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Cass. 1663 / 2020 - qualificazione e collaborazioni etero-organizzate, - -…
Cass. 1663 / 2020 - qualificazione e collaborazioni etero-organizzate
1 ricorso (rigettato in toto) > chiesto al tribunale
accertamento del licenziamento illegittimo e conseguente pagamento del risarcimento
accertamento del danno non patrimoniale per la violazione delle norme poste a tutela dei dati personali
l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e non della collaborazione coordinata e continuativa
con conseguente condanna della società al pagamento della differenza retributiva maturata
2 ricorso (accolto parzialmente) > appello dei lavoratori
ritenuto applicabile al rapporto di lavoro l'art.2 d.lgs. n.85 del 2015
configurerebbe un terzo genere di rapporto, che si pone fra la subordinazione e le co.co.co
applicabile per l'etero-organizzazione dell'attività di collaborazione
sul luogo e i tempi della prestazione
respinto ogni altro motivo di appello
la sentenza d'appello viene proposta in appello alla cass. dalla società foodinho srl.
secondo la ricorrente, la norma (art.2 d.lgs. n.85 2015) non proporrebbe nulla di nuovo e sarebbe solo apparente, in quando l'etero-direzione è già elemento costitutivo della subordinazione
inoltre (anche sui luoghi e tempi della prestazione) vuol dire che la norma per l'etero-organizzazione fa riferimento a un intervento più pregnante del datore
motivo infondato
perchè si parli di co.co.co ,come da definizione, vi devono essere modalità di esecuzione della prestazione
organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro
sul lavoro mediante piattaforme, e in particolare dei riders, è intervenuto un un decreto legge > che però non ha carattere retroattivo
RIDERS VS FOODINHO
Cass. non condivide l'opinione della corte territoriale riguarda l'introduzione di un tertium genus e alla necessità di selezionare le norme sulla subordinazione da applicare
MA il dispositivo della sentenza deve considerarsi
conforme al diritto
e di conseguenza la sentenza non è soggetta a Cassazione
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