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dimissioni, dimissioni, - - Coggle Diagram
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dimissioni
Dimissioni > da C.c, le parti hanno il diritto potestativo di recedere liberamente da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con il solo obbligo di concedere all'altra parte un preavviso, la cui durata è rimessa ai contratti collettivi
la scelta di dimettersi è quindi libera e insindacabile, salvo patti ad hoc
il preavviso differisce l'efficacia giuridica dell'atto per non esporre il datore alle conseguenza negative di un abbandono improvviso
in mancanza di preavviso il recedente è tenuto a corrispondere all'altra parte l'importo della retribuzione che gli sarebbe spettata nel periodo di preavviso, salvo rinuncia del datore
eccezione> l'altra parte ponga in essere cause che non consentano la prosecuzione del rapporto (moleste, reiterato non pagamento)
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in materia vi è stata un'evoluzione storica che ha reso possibili distaccarsi dalla disciplina del licenziamento individuale del C.c., a cui rimangono radicate le dimissioni
altrimenti si sarebbero trattate ugualmente licenziamento e dimissione (come recesso libero delle parti) senza dar conto al diverso impatto e peso socio-economico
l'idea di un licenziamento libero, senza giusta causa e magari anche arbitrario, avrebbe messo in crisi l'intero sistema di tutela dei lavoratori
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