali (arresto fino a 2 anni), civili (nullità degli atti di compravendita dei terreni abusivi), accessorie (ai notai che hanno trasferito proprietà senza certificazione urbanistica).
c'è la possibilità che in caso di interventi senza PdC il responsabile dell'abuso lo richieda in sanatoria. se l'intervento presenta conformità alla disciplina vigente sia nel momento della penalizzazione sia nel momento della presentazione della domanda allora può avere il permessso
agibilità degli edifici --> riguarda gli aspetti igienico-sanitari in cui si devono attestare norme sull'altezza, se c'è sufficiente aerazione negli edifici
nel caso in cui vi siano interventi in assenza o in difformità della SCIA c'è come conseguenza una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore dell'immobile, o almeno non inferiore a 516 euro e una sanzione amministrativa al notaio
una norma risolve anche il problema del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante e c'è la possibilità di cambiare il PRG e la regione ha il potere di cambiare la destinazione d'uso di un fabbricato nel caso in cui di sia una riqualificazione del fabbricato in disuso
il PdC, come tutti i provvedimenti amministrativi, è possibile annullarlo. è irrevocabile però. per annullarlo l'amministrazione ha tempo 12 mesi e deve verificare che sia viziato: eccesso di potere, violazione della legge. anche le regioni hanno la possibilità di annullare il PdC in un tempo che può arrivare fino a 10 anni.
però secondo l'articolo 23 anche l'edilizia di ristrutturazione pesante può essere fatta con la SCIA (scia alternativa) però in questo caso si pagano gli oneri di ristrutturazione e si deve presentare una documentazione anche piuttosto impegnativa
sono realizzabili mediante la SCIA gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, di ristrutturazione edilizia. l'aspetto importante è che la SCIA è gratuita e può sostituire il permesso di costruire (non si pagano gli oneri e i costi di costruzione) per gli interventi di edilizia minore e che non siano ristrutturazioni pesanti (modifica di volumetrie e prospetti)